Taranto, omicidio Sarah Scazzi: Depositate motivazioni della sentenza di secondo grado
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TARANTO, 29 AGOSTO - La sezione distaccata di Taranto della Corte d'Assise d'appello di Lecce ha depositato le motivazioni della sentenza di secondo grado del processo per l'omicidio di Sarah Scazzi, la giovane di Avetrana uccisa il 26 agosto del 2010. Il collegio presieduto dal giudice Patrizia Sinisi il 24 luglio 2015 aveva confermato la condanna all'ergastolo per Cosima Serrano e Sabrina Misseri, zia e cugina della vittima, accusate di omicidio volontario e sequestro di persona. [MORE]
Le motivazioni della sentenza di secondo grado sono raccolte in 1277 pagine e vengono depositate pochi giorni dopo il sesto anniversario della morte della studentessa di quindici anni, il cui corpo fu gettato in un pozzo di campagna dove rimase nascosto per 42 giorni dopo il delitto. Sabrina Misseri, 28 anni, è in carcere dal 15 ottobre del 2010 mentre la madre è stata arrestata nel maggio del 2011.
Il ritardo nel deposito delle motivazioni della potrebbe comportare la scarcerazione per decorrenza del termine massimo di custodia cautelare preventiva di Sabrina. Il termine, in assenza di sentenza definitiva, dovrebbe scadere il 15 ottobre prossimo, sei anni dopo l'arresto dell'imputata, che potrebbe attendere a piede libero l'ultimo atto del processo in Cassazione. Saranno però i giudici d'appello a decidere in quanto esiste la possibilità che, ai sei anni già trascorsi, debba essere aggiunto il periodo di oltre un anno per via dell'interruzione dei termini di custodia cautelare disposta sia in occasione della sentenza di primo grado che nel processo d'appello.
A riguardo è intervenuto l’avvocato Nicola Marseglia, che insieme a Franco Coppi difende Sabrina Misseri: "I sei anni dall'arresto della mia assistita stanno per scadere ma non c'è alcun automatismo in merito alla scarcerazione". "Nel corso dei processi di primo e secondo grado"- ha spiegato - sono intervenute delle ordinanze di sospensione dei termini di custodia cautelare preventiva fino al dicembre 2017. L'idea che siano comunque maturati prima della chiusura definitiva del procedimento i termini di 6 anni, come previsto dall'articolo 303 del codice di procedura penale, apre uno scenario controverso".
Giuseppe Sanzi