Cronaca
Tar: l’elezione del sindaco di Cropani, Raffaele Mercurio è avvenuta in modo legittimo
Per il Tar della Calabria l’elezione del sindaco di Cropani, Raffaele Mercurio, è avvenuta in modo legittimo. Stessa sorte per il consiglio comunale.
CATANZARO 16 LUG - Il Tribunale amministrativo ha infatti respinto il ricorso presentato da Luigi Le Pera, candidato a sindaco della lista Cropani bene Comune. Le Pera era difeso da Francesco Pullano, il Comune da Giuseppe Pitaro e Mercurio da Gaetano Liperoti.
Le Pera aveva presentato il ricorso con il quale chiedeva l’annullamento del verbale dei presidenti delle sezioni nell’elezione del sindaco e del Consiglio Comunale, i verbali delle operazioni elettorali, l’annullamento del risultato delle urne con conseguenziale rinnovo delle operazioni elettorali, limitatamente alle sezioni per le quali il risultato sarebbe stato illegittimo con conseguente modifica del risultato delle elezioni, previo accertamento della validità di alcuni dei voti annullati alla lista 2 e l’accertamento dell’illegittimità di alcuni voti assegnati alla lista 1.
Dopo lo scrutinio, Mercurio è risultato vincitore della tornata e quindi proclamato sindaco con appena uno scarto di 6 preferenze alla cui lista “NuovaMente Cropani Rinasce” sono stati attribuiti 1462 voti contro i 1456 della lista “Cropani bene Comune” di Luigi Le Pera.
I giudici amministrativi, dopo aver esaminato le carte e avendo riscontrato “la presenza di tre sole schede contenenti le caratteristiche di cui si duole parte ricorrente”, non hanno trovato elementi che potessero comprovare “vizi di legittimità idonei a determinare la riedizione totale o parziale del procedimento elettorale ovvero una modifica dell’esito e conseguente proclamazione del deducente alla carica di sindaco, e ciò in considerazione dei 6 voti di differenza tra i due candidati a Sindaco, che non consentono il superamento della prova di resistenza vigente in materia di contenzioso elettorale”. (Cn24tv)
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Repubblica Italiana in nome del popolo italiano Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1904 del 2019, proposto da:
Luigi Le Pera, rappresentato e difeso dall’Avv. Francesco Pullano, con domicilio
digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cropani, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe Pitaro, con domicilio digitale come da
p.e.c. da Registri di Giustizia;
Ministero dell’Interno - Ufficio Elettorale Centrale, non costituiti in giudizio;
nei confronti
di Raffaele Mercurio, Paolo Colosimo, Francesco Lepera, Dario Mercurio,
Pasquale Riccio, Domenico Logozzo, Vincenzo Commisso, Maria Borelli,
Giuseppina Ruffo, rappresentati e difesi dall’Avv. Gaetano Liperoti, con domicilio
digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
Salvatore Loccisano, Anita Brescia, Nicola Lentini, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
N. 01904/2019 REG.RIC.
riguardo al ricorso introduttivo:
- del verbale del giorno 11.11.2019 dell’adunanza dei Presidenti delle Sezioni nella
elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di Cropani, con il quale è
stato illegittimamente ed erroneamente proclamato il candidato Raffaele Mercurio
alla carica di Sindaco e con il quale sono stati proclamati i Consiglieri comunali i
Sig.ri Paolo Colosimo, Francesco Lepera, Dario Mercurio, Pasquale Riccio,
Domenico Logozzo, Vincenzo Commisso, Maria Borelli, Giuseppina Ruffo,
Salvatore Loccisano, Anita Brescia, Nicola Lentini;
- dei verbali delle operazioni elettorali relative alle Sezioni/seggi elettorali nelle
quali si sono svolte le elezioni del Sindaco e dei Consiglieri comunali di Cropani,
in uno ad ogni altro atto delle operazioni elettorali svoltesi nei giorni 10 ed
11.11.2019, nonchè di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguenziale con
conseguente rinnovo delle stesse;
in via gradata,
per l’annullamento del risultato delle elezioni, con conseguenziale rinnovo delle
operazioni elettorali, limitatamente alle Sezioni per le quali il risultato elettorale
risulta illegittimo, con ogni conseguenziale statuizione;
in via ancor più gradata,
per la modifica del risultato delle consultazioni elettorali previo accertamento della
validità di alcuni dei voti annullati alla lista n. 2 e l’accertamento dell’illegittimità
di alcuni voti assegnati alla lista n. 1;
per l’annullamento
riguardo al ricorso incidentale presentato dai Sig.ri Raffaele Mercurio, Paolo
Colosimo, Francesco Lepera, Dario Mercurio, Pasquale Riccio, Domenico
Logozzo, Vincenzo Commisso, Maria Borelli, Giuseppina Ruffo:
- del verbale delle operazioni dell’adunanza dei Presidenti delle Sezioni del giorno
11.11.2019 nella parte in cui ha attribuito alla lista n. 2, n. 1456 voti in luogo di n.
