Presidente Conte: ecco le nuove misure di contrasto al contagio da Covid-19 (Video)
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ROMA, 8 OTT - Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel pomeriggio ha illustrato in un punto stampa le nuove misure di contrasto al contagio da Covid-19 adottate dal Consiglio dei Ministri.
"Abbiamo approvato - ha dichiarato il Presidente - un nuovo decreto-legge. Decreto-legge che è stato elaborato e concepito per affrontare questa nuova fase. C'è una risalita della curva di contagio di qui, quindi, la deliberazione di prorogare lo stato di emergenza al 31 gennaio dell'anno prossimo.
Inoltre, abbiamo ritenuto opportuno, e anche necessario, recuperare quel rapporto tra Stato e Regioni che avevamo costruito anche nella fase più dura. D'ora in poi le Regioni potranno adottare misure più restrittive rispetto a quelle adottate a livello nazionale, invece saranno limitate nell'adozione di misure di allentamento. Lo potranno fare solo d'intesa con il Ministro della Salute".
"Abbiamo inoltre introdotto una misura più rigorosa per affrontare questa fase", ha proseguito Conte "perché vogliamo in tutti i modi evitare nuove misure restrittive per le attività produttive e per le attività sociali". Dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, sarà infatti obbligatorio avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine) e indossarli sempre, non solo nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, come già in passato, ma più in generale nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e anche in tutti i luoghi all’aperto, "a meno che non si non ci si trovi in una situazione di continuativo isolamento".
Restano esclusi da tali obblighi i bambini di età inferiore ai sei anni, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina e coloro che per interagire con questi ultimi versino nella stessa incompatibilità. Inoltre, l’uso della mascherina non sarà obbligatorio durante lo svolgimento dell’attività sportiva.
Il Presidente infine ha invitato tutti i cittadini ad una maggiore attenzione nell'uso della mascherina anche all'interno delle proprie abitazioni quando si ricevono conoscenti e familiari non conviventi al fine di proteggere le persone più fragili.
Nel dettaglio
Il Consiglio dei Ministri si è riunito mercoledì 7 ottobre 2020, alle ore 12.00 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giuseppe Conte. Segretario il Sottosegretario alla Presidenza Riccardo Fraccaro.
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PROROGA DELLO STATO D’EMERGENZA
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, vista la nota del Ministro della salute e il parere del Comitato tecnico scientifico, ha deliberato la proroga, fino al 31 gennaio 2021, dello stato d’emergenza dichiarato in conseguenza della dichiarazione di “emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale” da parte della Organizzazione mondiale della sanità (OMS).
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MISURE DI CONTRASTO AL CONTAGIO DA COVID-19
Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 (decreto-legge)
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.
Il testo proroga, al 31 gennaio 2021, le disposizioni già in vigore che prevedono la possibilità per il governo di adottare misure volte a contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus SARS-CoV-2. In relazione all’andamento epidemiologico e secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente, tali misure potranno essere stabilite per specifiche parti o per tutto il territorio nazionale e per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, comunque reiterabili e modificabili.
Nelle more dell’adozione del primo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (dpcm) successivo all’introduzione delle nuove norme, e comunque fino al 15 ottobre 2020, viene prorogata la vigenza del dpcm del 7 settembre 2020. Inoltre, si introduce l’obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, e si ampliano le circostanze che prevedono l’obbligo di indossarli. Dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale), i dispositivi di protezione individuale dovranno essere indossati non solo nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, come già in passato, ma più in generale nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e anche in tutti i luoghi all’aperto. Si fa eccezione a tali obblighi, sia in luogo chiuso che all’aperto, nei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. Sono inoltre fatti salvi i protocolli e linee-guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali. Ciò significa che nei luoghi di lavoro continuano ad applicarsi le vigenti regole di sicurezza. Al contempo, sono fatte salve le linee guida per il consumo di cibi e bevande. Da tali obblighi restano esclusi i bambini di età inferiore ai sei anni, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina e coloro che per interagire con questi ultimi versino nella stessa incompatibilità. Inoltre, l’uso della mascherina non sarà obbligatorio durante lo svolgimento dell’attività sportiva.
Il decreto interviene anche sulla facoltà delle regioni di introdurre misure derogatorie rispetto a quelle previste a livello nazionale, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Si prevede che le regioni, nei limiti delle proprie competenze regionali e di quanto previsto dal decreto-legge n. 33 del 2020, possano introdurre temporaneamente misure maggiormente restrittive, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai dpcm, anche ampliative, introducendo in tale ultimo caso la previsione della necessaria “intesa” con il Ministro della salute.
Sempre ai fini del contenimento del contagio, previa valutazione dell’impatto ai sensi delle norme europee sulla privacy, si prevede l’interoperabilità dell’applicazione “Immuni” con le piattaforme che operano, con le medesime finalità, nel territorio dell’Unione europea e si estende il periodo di utilizzo dell’applicazione “Immuni”.
