Avvocato A&T. Impianti sciistici: Regole di comportamento e responsabilita'. Codice per la montagna
Entra nel nostro Canale Telegram!
Ricevi tutte le notizie in tempo reale direttamente sul tuo smartphone!
Le temperature fredde degli ultimi giorni hanno permesso l’apertura della stagione sciistica; gli addetti hanno oramai concluso le operazioni necessarie per accogliere gli innumerevoli turisti appassionati della neve. [MORE]
La sicurezza degli impianti sciistici merita pertanto un approfondimento.
Quando gli incidenti sono addebitabili al gestore e quando, invece, al comportamento dello sciatore?
Recentemente la giurisprudenza ha affermato il principio di diritto secondo il quale qualora l’incidente sia riconducibile alla condotta imprudente e pericolosa dello sciatore la responsabilità sarà addebitabile allo stesso e non al gestore dell’impianto. Diversamente quest’ultimo risponderà se il danno cagionato derivi direttamente dalla cosa (l’impianto) in custodia salvo che fornisca prova del caso fortuito.
In particolare, il gestore è tenuto a garantire la sicurezza degli utenti sia in occasione della salita che nel momento della discesa attraverso una necessaria manutenzione delle piste al fine di prevenire eventuali incidenti.
In cosa consiste la prova del caso fortuito?
Un’ipotesi di caso fortuito che esclude la responsabilità del gestore dell’impianto è l’alta velocità raggiunta dallo sciatore.
Tuttavia qualora in caso di incidente la vera causa dei danni dovesse restare ignota la responsabilità ricadrebbe sul gestore della pista.
Qual è la normativa in materia di sicurezza?
La normativa in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo è la Legge 24 dicembre 2003, n. 363 che, in dettaglio, elenca tutti gli obblighi in capo al gestore, nonché le regole comportamentali degli utenti delle aree sciabili.
Le novità più rilevanti previste sono:
1- L’obbligo per i minori di 14 anni di indossare un casco protettivo durante l'utilizzo degli sci e dello snowboard;
2- L’obbligo dello sciatore di moderare la velocità nei tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati od ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa visibilità o di affollamento, nelle strettoie e in presenza di principianti;
3- Una regolamentazione della precedenza e del sorpasso sulle piste da sci;
4- L’obbligo di prestare l'assistenza allo sciatore in difficoltà e di comunicare al gestore l'eventuale incidente.
5- Gli sciatori devono adattare la velocità alle capacità personali e alle condizioni delle piste, del tempo e alla densità del traffico e tenere una condotta che rispetti gli altri, quindi non mettere in pericolo e non recare pregiudizio agli altri.
Seguici anche su Facebook Avvocato A&T
Avv. Antonio Afeltra & Avv. Daniela Tassone