1420 voti.
N. 01904/2019 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cropani, di Raffaele
Mercurio, Paolo Colosimo, Francesco Lepera, Dario Mercurio, Pasquale Riccio,
Domenico Logozzo, Vincenzo Commisso, Maria Borelli e di Giuseppina Ruffo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 luglio 2020 il Dott. Arturo Levato e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale, mediante collegamento da
remoto ai sensi dell’art. 4 d.l. 28/2020;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Sig. Luigi Le Pera, nella qualità di candidato a Sindaco per la lista n. 2
“Cropani bene Comune” ha impugnato, ex art. 130 c.p.a., il verbale di
proclamazione degli eletti del giorno 11.11.2019 alla carica di Sindaco del Comune
di Cropani e i verbali inerenti alle operazioni elettorali effettuate nelle cinque
Sezioni il 10.11.2019, per ottenere l'annullamento degli stessi, con conseguente
rinnovazione delle operazioni, instando altresì, in via gradata, per il rinnovo delle
operazioni elettorali limitatamente alle sezioni per le quali sia accertata
l’illegittimità dell’esito elettorale ed in via ulteriormente gradata per la modifica del
risultato delle consultazioni elettorali, previo accertamento della validità di alcuni
dei voti annullati alla lista n. 2 “Cropani bene Comune” e dell’illegittimità di alcuni
voti assegnati alla lista n. 1 “NuovaMente Cropani Rinasce”.
Rileva il ricorrente che a seguito dello scrutinio è risultato vittorioso e proclamato
Sindaco -con uno scarto di 6 preferenze- il Sig. Raffaele Mercurio, alla cui lista
“NuovaMente Cropani Rinasce” sono stati attribuiti 1462 voti, contro i 1456 voti
della lista “Cropani bene Comune” di Luigi Le Pera.
L’esponente lamenta quindi nello specifico:
