Articolo 18: per gli uffici pubblici resta in vigore quello del 1970
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TRENTO – Non ci saranno modifiche di alcun genere per quanto riguarda l’articolo 18 nell’ambito degli uffici pubblici: resterà in vigore quanto scritto nel 1970, mentre quanto espresso nella legge Fornero e nel Jobs Act si applicherà all’ambito del privato. [MORE]
A rendere ufficiale la decisione è stata la Corte di Cassazione, la cui sezione lavoro ha depositato ieri la sentenza 11868/2016. Infatti la sentenza, riguardante il licenziamento di un dipendente del ministero delle Infrastrutture che, senza traccia di viaggi aerei, risultava essere stato in servizio negli stessi giorni sia nella Capitale sia nel Veronese, riporta che la legge Fornero «tiene conto unicamente delle esigenze proprie dell'impresa privata». Per questa ragione, l’ipotesi della riformulazione dell'articolo 18 «introduce una modulazione delle sanzioni pensate in relazione al solo lavoro privato» e non si applica quindi al lavoro negli enti pubblici. Secondo i giudici, la differenza consisterebbe nel fatto che, mentre nell’ambito del lavoro privato l’unico elemento da difendere sarebbe l’interesse del singolo lavoratori, negli ambienti di lavoro pubblici sarebbe necessario lavorare al fine di garantire la «protezione di più generali interessi collettivi».
Esulta per la sentenza la segretaria generale della Cgil, che ha commentato l’accaduto dichiarando che «la sentenza della Cassazione dimostra che le istituzioni continuano a funzionare».
(foto www.signorsito.it)
Elisa Lepone