Interviste

Stalking: dalla persecuzione alla condanna. Intervista all’Avvocato Vincenzo Caloia

SALERNO, 2 AGOSTO 2019 - Fare la posta. Questo è il significato letterale del termine anglosassone stalking. Sono diverse e molteplici le modalità attraverso le quali un soggetto, definito stalker, potrebbe mettere in atto comportamenti persecutori perpetrati nei confronti di un altro individuo. Vari, dunque, i modi in cui la vittima può essere ‘braccata’ o perseguitata. Il risultato di tali condotte porta sempre conseguenze spiacevoli a livello psichico e, spesso, anche a livello fisico. Ancora molti, purtroppo, sono i casi dall’epilogo drammatico, passando da gravi aggressioni fino all’omicidio del soggetto vittimizzato. L’elemento costante, per tutta la durata degli atteggiamenti persecutori, è lo stato di terrore con il quale la parte lesa si trova costretta a dover affrontare la vita di tutti i giorni, in attesa che la macchina della giustizia faccia il suo corso. 

 Scopriamo - grazie all’intervento dell’Avvocato penalista Vincenzo Caloia - in cosa consiste il reato di stalking, i comportamenti configurabili come persecutori ma anche quanto sia importante denunciare prontamente condotte persecutorie e vessatorie. Parleremo anche del tipo di condanna inflitta, a seconda della gravità del fenomeno, e dei recenti cambiamenti legislativi grazie all’approvazione del Codice Rosso, almeno per quanto concerne l’inasprimento della pena previsto per i casi di stalking. 


Dottor Caloia, in cosa consiste il reato di stalking?

“Con il reato di stalking si è solito qualificare comportamenti reiterati di tipo persecutorio realizzati da un soggetto ‘persecutore’ nei confronti della vittima. Si tratta di un insieme di condotte vessatorie sotto forma di minaccia, molestia, atti lesivi continuati, tanto da indurre nella persona che li subisce un disagio psichico e fisico e un ragionevole senso di timore”.

La casistica è molto ampia. Quali condotte persecutorie vengono messe in atto da uno stalker?

“Lo stalking non è un fenomeno omogeneo e non è possibile ricostruire un perfetto modello di condotta tipica. Tra le condotte che possono ritenersi di molestia o persecutorie la casistica è varia e ampia. Il reato si realizza attraverso la combinazione di più azioni e molestie. Potrebbe ad esempio realizzarsi tramite la sorveglianza, il seguire, l’aspettare, raccogliere informazioni sulla vittima e seguirne i suoi spostamenti. Ma, ancora, anche attraverso le intrusioni, gli appostamenti sotto casa o nel luogo di lavoro del soggetto vittimizzato. Ricordiamo anche i pedinamenti, i tentativi di comunicazione e di contatto di vario tipo. Costituisce stalking anche la diffusione di dichiarazioni diffamatorie e oltraggiose a carico della vittima ed ancora la minaccia di violenza nei confronti della parte lesa ma anche ai danni dei suoi familiari o dei suoi conoscenti o degli animali di proprietà del soggetto perseguitato”.

Oltre agli atteggiamenti che la vittima può denunciare, esiste un elemento cardine affinché si possa parlare di atti persecutori?

“Qualunque sia la modalità di esternazione delle condotte persecutorie, è essenziale che lo stalker cagioni alla vittima un grave disagio psichico e determini un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di una persona cara, o pregiudichi in maniera rilevante il suo modo di vivere. In altri termini, affinché la condotta persecutoria sia penalmente rilevante è necessario che gli atti reiterati dello stalker abbiano un effetto destabilizzante per la serenità e per l’equilibrio psicologico della vittima. Si deve tenere presente che la condotta può ritenersi penalmente rilevante a condizione che essa sia reiterata nel tempo, dunque con elementi di abitualità e continuità”.

Il reato è perseguibile soltanto mediante querela e cosa avviene dopo la denuncia?

“Le condotte sono procedibili a querela della persona offesa nel termine di sei mesi anziché di tre mesi come per quasi tutti gli altri reati. Inoltre, il reato è anche procedibile d’ufficio quando il soggetto sia stato ammonito ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 11 del 2009. Dopo l’ammonimento, una eventuale ed ulteriore condotta persecutoria renderà il reato procedibile d’ufficio.

Quando si procede per il reato di atti persecutori, allo stalker può essere vietata ogni forma di contatto con la persona offesa: avvicinare fisicamente, scrivere, parlare, inviare sms, rivolgere lo sguardo alla vittima. Infatti contestualmente all’introduzione del reato di stalking ex art. 612 bis c.p., il legislatore ha ravvisato l’opportunità di ampliare le misure cautelari, inserendo la nuova misura del ‘divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa’. Con tale provvedimento il giudice prescrive all’indagato/imputato di non avvicinarsi a determinati luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa o di mantenere una certa distanza da tali luoghi o dalla persona offesa; quando sussistano ulteriori esigenze di tutela, vi può essere l’ulteriore prescrizione di non avvicinarsi a luoghi frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legati da relazione affettiva”.

Molte minacce e comportamenti persecutori avvengono anche in rete. In cosa consiste il cyberstalking?

“Questo tipo di reato sta diventando una vera e propria piaga sociale, è come se stesse andando di pari passo con lo sviluppo di internet e dei social network. Il cyberstalking consiste in una serie di minacce, atti persecutori reiterati e perpetrati tramite la rete, che arrecano danni psicologici alla vittima. Insomma, messaggi su Facebook, l’utilizzo di mail ossessive, video, messaggi personali lanciati attraverso i social network non sono meno pericolosi rispetto a telefonate assillanti e appostamenti sotto casa. La soluzione migliore è quella di rivolgersi alla Polizia postale oppure ai carabinieri, salvando i link delle minacce e facendo gli opportuni screenshot delle conversazioni che possono fornire prova alle forze dell’ordine”.

Quali sono le pene previste dal nostro Codice Penale?

“L’articolo 612 bis del Codice Penale prevede una reclusione da sei mesi a quattro anni. I commi successivi dell’articolo prevedono anche delle aggravanti: la pena viene aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche se legalmente separato o divorziato o da persona che è o è stata legata da relazione alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata”.

Cosa cambierà con l’entrata in vigore della legge n. 69/2019 (Codice Rosso)? 

“La legge 69/2019 entrerà in vigore il 9 agosto e introduce il cosiddetto Codice Rosso. Per alcuni reati è disposta una velocizzazione dell’inizio del procedimento penale attraverso provvedimenti di protezione per le vittime. Dopo la denuncia, il PM è obbligato ad ascoltare la parte offesa entrotre giorni dall’iscrizione della notizia di reatoin modo da poter intervenire tempestivamente nei casi di maltrattamenti, violenza sessuale,stalkinge lesioni aggravate. Accrescono le sanzioni già previste dal codice penale: lo stalking passa da un minimo di sei mesi e un massimo di cinque anni a un minimo di un anno e un massimo di sei annie sei mesi.

Si ringrazia l’Avvocato Vincenzo Caloia 

Luigi Cacciatori

Immagine di copertina: Alessandra Angelini Ph