i) in riferimento alla Sezione n. 1, con la censura sub D), la presenza di 1 una
N. 01904/2019 REG.RIC.
scheda scrutinata in più rispetto al numero di elettori votanti, in quanto avrebbero
votato 559 elettori a fronte di 560 schede scrutinate, configurandosi quindi il
fenomeno della c.d. “scheda ballerina”;
ii) in riferimento alla Sezione n. 1, con la censura sub E), la presenza di 4 «schede
nelle quali la preferenza attribuita al candidato consigliere Franco Lepera (della
lista n° 1 collegata al Mercurio) vede la apposizione di un “trattino” ovvero di un
“punto” tra il nome ed il cognome» nonchè di 1 «scheda elettorale contenente il
voto a favore del candidato “Paolo Cosimo (bico)” in cui sono state anche messe
le parentesi con il soprannome»;
iii) in riferimento alla Sezione n. 2, l’attribuzione al candidato a Sindaco Mercurio
di 1 voto “contenuto in una scheda elettorale in cui vi era una scritta
assolutamente illeggibile nella parte dedicata alle preferenze al candidato
Consigliere comunale collegato al candidato sindaco Mercurio”;
iv) in riferimento alla Sezione n. 3, la presenza di 5 schede relative al candidato
Franco Lepera contenenti «il voto espresso ora con il “puntino” ora con il
“trattino” tra il nome del cognome», nonchè di 1 «scheda in cui il “trattino” è
stato espresso all'interno del nome di battesimo in particolare è stato scritto
“Fran-co Lepera”»;
v) in riferimento alla Sezione n. 4, l'illegittimo annullamento di 1 “scheda elettorale
contenente una doppia espressione di voto ed in particolare, era stata apposta una
X sul simbolo della lista numero 2, la preferenza al candidato consigliere Paola
Rubino (sempre della lista 2) nonché una ulteriore X sul nome del candidato
sindaco Luigi Le Pera”;
vi) in riferimento alla Sezione n. 5, l’attribuzione di 1 voto al candidato Mercurio
«contenuto in una scheda elettorale in cui vi era, nella parte dedicata alle
preferenze al candidato Consigliere comunale collegato al candidato sindaco
Mercurio, il nominativo “Ricca Pasquale” che, però, non era assolutamente
candidato alla competizione elettorale» e, inoltre, la presenza di 4 «schede
elettorali sempre a favore del solo e medesimo candidato Franco Lepera contenenti
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il voto espresso ora con il “puntino” ora con il “trattino” tra il nome del
cognome»;
vii) in riferimento alla Sezione n. 5, la decisione del presidente della sezione, che
durante lo spoglio ha provveduto ad accantonare temporaneamente 10 schede
elettorali, cinque per lista, “provvedendo, alla fine dello scrutinio,
salomonicamente a non riconoscere alcun voto di preferenza ai consiglieri
comunali ed assegnando, invece, le 10 schede (5 per ogni candidato sindaco) senza
statuire, però, sulla nullità della scheda”, nonchè quanto «risultante dal verbale
delle operazioni dove, a pagina 34 viene attestata la nullità di ben 14 schede
elettorali perché “non conformi al modello previsto dal decreto del Ministro
dell'Interno 24 gennaio 2014 … o che non portano il bollo della sezione o la firma
dello scrutatore», circostanza che, ove confermata in sede di verificazione,
inficerebbe l'esito stesso dell'intera elezione, perché sarebbe pienamente provata
l'utilizzazione di schede elettorali difformi da quelle in dotazione alla sezione.
2. Si è costituito in giudizio il Comune di Cropani.
L’Ente territoriale ha eccepito l’inammissibilità nella domanda annullatoria, stante
il mancato superamento della prova di resistenza, e prospettato l’infondatezza delle
censure, concludendo quindi per la reiezione del gravame.
3. Con ricorso incidentale Raffaele Mercurio, in qualità di Sindaco del Comune di
Cropani, ed i Consiglieri comunali eletti nella lista n. 1 “NuovaMente Cropani
Rinasce”, Paolo Colosimo, Francesco Lepera, Dario Mercurio, Pasquale Riccio,
Domenico Logozzo, Vincenzo Commisso, Maria Borelli e Giuseppina Ruffo
denunciano l’illegittima attribuzione al candidato Luigi Le Pera, nelle cinque
Sezioni, di 36 voti, per come analiticamente descritti nei motivi di gravame,
chiedendo la conseguente riduzione dei voti assegnati alla lista n. 2 “Cropani bene
Comune” da 1456 a 1420.
4. In esito all’udienza pubblica del 4.02.2020 è stata disposta con l’ordinanza n. 208
una verificazione a cura del Prefetto di Catanzaro, diretta al riesame delle tabelle di
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scrutinio, dei verbali e delle schede scrutinate nelle menzionate Sezioni, nonchè di
ogni altro documento considerato utile.
4.1. Il 28.05.2020 sono stati prodotti gli esiti della verificazione, con relativa
documentazione.
5. All’udienza del 7 luglio 2020, in prossimità della quale la parti hanno depositato
memorie difensive, la causa è stata trattenuta un decisione.
6. Ai fini del decidere, è necessario prendere le mosse dai verbali delle operazioni
elettorali, dagli esiti della verificazione, svoltasi in contraddittorio con le parti
costituite, e dai relativi allegati.
