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02 MARZO 2015 - L’opera non poteva e non può essere realizzata, la sentenza 415/2015 del Tar lo conferma
L’attuale Amministrazione Comunale di Borgia ha agito correttamente nel ritenere che mancassero i presupposti per la realizzazione dell’opera e quindi nel deliberare in modo avverso alla realizzazione della c.d. discarica “Battaglina” del Comune di Borgia ma ricadente nel territorio del comune di San Floro . [MORE]
Il deposito delle sentenze del TAR Calabria in merito, che ha rigettato sia il ricorso tendente ad annullare la deliberazione del Consiglio Comunale di Borgia n. 10/2014, che quello avverso la deliberazione n. 11/2014 (ovvero l’annullamento della delibera del luglio 2013 e di avvio di recesso della convenzione per sopravvenuto venir meno dei presupposti ) dello stesso Consiglio, sostanzialmente lo confermano.
Ad affermarlo – in una nota diffusa come di consueto da Antonello Iuliano responsabile dell’ufficio stampa – il Sindaco Fusto.
In riferimento a tale determinazione – ha chiosato il primo cittadino di Borgia - il Tribunale Amministrativo regionale, con la sentenza n. 415/2015 ha rilevato, infatti, che “L’esistenza delle autorizzazioni previste ex lege costituisce, come emerge in maniera evidente dalla lettura della convenzione e delle clausole indicate, un presupposto fondamentale per lo svolgimento dell’attività…”
In sostanza – ha proseguito Fusto – il venir meno in modo definitivo di uno o più presupposti su cui si basava la convenzione, costituisce sopravvenuta impossibilità da cui può derivare la risoluzione del contratto.
Tant’è che il Tar si esprime chiaramente in tale direzione quando nella sentenza scrive “…Ne deriva che il verificarsi di un fatto tale da impedire lo svolgimento dell’attività può, eventualmente, costituire un factum principis con sospensione dell’attività, in base alle previsioni contrattuali; se tale fatto è definitivo si verifica una forma di risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta o per venir meno di uno dei presupposti della prestazione con conseguente legittimità del recesso dalla stessa”.
Pertanto, sempre il Tar, pur negando la ipotizzabilità dell’istituto della decadenza come effetto di inadempimento afferma poi che “risulta chiaro che la mancanza dei presupposti e la presenza di atti amministrativi idonei nel loro complesso a non consentire la realizzazione dell’opera costituiscono elementi necessari e sufficienti per ritenere che il contratto sia risolto per una causa diversa dall’inadempimento e, in particolare, per impossibilità sopravvenuta ovvero per il venir meno dei presupposti del contratto… che non consentono, di fatto, la realizzazione dell’opera”.
Ma vi è di più - ha incalzato Fusto. Quand’anche si considerasse valido il solo requisito della richiesta di tutte le autorizzazioni e/o inesistenza di vincoli, a parere dell’Amministrazione , neanche questo aspetto è stato espletato interamente dalla ditta poichè ad esempio non è stato mai richiesto il parere paesaggistico ambientale alla Soprintendenza (quest’ultima, da noi interpellata, ha formalmente comunicato di non aver ricevuto alcuna istanza in tal senso) che si aggiunge ad un insormontabile vincolo inibitorio forestale.
Tanto premesso e considerato – ha proseguito ancora Fusto – anche se rimane il problema posto dal Tar con l’accoglimento parziale del ricorso avverso la determina dell’Ufficio tecnico comunale (alla pari dell’accoglimento dei ricorsi avverso l’annullamento in autotutela emesso sia dalla Provincia che dalla Regione, entrambi censurati per carenza di taluni elementi di forma) non perchè errato nella sostanza ma per difetto solo sotto il profilo formale, rimangono inalterate le motivazioni alla base della risoluzione per impossibilità sopravvenuta con conseguenti effetti caducanti per la convenzione.
Il Tribunale Amministrativo ha infatti evidenziato che - nell’ipotesi in cui un provvedimento segue ad un procedimento complesso (conferenza di servizi) con l’intervento di altri organi, il successivo annullamento d’ufficio, il cosiddetto “contraius actus” , deve seguire le medesime modalità, ovvero deve essere adottato con la partecipazione e l’audizione di tutti i soggetti ed Enti che avevano partecipato alla formulazione dell’atto originario da annullare.
Per colmare queste carenze procedimentali – ha concluso il Sindaco - la Giunta comunale di Borgia, lunedì 2 marzo, di concerto con il difensore del Comune si determinerà sull’appello ed in attesa di attivare ulteriori determinazioni importanti per la risoluzione definitiva della problematica in oggetto, sempre nella giornata di lunedì, l’Amministrazione Comunale di Borgia incontrerà il Presidente ed i funzionari interessati della Provincia di Catanzaro per sollecitarli ad adottare gli opportuni provvedimenti tendenti a sanare le carenze evidenziate dal TAR nell’annullamento dell’autorizzazione provinciale.
Subito dopo, nella stessa giornata di lunedì, è previsto l’incontro con il Direttore Generale reggente del Dipartimento Ambiente della Regione Calabria, ing. Mimmo Pallaria, affinchè anche la Regione provveda ad adottare gli opportuni correttivi al censurato provvedimento di annullamento dell’autorizzazione integrata ambientale.
A quel punto tutto sarà corretto anche sotto l’apetto formale, così come lo è già dal punto di vista sostanziale e dei contenuti.
Antonello Iuliano -- Responsabile Ufficio Stampa e P.R.
Francesco Fusto -- Sindaco
(notizia segnalata da Antonello Iuliano)