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Referendum 22-23 marzo: l’infondatezza di eventuali ricorsi contro la data fissata dal governo (di Giuseppe Palma)

Redazione
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Articolo segnalato da: Giuseppe Palma
Referendum 22-23 marzo: l’infondatezza di eventuali ricorsi contro la data fissata dal governo (di Giuseppe Palma)
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Vorrei fare chiarezza sulle tante inesattezze (talune volutamente strumentali) che in queste ore divampano su alcuni giornali, sui social e sul web.

La domanda è la seguente: è vero che il Governo avrebbe dovuto, prima di fissare la data del referendum confermativo, attendere il termine per la raccolta di almeno 500.000 firme popolari? La risposta, a mio parere, è No. Qui di seguito la mia argomentazione giuridica.

L’art. 138 della Costituzione prevede che, qualora in seconda votazione il testo di revisione costituzionale non venga approvato a maggioranza dei 2/3 dei componenti di entrambe le Camere, si procede a referendum popolare (che è di tipo confermativo) qualora entro tre mesi ne fanno richiesta: 1/5 dei componenti anche di una sola delle Camere o cinque Consigli regionali o cinquecentomila elettori.

Questo vuol dire che non serve che tutti ne facciano richiesta, infatti è usato “o” e non “e”, quindi è sufficiente anche uno solo dei soggetti giuridici indicati dalla norma. E questo, ovviamente, è pacifico.

Ciò detto, i primi giorni di novembre 2025 venivano avanzate per via parlamentare ben 4 richieste di referendum, provenienti sia da Camera che da Senato, e tutte rispettavano il requisito stabilito dall’art. 138 Cost.

Con Ordinanza del 18 novembre 2025, la Suprema Corte di Cassazione ammetteva le richieste referendarie sul testo della legge costituzionale, recante “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”. Indico qui di seguito il link dove è possibile consultare e scaricare l’Ordinanza della Suprema Corte: https://www.cortedicassazione.it/page/it/ordinanza_ufficio_centrale_per_il_referendum_del_18_novembre_2025?contentId=REF47838

Contestualmente, la Corte di Cassazione – come si può leggere dall’Ordinanza - ammetteva anche il quesito su cui dovrà tenersi il referendum.

L’art. 15 della Legge n. 352 del 1970 (quella che disciplina gli istituti referendari) prevede che il Presidente della Repubblica – su proposta del Governo – ha 60 giorni di tempo (dalla decisione della Corte di Cassazione) per fissare la data del referendum.

Ciò premesso, considerato che l’Ordinanza della Corte di Cassazione è del 18 novembre 2025, il Governo aveva tempo fino al 17 gennaio 2026 per fissare la data. Lo ha fatto il 12 gennaio, quindi nel pieno rispetto della norma.

Inoltre, la medesima Legge prevede che il referendum debba tenersi tra il cinquantesimo ed il settantesimo giorno successivo alla data in cui il Presidente della Repubblica (su proposta del Governo) emana il decreto con cui indice il referendum, che pertanto poteva tenersi entro e non oltre la fine di marzo 2026. Tanto è vero che il Governo ha fissato la data per domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026. Data che rispetta sia il termine minimo che il termine massimo stabilito dalla Legge. Il Presidente della Repubblica ha poi, in data 13 gennaio 2026, emanato il decreto con cui indice il referendum. Il tutto è avvenuto secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

  1. CONCLUSIONI GIURIDICHE: considerato che i soggetti giuridici che possono avanzare richiesta di referendum sono alternativi tra loro (cioè è sufficiente che solo uno di essi avanzi richiesta perché si tenga il referendum), e considerato altresì che il governo disponeva del termine perentorio di 60 giorni per fissare la data del referendum (i 60 gg. si calcolano dal 18 novembre 2025, data in cui la Corte di Cassazione ha ammesso la richiesta e il quesito – vedesi ordinanza), NON SI COMPRENDONO LE POLEMICHE sollevate dai Comitati per il NO, cui fanno eco anche alcuni parlamentari dell’opposizione e qualche giornale. L’esecutivo ha solo rispettato quanto previsto dalla Legge, ut supra argomentato. Peraltro, avendo già la Suprema Corte ammesso le 4 richieste avanzate per via parlamentare, con relativo quesito, ed avendo già il Governo stabilito la data del referendum (e non poteva fare altrimenti essendo il termine dei 60 giorni un termine perentorio), eventuali ricorsi dovranno necessariamente essere dichiarati inammissibili per “cessazione della materia del contendere”.
  2. CONCLUSIONI POLITICHE: i Comitati per il NO hanno già annunciato ricorso. Ma il vero motivo di tutta questa polemica strumentale è un altro: i Comitati per il NO potranno eventualmente accedere ai rimborsi elettorali pubblici SOLO se la richiesta di referendum proviene regolarmente anche dalla raccolta firme (almeno cinquecentomila elettori), con la conseguenza che la Corte di Cassazione ammetti il quesito in tal caso formulato. Diversamente, dovranno pagarsi da sé la campagna referendaria fatta finora. Tuttavia, su eventuali ricorsi, valgono a mio parere le conclusioni giuridiche di cui sopra. V’è anche un altro motivo, che possiamo definire “politico”, che spinge alcuni a fare ricorso sulla data referendaria fissata dal Governo, ed è un motivo “dilatorio”: spostare la data del referendum in modo tale da rendere difficoltoso, per il Parlamento, provvedere all’emanazione delle leggi di attuazione della riforma costituzionale prima del rinnovo del prossimo Csm, così da rinviare gli effetti della riforma tra “due turni”.

Giuseppe Palma

 

 

 


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