Bollo auto: Entro quale termine deve essere notificata la cartella?
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17 MARZO 2016. La Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, ha confermato che il termine per la notifica della cartella esattoriale avente ad oggetto la riscossione del bollo auto, ebbene detto termine è pari ad anni tre, che decorreranno dall’accertamento definitivo. [MORE]
La conferma è frutto di un ricorso presentato da un contribuente, che aveva impugnato una cartella esattoriale, con la quale veniva contestato il mancato versamento della tassa di possesso regionale di un autoveicolo per l’anno 2013.
La Commissione Provinciale di Cosenza rigettava il ricorso e confermava la legittimità dell'atto, pertanto il contribuente ricorreva in appello, sede in cui la difesa lamentava lo scadere del termine di decadenza riguardante la formazione della cartella, formata oltre due anni dopo che l'avviso di accertamento era divenuto definitivo.
I giudici della Commissione Tributaria regionale precisano che il procedimento di riscossione in materia di bollo auto è disciplinato dall'art. 1, comma 163, della legge 296/06, il quale afferma che il titolo esecutivo (la cartella di pagamento) deve essere notificato a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, confermando la decisione dalla Commissione Provinciale di Cosenza.
Si tratta, infatti, di un tributo locale per cui la CTP non ha sbagliato nel ritenere che il termine di decadenza triennale non fosse spirato alla data del primo ottobre 2010, poichè l'accertamento è divenuto definitivo, nel caso di specie, nell'anno 2007.
In Conclusione l’Avvocato consiglia di star bene attenti alla data in cui l’accertamento del pagamento del bollo è divenuto definitivo, perché è solo da detta data che decorrono i termini decadenza!
Avv Miriam Muscolo Staff Giuridico Avvocato Express.