Cronaca
Viminale, nuove regole convenzioni per segretari comunali e provinciali
ROMA, 01 DIC - Entra in vigore oggi il decreto del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese del 21 ottobre sulla nuova disciplina delle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale.
Il provvedimento mira a favorire il processo associativo degli enti locali relativamente alle funzioni segretariali, in modo da ottimizzare le risorse disponibili e tenendo conto dell'attuale carenza di segretari nei comuni di minori dimensioni.
Tra le novità previste: la classificazione delle convenzioni per la nomina del segretario titolare dovrà tenere conto della somma degli abitanti di tutti i comuni aderenti al patto e non più, come in precedenza, della popolazione del solo ente "capofila".
Il decreto detta anche disposizioni in merito alla disciplina transitoria relativa alle convenzioni stipulate precedentemente all'emissione dello stesso e al trattamento economico del segretario titolare di sede convenzionata, anche in caso di collocamento in disponibilità. Particolare attenzione è stata riservata al rispetto del principio in base al quale la nomina del segretario ha durata corrispondente a quella del mandato del sindaco o del presidente di provincia che lo ha nominato.
Trattamento economico del segretario in caso di collocamento in disponibilità'
1. Il trattamento economico dei segretari di sedi convenzionate
sulla base dei nuovi criteri, che vengono collocati in
disponibilita', e' definito dall'art. 16-ter, comma 13, del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8.
2. Il segretario in disponibilita', nominato titolare di una sede
di segreteria convenzionata, in caso di successiva e nuova
classificazione di tale sede, fermo restando quanto previsto dagli
articoli 2, comma 5, e 3, comma 3, decade dal beneficio della
conservazione del trattamento economico, di cui all'art. 43, comma 2,
del C.C.N.L. del 16 maggio 2001.
Disciplina transitoria delle convenzioni gia' stipulate
1. Le sedi di segreteria convenzionate per le quali l'assegnazione
del segretario titolare sia avvenuta prima dell'entrata in vigore del
presente decreto restano classificate, sino alla naturale scadenza,
secondo la popolazione del comune appartenente alla convenzione che
ha disposto la nomina ai sensi dell'art. 99, comma 2, del testo unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In caso di
modificazione del numero degli enti aderenti alla convenzione si
applica l'art. 2, commi 4 e 5.
2. Alla scadenza delle convenzioni di cui al comma 1 ovvero in caso
di scioglimento anticipato, il segretario conserva la titolarita'
della sede dell'ente capofila in applicazione di quanto stabilito
dall'art. 99, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, anche qualora iscritto in una fascia
professionale superiore a quella corrispondente alla popolazione di
tale ente. In tal caso, il segretario puo' richiedere, con il
consenso dell'ente capofila, il collocamento in disponibilita'.
3. Ai segretari titolari delle sedi convenzionate di cui al comma 1
che vengono collocati in disponibilita' e' corrisposto il trattamento
economico in godimento presso l'ultima sede di servizio, secondo i
criteri previsti dalla contrattazione collettiva.