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Può essere revocato il decreto ingiuntivo se è nulla la delibera di riparto delle spese?
CROTONE, 2 LUGLIO - In sede di opposizione a decreto ingiuntivo per spese condominiali, mentre non possono farsi valere questioni attinenti all'annullabilità della delibera di approvazione dello stato di ripartizione, spettando al giudice dell'opposizione verificare la perdurante efficacia della delibera sottesa al decreto ingiuntivo emesso, può invece, rilevarsi la nullità, anche d'ufficio, non essendo questa valida ed efficace e trovando perciò applicazione l'art. 1421 c.c. in tema di rilevabilità d'ufficio della nullità dei contratti, trattandosi di vizio afferente ad elementi costitutivi della domanda. Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza n. 16389/2018, depositata il 21 giugno. [MORE]
Il caso. Il giudizio traeva origine da un'opposizione a decreto ingiuntivo relativo a spese condominiali inerenti alla sistemazione esterna dell’edificio del Condominio ove il condomino chiedeva la revoca del decreto medesimo per nullità della delibera assembleare che aveva approvato le suddette spese e che aveva stabilito la ripartizione in parti uguali dei contributi. Tale delibera era stata approvata, infatti, dai cinque condomini presenti all’assemblea, in assenza di altri quattro condomini dell’edificio.
L’adito Tribunale affermava che si trattava di una modificazione dei criteri di riparto delle spese condominiali priva della necessaria unanimità, con conseguenti nullità della delibera e revoca del decreto ingiuntivo su di essa fondato, così come richiesto dal condomino opponente.
Avverso tale sentenza, il Condominio proponeva ricorso per Cassazione con un unico motivo affermando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1105, 1109 e 1137 c.c., nonché dell’art. 36 c.p.c., in quanto, come da interpretazione giurisprudenziale che richiamava, il Tribunale non poteva, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione di contributi condominiali, valutare la nullità o annullabilità della delibera di approvazione e riparto delle spese oggetto di intimazione. Secondo il Supremo Collegio, andava ribadito che “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per spese, il condominio soddisfa l’onere probatorio su esso gravante con la produzione del verbale dell’assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, nonché dei relativi documenti (Cass. Sez. 2, 29 agosto 1994, n. 7569). Nello stesso giudizio di opposizione, il condomino opponente non può far valere questioni attinenti alla annullabilità della delibera condominiale di approvazione dello stato di ripartizione. Tale delibera costituisce, infatti, titolo sufficiente del credito del condominio e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condominio a pagare le somme nel processo oppositorio a cognizione piena ed esauriente, il cui ambito è, dunque, ristretto alla verifica della (perdurante) esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere (Cass. Sez. U., 18 dicembre 2009, n. 26629; da ultimo, Cass. Sez. 2, 23/02/2017, n. 4672). Il giudice deve quindi accogliere l’opposizione solo qualora la delibera condominiale abbia perduto la sua efficacia, per esserne stata l’esecuzione sospesa dal giudice dell’impugnazione, ex art. 1137, comma 2, c.c., o per avere questi, con sentenza sopravvenuta alla decisione di merito nel giudizio di opposizione ancorché non passata in giudicato, annullato la deliberazione (Cass. Sez. 2, 14/11/2012, n. 19938; Cass. Sez. 6 - 2, 24/03/2017, n. 7741)”. Viceversa, affermavano gli Ermellini “La nullità di una deliberazione dell’assemblea condominiale, del resto, comporta che la stessa, a differenza delle ipotesi di annullabilità, non implichi la necessità di tempestiva impugnazione nel termine di trenta giorni previsto dall’art. 1137 c.c.. Una deliberazione nulla, secondo i principi generali degli organi collegiali, non può, pertanto, finché (o perché) non impugnata nel termine di legge, ritenersi valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al condominio, come si afferma per le deliberazioni soltanto annullabili. Alle deliberazioni prese dall’assemblea condominiale si applica, perciò, il principio dettato in materia di contratti dall’art. 1421 c.c., secondo cui è comunque attribuito al giudice, anche d’appello, il potere di rilevarne pure d’ufficio la nullità, ogni qual volta la validità (o l’invalidità) dell’atto collegiale rientri, appunto, tra gli elementi costitutivi della domanda su cui egli debba decidere (Cass. Sez. 2, 17/06/2015, n. 12582; Cass. Sez. 6 -2, 15/03/2017, n. 6652)”. Ora, concludeva la Corte di legittimità, era indubbio che una delibera condominiale che, adottando il criterio di riparto in parti uguali aveva derogato ai criteri disposti dalla legge all'art. 1123 c.c. senza la necessaria unanimità, doveva ritenersi nulla, occorrendo semmai a tal fine una convenzione approvata all’unanimità, che fosse espressione dell’autonomia contrattuale; pertanto, la nullità di una siffatta delibera poteva essere fatta valere anche nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione dei discendenti contributi condominiali, trattandosi di vizio che inficiava la stessa esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa (esistenza che il giudice dell’opposizione doveva comunque verificare) e che rimaneva sottratto al termine perentorio di impugnativa di cui all’art. 1137 c.c..
Per tali motivi la Corte di Cassazione rigettava il ricorso e condannava il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di legittimità.
È doveroso far presente che a tale orientamento si contrappone quello cui si riferiva il Condominio nel giudizio in questione, che esclude il potere del giudice di sindacare di qualsiasi sorta di invalidità delle delibere sottese al decreto ingiuntivo (ad es. v. Cassazione n. 26629/2009).
Avvocato Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express