Quando la tettoia ostruisce il diritto di veduta: si può chiedere la sua rimozione?
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VIBO VALENTIA, 25 GENNAIO - Deve essere abbattuto il manufatto che impedisce l'esercizio del diritto di veduta se viene realizzato in violazione delle prescrizioni previste dall'art. 907 del codice civile che, disciplinando la distanza dalle vedute delle costruzioni, stabilisce che non possono essere realizzate costruzioni ad una distanza inferiore di tre metri (da intendersi sia in senso orizzontale che in senso verticale) dalle vedute. [MORE]
Questo è quanto sancito dalla Corte d’Appello di Palermo, sez. II Civile, sentenza n. 781 del 25 maggio 2015, che mette ordine su un punto molto importante che riguarda tettoie e manufatti installati sui propri balconi. I giudici hanno, infatti, chiarito che va garantita la servitù di affaccio del vicino per non limitargli la veduta e l’aria e hanno ricordato la distanza minima di tre metri prevista dal codice civile e ribadita diverse volte dalla Corte Cassazione. Il citato limite deve essere rispettato non solo in senso orizzontale ossia tra edifici l’uno di fronte all’altro, ma anche in senso verticale ossia tra chi abita ai piani superiori e sottostanti non impedendo di vedere lo spiazzo del cortile condominiale o il giardino sottostante.
Nel caso de quo, il proprietario dell'appartamento con terrazzo dal quale esercitava il diritto di veduta ha citato in giudizio il proprietario della terrazza pertinenza dell'appartamento al terzo piano sostenendo che quest'ultimo aveva realizzato una tettoia di legno che gli impediva l'esercizio di veduta e chiedendo la rimozione di tale manufatto. Il Tribunale ha accolto le richieste del proprietario dell'appartamento con terrazzo condannando l’altro proprietario alla rimozione della tettoia realizzata sulla terrazza. La sentenza, a tal proposito, ha evidenziato che la tettoia era stata realizzata in aderenza con il muro perimetrale adiacente e senza il rispetto della distanza legale di tre metri dalla soglia del terrazzo di proprietà dell'attore.
La Corte d'appello di Palermo, confermando la pronuncia di primo grado, ha ribadito che la domanda del proprietario con diritto di veduta trova fondamento nella previsione dell'articolo 907 del codice civile secondo il quale “ quando si è acquistato il diritto di avere vedute dirette verso il fondo del vicino, il proprietario di questo non può fabbricare a distanza minore di tre metri, misurata a norma dell'art. 905 c.c.”, e cioè avendo come punto di riferimento per il calcolo di tale distanza lo sporto dal quale si esercita il diritto di veduta e la nuova costruzione del fondo vicino. Di conseguenza l'opera realizzata in violazione della distanza legale, poiché, pregiudica l'esercizio del diritto di veduta del vicino, deve essere abbattuta.
Avv. Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express