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Scredita il marito agli occhi dei figli: condannata al risarcimento del danno recato.

COSENZA, 07 NOVEMBRE - Il coniuge separato, in presenza di figli, è prima di ogni cosa genitore e deve salvaguardare la serenità e il diritto alla bigenitorialità del proprio figlio, cioè il diritto-dovere di tutelare il rapporto con i figli e di intervenire nella loro educazione, anche in caso di separazione o divorzio. Questo è quanto sancito dal Tribunale di Roma, sez. I Civile, sentenza n. 18799/2016, depositata l’11 ottobre.  [MORE]

Il caso. Un facoltoso imprenditore con un brillante passato sportivo ricorreva innanzi al Tribunale competente per vedere condannata l’ex moglie, ricca ereditiera, rea di aver “ostacolato il funzionamento dell’affido condiviso con atteggiamenti sminuenti e denigratori della figura paterna”.

Nel caso in esame, il Tribunale civile ha accertato che il genitore in questione, la madre che aveva l’affidamento del minore, non ha cercato di riavvicinare il figlio al padre “risanandone il rapporto nella direzione di un sano e doveroso recupero necessario per la crescita equilibrata del minore, ma al contrario ha continuato a palesare la sua disapprovazione in termini screditanti nei confronti del marito”. Questa condotta, secondo i Giudici, è censurabile, perché la madre avrebbe dovuto “attivarsi per consentire il giusto recupero del ruolo paterno da parte del figlio”, nell’ottica della “tutela della bigenitorialità”. Ella, invece, ha “svilito la figura” del marito “nel suo ruolo di educatore e di figura di riferimento” per i figli.

Tutto ciò ha reso necessaria una sanzione nei confronti della donna, condannata a versare 30.000 euro di risarcimento a favore del coniuge. Allo stesso tempo, però, i giudici hanno invitato la donna “a una condotta improntata al rispetto del ruolo genitoriale dell’ex coniuge”, avvertendola che, se le offese sarebbero continuate, sarebbero stati pronti a rivedere le condizioni dell’affido.

Tale sentenza è esemplare poiché ha rimarcato l’importanza del diritto alla bigenitorialità, diritto dei figli e dovere dei genitori, tutelato anche dall’Unione Europea.

Tale pronuncia ricorda quella emessa dalla Corte di Cassazione, sez. I Civile, n. 7452/2012, che confermava la sentenza di primo grado e condannava l’ex moglie a pagare un risarcimento di 15.000 euro nei confronti dell’ex marito e di 20.000 euro nei confronti della loro bimba.

Nel caso specifico il Tribunale competente aveva disposto l’affidamento congiunto della loro unica figlia, e il pagamento da parte del padre di un assegno di mantenimento e della metà delle spese sostenute dalla madre per la figlia. All’ex moglie sarebbe toccato pagare i danni provocati al marito e anche alla figlia vittima dell’astio che la madre nutriva nei confronti del padre. La donna, infatti, aveva accusato l’ex marito di aver abusato della figlia minorenne. Accusa che si era poi rivelata falsa. L’ex moglie non aveva gradito la condanna al risarcimento dei danni e, pertanto, aveva proposto appello.

I giudici della Corte d’appello territoriale avevano annullato il risarcimento dovuto alla figlia ma non quello dovuto al padre e ridotto a 10.000 euro l’importo da pagare all’uomo.

L’ex moglie, decideva, pertanto, di proporre ricorso per Cassazione ma i Giudici di legittimità respingevano tale ricorso e confermavano l’obbligo della donna a risarcire l’ex marito.

Avvocato Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express