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Sì al risarcimento del danno quando il carico di un veicolo in sosta ferisce un passante

COSENZA, 27 NOVEMBRE - Le lesioni cagionate a persone dal carico trasportato da veicoli in sosta su strada di uso pubblico o sull’area ad essa parificata comportano il diritto al risarcimento del danno. Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sez. VI Civile -3, ordinanza n. 27759/2017, depositata il 22 novembre. [MORE]

Il caso. Un passante conveniva innanzi al Tribunale competente una compagnia assicurativa al fine di ottenere il risarcimento del danno a seguito delle lesioni subite in strada pubblica derivanti dalla caduta di un cancello che era caricato sopra un trattore in sosta in mezzo alla strada, la quale caduta avveniva in seguito ad un improvviso spostamento del veicolo. Il giudice di primo grado rigettava la domanda attorea.

Contro tale decisione il soccombente proponeva appello e la Corte d’Appello territoriale confermava il rigetto della domanda proposta in primo grado.

Avverso tale sentenza l’opponente proponeva ricorso per Cassazione con tre motivi di doglianza, di cui i primi due venivano assorbiti dal terzo, con il quale il ricorrente lamentava, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, rilevando che la sentenza impugnata non aveva preso in considerazione un principio espresso dalle Sezioni Unite della medesima Corte in tema di circolazione di veicoli e applicazione della normativa sulla RCA (Cass., Sez. Un., 29 aprile 2015, n. 8620).

Secondo i giudici di legittimità, la sentenza delle Sezioni Unite appena richiamata, infatti, aveva risolto il problema della definizione del concetto di circolazione e, in un caso non molto diverso da quello in esame, aveva affermato che circolazione era anche la sosta del veicolo e che "le operazioni di carico o scarico del veicolo sono in funzione del suo avvio nel flusso della circolazione, così come qualsiasi atto di movimentazione di esso o delle sue parti (quale apertura, chiusura sportelli, ecc.), con la conseguenza che, quando avvengano sulla pubblica via, danno luogo all’applicabilità della normativa sull’assicurazione per la R.C.A.".

Altresì, aggiungevano che "per l’operatività della garanzia per la R.C.A. è necessario il mantenimento da parte del veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull’area ad essa parificata, delle caratteristiche che lo rendono tale sotto il profilo concettuale e, quindi, in relazione alle sue funzionalità, sia sotto il profilo logico che sotto quello di eventuali previsioni normative, risultando, invece, indifferente l’uso che in concreto si faccia del veicolo, sempreché che esso rientri in quello che secondo le sue caratteristiche il veicolo stesso può avere". Questa sentenza, fra l’altro, era in armonia anche con i principi espressi dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella sentenza 4 settembre 2014, n. 162 (nella causa C-162/13). Nel caso de quo, pertanto, risultava palese che il trattore potesse utilizzarsi come mezzo di trasporto di cose e che il trasporto di un cancello configurasse “un utilizzo non certo abnorme del trattore”.

Per tali motivi la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso, cassava la sentenza impugnata e rinviava alla Corte d’Appello territoriale, in diversa composizione personale, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Avvocato Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express