Economia
Riforme nel Processo di Bilancio degli Enti Locali: Ecco le nuove procedure e coordinamento
Entrato in vigore il nuovo correttivo sull’armonizzazione, contenuto nel decreto del Ministero Economia e Finanze del 25 luglio scorso, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 181 del 04/08/2023, ad oggetto: “Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 188, recante: «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»”.
La modifica è relativa all’allegato 4/1 - Principio contabile applicato concernente la programmazione. Tra le tante novità, il DM 25/07/2023 si sofferma sull’adeguamento dei documenti di programmazione, DUP in primis, adeguandolo alle disposizioni contenute ne Piano Integrato di attività e Organizzazione (PIAO), stralciando dallo stesso la programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale, ma mantenendo la definizione delle risorse finanziarie.
Oltre al Dup, cambia il Piano esecutivo di gestione (PEG) e vengono adeguati alcuni allegati al D. Lgs 118/2011, tra i quali il Piano dei Conti Integrato, lo schema di rendiconto (allegato 10) a partire dal rendiconto 2023, l’elenco delle missioni, programmi, macroaggregati e titoli di spesa (allegato 4), a decorrere 2025/2027 e lo schema di Bilancio di previsione (allegato 9) a decorrere dal ciclo 2025/2027.
Ruolo fondamentale e di coordinamento viene rappresentato dal Responsabile del Servizio finanziario.
Il processo di bilancio degli enti locali dovrà essere avviato entro il 15 settembre di ciascun esercizio con l’invio ai responsabili dei servizi: dell’atto di indirizzo per la predisposizione delle previsioni di bilancio, elaborato in coerenza con le linee strategiche ed operative del DUP (anche se non ancora approvato dal Consiglio) e tenuto conto dello scenario economico generale e del quadro normativo di riferimento vigente, predisposto dall’organo esecutivo con l’assistenza del segretario comunale e/o del direttore generale ove previsto; dello schema del bilancio di previsione a legislazione vigente e ad amministrazione invariata (cd. bilancio tecnico) predisposto dal responsabile del servizio finanziario.
Il c.d. bilancio tecnico è costituito da:
- i prospetti del bilancio riguardanti le previsioni delle entrate e delle spese riferiti almeno al triennio successivo, il prospetto degli equilibri e almeno gli allegati relativi al fondo pluriennale vincolato e al fondo crediti di dubbia esigibilità, per la cui definitiva elaborazione è richiesta la collaborazione dei responsabili dei servizi;
b) l’elenco dei capitoli distinti per centri di responsabilità riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio di previsione destinato ad essere successivamente inserito, con gli obiettivi generali di primo livello, nel piano esecutivo di gestione (PEG). Il responsabile del servizio finanziario valuta se articolare l’elenco dei capitoli anche per assessorati;
c) i dati contabili della nota di aggiornamento al DUP, se risulta la necessità di integrare o modificare il DUP.
Il responsabile del servizio finanziario predispone il bilancio tecnico e lo trasmette ai responsabili dei servizi dell’ente con la richiesta di proporre le previsioni di bilancio di rispettiva competenza ai sensi dell’art. 153, comma 4, del TUEL, anche in assenza degli atti di indirizzo dell’organo esecutivo.
Il bilancio tecnico e la documentazione trasmessa ai responsabili dei servizi sono inviati anche all’organo esecutivo, al segretario comunale e al direttore generale ove previsto. Al fine di favorire la predisposizione delle previsioni di bilancio, il responsabile del servizio finanziario trasmette ai responsabili dei servizi anche le necessarie informazioni di natura contabile. Se nel corso dell’elaborazione del bilancio tecnico emergono squilibri di bilancio, il responsabile del servizio finanziario ne dà immediatamente notizia all’organo esecutivo, al segretario comunale e al direttore generale ove previsto, con la richiesta di individuare gli interventi da inserire nella nota di aggiornamento al DUP e nel bilancio di previsione per compensare gli squilibri, attraverso maggiori entrate e/o minori spese. A tal fine il responsabile del servizio finanziario segnala i possibili interventi da adottare per riequilibrare il bilancio (ad esempio l’aumento di imposte e tasse, il potenziamento della lotta all’evasione, il miglioramento della riscossione delle entrate, la riduzione di spese non ricorrenti fornendone l’elenco con i relativi stanziamenti). In assenza di indirizzi dell’organo esecutivo, il responsabile del servizio finanziario predispone in ogni caso il bilancio tecnico in equilibrio, riducendo in primo luogo gli stanziamenti delle spese non ricorrenti non impegnate e, a seguire, delle spese ricorrenti non contrattualizzate non riguardanti le funzioni fondamentali dell’ente.