In particolare, con riferimento alla Sezione n. 1 risulta:
- un numero totale di votanti pari a 560, coerente con il numero delle schede
scrutinate riportato a verbale e che la somma fra le schede autenticate utilizzate,
560, le schede autenticate non utilizzate, 219, e le schede non autenticate residue,
69, dati indicati a verbale, è pari a 848, cifra corrispondente al numero delle schede
originariamente consegnate all’ufficio elettorale di sezione;
- che non è stata rinvenuta la presenza di 4 «schede nelle quali la preferenza
attribuita al candidato consigliere Franco Lepera (della lista n° 1 collegata al
Mercurio) vede la apposizione di un “trattino” ovvero di un “punto” tra il nome
ed il cognome»;
- la presenza di 1 «scheda elettorale contenente il voto a favore del candidato
“Paolo Cosimo (bico)” in cui sono state anche messe le parentesi con il
soprannome»;
- la presenza, tra i voti validi per la lista n. 2 candidato Luigi Le Pera, di 1 scheda
recante, nello spazio dedicato all’espressione del voto di preferenza, scritte
illeggibili;
Con riferimento alla Sezione n. 2 risulta:
- la presenza, tra i voti validi per la lista n. 1 candidato Raffaele Mercurio, di 1
“scheda elettorale in cui vi era una scritta assolutamente illeggibile nella parte
dedicata alle preferenze al candidato Consigliere comunale collegato al candidato
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sindaco Mercurio”;
- la presenza, tra i voti validi per la lista n. 2 candidato Luigi Le Pera, di 1 scheda
recante, nello spazio dedicato all’espressione del voto di preferenza, la scritta
“Loccisano Francesco”, preferenza poi attribuita al candidato “Loccisano
Salvatore”;
Con riferimento alla Sezione n. 3 risulta:
- la presenza, tra i voti validi per la lista n. 2 candidato Luigi Le Pera, di 1 scheda
contenente un punto tra il nome e il cognome; la presenza di una scheda con scritta
illeggibile; la presenza di 1 scheda con la scritta “maico”; la presenza di 4 schede
con il nome “Verdiglione”; la presenza di 99 schede con il none “Virdiglione”.
Con riferimento alla Sezione n. 4 risulta:
- che non è stata rinvenuta alcuna scheda elettorale contenente la doppia
espressione di voto;
- la presenza, tra i voti validi per la lista n. 2 candidato Luigi Le Pera, di 1 scheda
contenente, nello spazio dedicato all’espressione di voto di preferenza, la scritta
“Greco Raffaele”, pur non essendoci in lista un candidato con tale nome e
cognome; la presenza di 8 schede recanti segni di riconoscimento in corrispondenza
del voto di preferenza; la presenza di 1 scheda recante contrassegno “X” sulla lista
n. 2 e un contrassegno “X”, più piccolo, fuori dagli appositi spazi dedicati al voto.
Con riferimento alla Sezione n. 5 risulta:
- la presenza di 14 schede nulle, perchè contenenti espressioni di voto non valide e
non “in quanto non conformi al modello previsto dal decreto del ministro
dell’interno 24 gennaio 2014… o che non portano il bollo della sezione o la firma
dello scrutatore”;
- che non sono state rinvenute, tra i voti validi per la lista n. 1 candidato Raffaele
Mercurio, schede elettorali a favore del candidato Franco Lepera contenenti il voto
espresso con “puntino” o “trattino” tra nome e cognome;
- che non è stata rinvenuta alcuna «scheda elettorale in cui vi era, nella parte
N. 01904/2019 REG.RIC.
dedicata alle preferenze al candidato Consigliere comunale collegato al candidato
sindaco Mercurio, il nominativo “Ricca Pasquale”»;
- la presenza, tra i voti validi per la lista n. 2 candidato Luigi Le Pera, di 2 schede
contenenti voto di preferenza per la candidata “Anita Brescia”, che presentano
ulteriori segni grafici all’interno della scheda;
- che non è stata rinvenuta alcuna scheda contenente, nello spazio dedicato
all’espressione di voto di preferenza, la scritta “Greco Raffaele” nè si è verificata la
presenza di schede recanti scritte illeggibili.
