Cosenza: ricorso Sorical su riduzione della fornitura idrica, sentenza del Tar dà ragione al Comune
Cronaca Calabria

Cosenza: ricorso Sorical su riduzione della fornitura idrica, sentenza del Tar dà ragione al Comune

sabato 9 febbraio, 2013

COSENZA, 09 FEBBRAIO 2013- Su tutto, a spuntarla deve sempre essere il bene comune. E’ in virtù di questo principio che, con grande soddisfazione, il sindaco Mario Occhiuto ha appreso dell’esito positivo della sentenza del Tar che ha visto oggi l’Amministrazione municipale, difesa dall’avvocato Oreste Morcavallo, ottenere ragione riguardo al ricorso avanzato dalla So.Ri.Cal avente in oggetto l’ordinanza del Sindaco che nei mesi scorsi aveva diffidato l’azienda che gestisce il servizio idrico in Calabria dal ridurre le forniture d’acqua ai cittadini del capoluogo bruzio.

La So.Ri.Cal, come si ricorderà, quale rivalsa sui ritardi dei pagamenti da parte dell’Ente, aveva comunicato la decisione di far scorrere meno acqua nei rubinetti dei cosentini, spesso comunque a secco a causa dei frequenti guasti nelle condotte.
“Questa importantissima sentenza è a mio parere una sentenza storica – ha affermato il sindaco Occhiuto – perché sui beni pubblici non si può pensare di speculare. La mia ordinanza era a esclusiva tutela dei cittadini e riceve adesso legittimità giuridica, il che significa che era quella la strada giusta per impedire che i nostri residenti, già afflitti da una dispersione idrica di oltre il 70%, venissero ulteriormente penalizzati. Dovrebbe essere superfluo ripeterlo, ma, date le circostanze, è necessario ribadire che l’acqua è un bene di tutti e di conseguenza va gestito in maniera oculata. Un compito, questo, che la So.Ri.Cal ha dimostrato di svolgere male”. 

Ciò che il sindaco Occhiuto rivendica è un rapporto di fornitura tra So.Ri.Cal ed il Comune di Cosenza che debba realizzare effetti protettivi nei confronti dell’utenza. E non trascura di evidenziare, il primo cittadino, che la società So.Ri.cal ha ottenuto ingenti finanziamenti dai POR Calabria senza attuare gli investimenti previsti dall’accordo di programma quadro approvato in data 28 febbraio 2006 che, più specificamente, per come rilevato dalla Corte dei Conti nella relazione del 5 dicembre 2011, considerava originariamente due specifici sotto programmi: il riefficientamento delle reti idriche urbane oltre che il riefficientamento, la riconversione funzionale dei depuratori esistenti e il completamento del sistema depurativo e di collettamento regionale.
Sebbene gli investimenti per tali sotto programmi venivano qualificati in 200 miliardi delle vecchie lire, non risultano essere mai stati investiti nella città di Cosenza. 

Per quanto concerne invece le questioni squisitamente di merito in ordine ai crediti vantati dalla società So.Ri.Cal, la quale ha appunto impugnato l’ordinanza contingibile ed urgente innanzi al Tar Calabria con ricorso n. 685/2012, il Comune di Cosenza ha formalmente contestato:
- La carenza di legittimazione ad agire della società per azioni in quanto la riscossione di eventuali crediti per il mancato pagamento delle tariffe idriche appartiene alla competenza esclusiva della Regione che avrebbe dovuto procedere al recupero delle somme mediante ingiunzione di pagamento dirigenziale senza gravare l’Ente “debitore” di spese e competenze legali.
- La nullità ed inefficacia dei contratti (aventi ad oggetto, rispettivamente, convenzione di utenza e atto di regolazione del debito) predisposti unilateralmente dalla società So.Ri.Cal Spa, e sottoscritti dal dirigente di Ragioneria senza il necessario preventivo riconoscimento di legittimità di debiti da parte del Consiglio Comunale e senza la preventiva adozione della determinazione a contrarre indicante i fini, l’oggetto e le condizioni essenziali del “contratto di fornitura”.
- L’arbitrarietà delle tariffe imposte dalla società So.Ri.cal Spa. Al riguardo, la Corte Costituzionale con distinte sentenze nn. 29 e 142 del 2010 ha stabilito che le Regioni non hanno alcuna competenza in materia di determinazione delle tariffe dell’acqua trattandosi di materia riservata ex art. 117 Cost. alla competenza esclusiva dello Stato ascrivibile a quelle della tutela dell’ambiente e della concorrenza.[MORE]

Comunicato Ufficio stampa Comune di Cosenza
 

 


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