Stadio Nicola Ceravolo, divieto somministrazione e consumo di bevande alcoliche e super alcoliche
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Gare di campionato e coppe al Ceravolo emanata ordinanza di divieto somministrazione e consumo di bevande alcoliche e super alcoliche
CATANZARO 25 AGOSTO - Il sindaco Sergio Abramo ha firmato l’ordinanza con la quale viene stabilito il divieto di vendita, somministrazione e consumo di bevande alcoliche e super alcoliche allo stadio Nicola Ceravolo in occasione degli incontri di campionato e di calcio Coppa Italia del Catanzaro calcio. Il decreto, predisposto dal comando dei vigili urbani e, firmato dal vice comandante colonnello Amedeo Cardamone, dispone che “al fine di assicurare la tutela dei valori prevalenti dell’ordine e sicurezza pubblica, in occasione degli incontri di calcio per la stagione 2017/18, dalle ore 7 alle ore 24, nelle date di svolgimento delle partite, vengono adottati i seguenti provvedimenti:[MORE]
1. divieto assoluto di vendita, somministrazione e consumo di bevande alcooliche e superalcooliche con gradazione superiore a 5°, in contenitori di qualunque specie e materiale;
2. divieto assoluto di somministrazione e vendita di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro o lattine in alluminio, prevedendosi in sostituzione la vendita in contenitori di carta o plastica;
3. i suddetti divieti hanno valenza per tutti gli operatori commerciali (pubblici esercizi, supermercati, esercizi di vicinato settore alimentare, etc.) e saranno operativi all’interno del perimetro delimitato dall’area recintata e area esterna dell’evento, per un raggio di 2 km dall’impianto sportivo. La vigilanza sull'ottemperanza sarà effettuata dalle forze di polizia.
I provvedimenti, adottati dal Comune, fanno seguito alla nota trasmessa dalla Prefettura su “adozione di adeguate misure di sicurezza in occasione della programmazione di eventi”, con la quale, si richiama l’attenzione sulla necessità di adottare prescrizioni al fine di garantire la sicurezza e la tutela della pubblica incolumità, in occasione di manifestazioni, compresa l’emanazione di ordinanze per il divieto dell’uso di alcolici e la vendita di bevande in bottiglie di vetro e lattine. L’inottemperanza dell’ordinanza- viene evidenziato - costituisce illecito amministrativo ed è punibile con la sanzione pecuniaria che va da 25 a 500 euro.