7. Ciò chiarito, ritiene il Collegio che possa essere esaminato in via prioritaria il
ricorso principale, che risulta infondato.
7.1. Segnatamente, in riferimento alla Sezione n. 1 osserva il Collegio che
l’ipotizzata esistenza della c.d. “scheda ballerina”, in base alle incongruenze
prospettate dall’esponente, è smentita dalle emergenze documentali e dagli esiti
della verificazione.
A fronte di un totale di 560 votanti, si registra, infatti, la corrispondenza tra il dato
delle schede autenticate rimaste inutilizzate dopo la votazione, pari a n. 219 come
da verbale, ed il dato delle medesime schede, pari sempre a 219 e coerente con il
numero degli elettori iscritti alla sezione che non hanno votato, emerso a seguito del
nuovo conteggio operato in sede di verificazione.
E’ quindi da escludersi l’integrazione del descritto vizio, il quale postula l’elemento
minimo di un numero inferiore di schede autenticate non utilizzate rispetto a quelle
consegnate, così da consentire la fuoriuscita dal seggio di una scheda, destinata alla
circolazione tra i votanti, circostanza tuttavia non sussistente nella fattispecie
(Consiglio di Stato, Sez. V, 17 febbraio 2016, n. 632; T.A.R. Calabria, Catanzaro,
Sez. II, 22 gennaio 2020, n. 141).
Si aggiunga infine, sul punto, che le residue schede non autenticate erano 70 e una
di esse è stata poi autenticata in corso di votazione per un’elettrice ammessa al voto
domiciliare, portando quindi il numero finale delle schede non autenticate a 69, e
così risultando la somma fra le schede autenticate utilizzate, 560, le schede
N. 01904/2019 REG.RIC.
autenticate non utilizzate, 219, e le schede non autenticate, 69, alla cifra di 848,
corrispondente al numero delle schede originariamente consegnate all’ufficio
elettorale di sezione.
7.2. In riferimento alla restanti censure, gli esiti della verificazione -che hanno
evidenziato la presenza di tre sole schede contenenti le caratteristiche di cui si
duole parte ricorrente- non hanno comprovato, per come dedotto dal medesimo
ricorrente, la sussistenza dei rappresentati vizi di legittimità idonei a determinare la
riedizione totale o parziale del procedimento elettorale ovvero una modifica
dell’esito e conseguente proclamazione del deducente alla carica di Sindaco, e ciò
in considerazione dei 6 voti di differenza tra i due candidati a Sindaco, che non
consentono il superamento della prova di resistenza vigente in materia di
contenzioso elettorale (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. III, 17 luglio 2018, n.
4335).
8. Il ricorso principale è pertanto respinto.
9. L’infondatezza del ricorso principale comporta l’improcedibilità per
sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a., del
ricorso incidentale.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- respinge il ricorso principale;
- dichiara improcedibile il ricorso incidentale.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di giudizio nei confronti delle parti
costituite, che liquida nella misura di euro 5.000,00 in favore del Comune di
Cropani, oltre accessori di legge, e nella misura di complessi euro 6.000,00, oltre
accessori di legge, in favore dei controinteressati, atteso l’aumento derivante dalla
pluralità di parti rappresentate dal medesimo difensore, con distrazione di tale
N. 01904/2019 REG.RIC.
ultima somma al procuratore degli stessi controinteressati.
Pone a carico del ricorrente le spese di verificazione, da liquidare con separato
provvedimento.
Manda alla segreteria per la comunicazione della presente sentenza, ai sensi
dell’art. 130, comma 8, c.p.a., al Sindaco di Cropani e al Prefetto di Catanzaro.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2020,
tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto
disposto dall’art. 84, comma 6, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. in l. n. 27/2020, con
l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente
Arturo Levato, Referendario, Estensore
Gabriele Serra, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Arturo Levato Giovanni Iannini
IL SEGRETARIO