Avvocato A&T. Relazione extraconiugale e addebito della separazione
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Che cos’è l’obbligo di fedeltà?
Tra gli obblighi che scaturiscono dal matrimonio a carico di entrambi i coniugi vi è l’obbligo di fedeltà. Tale obbligo mira a tutelare la comunione di vita materiale e spirituale dei coniugi e si sostanzia nell’impegno a non tradire la fiducia che ogni coniuge dovrebbe nutrire nell’altro in relazione alla sfera sentimentale e spirituale. La fedeltà, quindi, va intesa non solo come astensione da relazioni sessuali extraconiugali, ma anche quale impegno di ciascun coniuge di non tradire la fiducia reciproca, ovvero di non tradire il rapporto di dedizione fisica e spirituale tra i coniugi.[MORE]
La violazione dell’obbligo di fedeltà può costituire causa di addebito della separazione?
Si, tuttavia occorre precisare che il solo adulterio non può da solo essere considerato causa di addebito della separazione. Invero la violazione del dovere di fedeltà può essere causa dell’addebito della separazione se si accerti che da tale violazione è sorta la crisi coniugale; diversamente, laddove l’infedeltà sia successiva al verificarsi di una situazione d’intollerabilità della convivenza, l’adulterio non è rilevante e non può giustificare una pronuncia di addebitabilità della separazione, non rappresentando il motivo cardine della rottura del matrimonio.
Ai fini dell’addebitabilità della separazione per violazione dell’obbligo di fedeltà, è sufficiente che la relazione extraconiugale intrattenuta dal coniuge sia portata a conoscenza solamente dell’altro coniuge oppure è indispensabile che la stessa sia portata a conoscenza anche dell’ambiente sociale in cui i coniugi vivono? La relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione non solo quando si sostanzi in un adulterio ma anche quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell’ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e comporti offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge.
L’infedeltà rileva ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento?
No, in quanto al fine di quantificare l’assegno di mantenimento, il giudice deve prendere in considerazione solo ed esclusivamente il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio. Solo laddove i mezzi economici a disposizione del coniuge istante non gli permettano di conservare il suddetto tenore di vita, il giudice procederà alla determinazione dell assegno di mantenimento.
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Avv. Antonio Afeltra & Avv. Daniela Tassone