Cronaca

Viminale, nuove regole convenzioni per segretari comunali e provinciali

ROMA, 01 DIC - Entra in vigore oggi il decreto del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese del 21 ottobre sulla nuova disciplina delle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale.

Il provvedimento mira a favorire il processo associativo degli enti locali relativamente alle funzioni segretariali, in modo da ottimizzare le risorse disponibili e tenendo conto dell'attuale carenza di segretari nei comuni di minori dimensioni.

Tra le novità previste: la classificazione delle convenzioni per la nomina del segretario titolare dovrà tenere conto della somma degli abitanti di tutti i comuni aderenti al patto e non più, come in precedenza, della popolazione del solo ente "capofila".

Il decreto detta anche disposizioni in merito alla disciplina transitoria relativa alle convenzioni stipulate precedentemente all'emissione dello stesso e al trattamento economico del segretario titolare di sede convenzionata, anche in caso di collocamento in disponibilità. Particolare attenzione è stata riservata al rispetto del principio in base al quale la nomina del segretario ha durata corrispondente a quella del mandato del sindaco o del presidente di provincia che lo ha nominato.


Trattamento economico del segretario in caso di collocamento in disponibilità' 

1. Il trattamento economico dei  segretari  di  sedi  convenzionate

sulla  base   dei   nuovi   criteri,   che   vengono   collocati   in

disponibilita',  e'  definito  dall'art.  16-ter,   comma   13,   del

decreto-legge   30   dicembre   2019,   n.   162,   convertito,   con

modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8.

  2. Il segretario in disponibilita', nominato titolare di  una  sede

di  segreteria  convenzionata,  in  caso  di   successiva   e   nuova

classificazione di tale sede, fermo restando  quanto  previsto  dagli

articoli 2, comma 5,  e  3,  comma  3,  decade  dal  beneficio  della

conservazione del trattamento economico, di cui all'art. 43, comma 2,

del C.C.N.L. del 16 maggio 2001.

Disciplina transitoria delle convenzioni gia' stipulate 

  1. Le sedi di segreteria convenzionate per le quali  l'assegnazione

del segretario titolare sia avvenuta prima dell'entrata in vigore del

presente decreto restano classificate, sino alla  naturale  scadenza,

secondo la popolazione del comune appartenente alla  convenzione  che

ha disposto la nomina ai sensi dell'art. 99, comma 2, del testo unico

di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267.  In  caso  di

modificazione del numero degli  enti  aderenti  alla  convenzione  si

applica l'art. 2, commi 4 e 5.

  2. Alla scadenza delle convenzioni di cui al comma 1 ovvero in caso

di scioglimento anticipato, il  segretario  conserva  la  titolarita'

della sede dell'ente capofila in  applicazione  di  quanto  stabilito

dall'art. 99, comma 2, del testo unico di cui al decreto  legislativo

18 agosto  2000,  n.  267,  anche  qualora  iscritto  in  una  fascia

professionale superiore a quella corrispondente alla  popolazione  di

tale ente. In  tal  caso,  il  segretario  puo'  richiedere,  con  il

consenso dell'ente capofila, il collocamento in disponibilita'.

  3. Ai segretari titolari delle sedi convenzionate di cui al comma 1

che vengono collocati in disponibilita' e' corrisposto il trattamento

economico in godimento presso l'ultima sede di  servizio,  secondo  i

criteri previsti dalla contrattazione collettiva.

Per  il testo integrale (Clicca QUI per visualizzare la Gazzetta Ufficiale n. 297 del 30 novembre 2020)