Gli interventi di riduzione della spesa previsti nel bilancio tecnico sono descritti nella documentazione inviata ai responsabili dei servizi con la richiesta di segnalare le criticità derivanti dai tagli e di proporre ulteriori interventi da sottoporre all’organo esecutivo. Sulla base del DUP, degli atti di indirizzo e della documentazione ricevuta, entro il 5 ottobre i responsabili dei servizi predispongono e comunicano al responsabile del servizio finanziario le previsioni di entrata e di spesa di competenza inviando proposte di integrazione e modifica del bilancio tecnico, unitamente alle indicazioni per la predisposizione dell’eventuale nota di aggiornamento al DUP (dati statistici, dati relativi alla modalità di gestione dei servizi - scadenze affidamenti, proroghe, nuovi
appalti e/o convenzioni da stipulare e/o esternalizzazioni da effettuare - dati inerenti il personale e qualsiasi altro dato utile a rappresentare le caratteristiche dell’ente ed aggiornare eventualmente gli indirizzi programmatici).
Entro il 20 ottobre, tenuto conto degli atti di indirizzo dell’organo esecutivo, il responsabile del servizio finanziario verifica le previsioni di entrata e di spesa avanzate dai vari servizi nel rispetto dell’art. 153, comma 4, del TUEL e le iscrive nel bilancio, determina il risultato di amministrazione presunto, predispone la versione finale del bilancio di previsione e degli allegati e trasmette all’organo esecutivo la documentazione necessaria per la delibera di approvazione del bilancio di previsione (escluso il parere dell’organo di revisione).
L’organo esecutivo esamina la documentazione trasmessa dal responsabile del servizio finanziario con l’assistenza del segretario comunale e/o del direttore generale ove previsto e, in attuazione dell’art. 174 del TUEL, predispone lo schema di bilancio di previsione e lo presenta all’organo consiliare unitamente ai relativi allegati entro il 15 novembre di ogni anno.
L’organo di revisione rende il proprio parere non oltre i quindici giorni successivi, salvo diversa disposizione regolamentare. Salvo diversa disposizione regolamentare, il segretario comunale provvede tempestivamente alla trasmissione al Consiglio della relazione dell’organo di revisione, che riporta il parere sullo schema del bilancio di previsione.
Il processo di bilancio di competenza del Consiglio è articolato in due momenti successivi:
a) il primo, dedicato all’esame dello schema di bilancio predisposto dalla giunta e della relazione dell’organo di revisione,
b) il secondo, dedicato all’approvazione del bilancio.
Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Consiglio approva il bilancio di previsione riguardante le previsioni di entrata e di spesa con riferimento almeno al triennio successivo e l’eventuale nota di aggiornamento al documento unico di programmazione.
Cosa diversa per il processo di bilancio degli enti locali di piccole dimensioni, cioè quelli la cui struttura organizzativa non presenta un’articolazione tale da consentire l’applicazione dell’art. 153, comma 4, del TUEL, ove prevede che le previsioni di entrata e di spesa da iscriversi nel bilancio di previsione sono avanzate dai vari servizi. In particolare, negli enti locali che all’avvio del processo di predisposizione del bilancio hanno meno di cinquanta dipendenti o la cui articolazione organizzativa non prevede distinte figure di responsabilità per l’ufficio personale, l’ufficio tecnico e l’ufficio entrate, lo schema di bilancio è predisposto dall’organo esecutivo con la collaborazione del segretario comunale e del responsabile del servizio finanziario.
A tal fine, entro il 30 settembre di ogni anno il responsabile del servizio finanziario o chi ne fa le veci predispone e trasmette all’organo esecutivo e al segretario comunale lo schema del bilancio di previsione a legislazione vigente e ad amministrazione invariata (cd. bilancio tecnico) e la documentazione di natura contabile necessaria per l’elaborazione delle previsioni di bilancio.
Entro il 15 ottobre, sulla base della documentazione trasmessa, l’organo esecutivo, con la collaborazione del responsabile del servizio finanziario o chi ne fa le veci e, se possibile, degli uffici del comune, definisce le previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione. Entro il 20 ottobre il responsabile del servizio finanziario o chi ne fa le veci verifica le previsioni di bilancio ai sensi dell’art. 153, comma 4, del TUEL e le iscrive nel bilancio, determina il risultato di amministrazione presunto, predispone la versione finale del bilancio di previsione e degli allegati e trasmette all’organo esecutivo la documentazione necessaria per la delibera di approvazione del bilancio di previsione (escluso il parere dell’organo di revisione). In attuazione dell’art. 174 del TUEL l’organo esecutivo predispone lo schema di bilancio di previsione e lo presenta all’organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno. Il processo di approvazione del bilancio prosegue secondo le nuove modalità.
Bruno Iorfida