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Riforma Università, Colle firma con osservazioni. Le criticità della legge

ROMA, 31 DICEMBRE - Il presidente della Repubblica, Napolitano, ha promulgato ieri la legge di riforma dell'Università. Il capo dello Stato ha contestualmente indirizzato una lettera al presidente Berlusconi, nella quale si auspica che con successivi interventi ministeriali si risolvano "talune criticità" riscontrate nel testo ed esorta il governo anche a ricercare "un costruttivo confronto con tutte le parti interessate sugli sviluppi della fase attuativa".[MORE]

La nota del Quirinale, sottolinea che il presidente non ha rilevato "nel testo motivi evidenti e gravi per chiedere una nuova deliberazione alle Camere, correttiva della legge approvata a conclusione di un lungo e faticoso iter parlamentare". Tuttavia la nota del Quirinale, sottolinea che "l'attuazione della legge è demandata a un elevato numero di provvedimenti, a mezzo delega legislativa, di regolamenti governativi e di decreti ministeriali".

NAPOLITANO: CRITICITA' NEGLI ARTT, 6,23 E 26 "Quel che sta per avviarsi è dunque un processo di riforma, nel corso del quale saranno concretamente definiti gli indirizzi indicati nel testo legislativo e potranno essere anche affrontate talune criticità, riscontrabili negli articoli 4, 23 e 26". "In particolare l'art. 6 - prosegue la nota - concernente il titolo di professore aggregato, pur non lasciando la norma, spazio a dubbi interpretativi della reale volontà del legislatore, si attende che ai fini di un auspicabile migliore coordinamento,il governo adempia all'impegno assunto dal ministro Gelmini nella seduta del 21/12 anche attraverso la soppressione del comma 5.

Oltre all'art. 6 della legge Gelmini,il presidente Napolitano, rileva criticità nell'art. 4, sulla concessione delle borse di studio agli studenti. "Non appare pienamente coerente con il criterio del merito nella parte in cui prevede una riserva basata anche sul criterio dell'appartenenza territoriale". "L'art. 23, appare di dubbia ragionevolezza nella parte in cui aggiunge una limitazione oggettiva riferita al reddito ai requisiti soggettivi di carattere scientifico e professionale". Inoltre "è opportuno che l'art.26, nel prevedere l'interpretazione autentica dell'art. 1 comma 1, dl n.2 del 2004, sia formulato in termini non equivoci".