Il testo differisce, inoltre, al 31 ottobre 2020 i termini per l’invio delle domande relativi ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria collegati all'emergenza COVID-19.
È infine prorogata al 31 dicembre 2020 l’operatività di specifiche disposizioni connesse all’emergenza COVID, in scadenza al 15 ottobre 2020.
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FABBISOGNI STANDARD
Nota metodologica relativa alla revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei comuni delle regioni a statuto ordinario per il servizio smaltimento rifiuti in base all’articolo 6 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – esame preliminare)
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato, in esame preliminare, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante la Nota metodologica relativa alla revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei comuni delle regioni a statuto ordinario per il servizio smaltimento rifiuti, in base all’articolo 6 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216.
La Nota sarà trasmessa alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali per l’acquisizione del “sentito” e alle competenti Commissioni parlamentari per l’espressione del previsto parere.
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SISTEMA SANITARIO NAZIONALE – REGIONI ABRUZZO, CAMPANIA, LAZIO E SICILIA
Il Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, in conseguenza delle verifiche positive sullo stato degli adempimenti al piano di rientro, ha deliberato l’autorizzazione all’erogazione, in favore delle Regioni Abruzzo, Campania, Lazio e Sicilia, a titolo di anticipazione delle risorse disponibili a valere sulle spettanze regionali residue a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale fino a tutto l’anno 2018 compreso, fatti salvi eventuali conguagli e ferma restando la facoltà di recupero prevista dall’articolo 1, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 154, delle somme di seguito specificate:
- Regione Abruzzo 67,667 milioni di euro;
- Regione Campania 295,450 milioni di euro;
- Regione Lazi 304,462 milioni di euro;
- Regione siciliana 400,533 milioni di euro milioni di euro.
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LEGGI REGIONALI
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, ha esaminato ventisei leggi delle Regioni e delle Province autonome, e ha quindi deliberato:
- di impugnare
la legge della Regione Lombardia n. 18 del 07/08/2020, recante “Assestamento al bilancio 2020 – 2022 con modifiche di leggi regionali”, in quanto l’articolo 28, incidendo su regime e durata dei titoli abilitativi agli interventi edilizi, si pone in contrasto con i principi fondamentali in materia di governo del territorio, rimessi alla competenza statale ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
la legge della Regione Toscana n. 82 del 07/08/2020, recante “Disposizioni relative alle linee guida regionali in materia di economia circolare e all’installazione degli impianti fotovoltaici a terra. Modifiche alla l.r. 34/2020 e alla l.r. 11/2011”, in quanto la norma contenuta nell’articolo 2, commi 1, 2 e 3, riguardante la realizzazione di impianti FER (Fonti da Energia Rinnovabile), contrasta con i principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia di “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia” in violazione dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
la legge della Regione Sicilia n. 17 dell’11/08/2020, recante “Riordino dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia”., in quanto l’articolo 2, comma 3, riguardante il personale sanitario, eccede dalle competenze statutarie e invade la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, e in materia di coordinamento della finanza pubblica, in violazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione;
- di non impugnare
la legge della Regione Basilicata n. 27 del 10/08/2020, recante “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022 dell’Ente di gestione del Parco naturale regionale del Vulture”;
la legge della Regione Basilicata n. 28 del 10/08/2020, recante “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022 dell’Ente di gestione del Parco naturale di Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane”;
la legge della Regione Campania n. 37 del 07/08/2020, recante “Norme contro la violenza e le discriminazioni determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere e modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1977, n. 14 (Istituzione della Consulta regionale femminile)”;
la legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 15 del 06/08/2020, recante “Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26”;
la legge della Regione Toscana n. 78 del 05/08/2020, recante “Disposizioni per la realizzazione di interventi edilizi di tipo sperimentale in materia di alloggi sociali”;
la legge della Regione Toscana n. 79 del 06/08/2020, recante “Fondazione per la formazione politica e istituzionale”;
la legge della Regione Toscana n. 80 del 06/08/2020, recante “Disposizioni in materia di ospitalità agrituristica. Modifiche alla l.r. 30/2003”;
la legge della Regione Toscana n. 81 del 06/08/2020, recante “Promozione delle politiche giovanili regionali”;
la legge della Regione Lazio n. 9 del 07/08/2020, recante “Tutela e valorizzazione dei piccoli comuni”;
la legge della Regione Lazio n. 8 del 07/08/2020, recante “Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2 (Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile) e successive modifiche”;
la legge della Regione Abruzzo n. 25 dell’11/08/2020, recante “Disposizioni per l’attuazione del principio di leale collaborazione ed ulteriori disposizioni”;
la legge della Regione Abruzzo n. 26 dell’11/08/2020, recante “Disposizioni per la prevenzione delle complicanze, la diagnosi, il trattamento e il riconoscimento della rilevanza sociale dell’endometriosi”;
la legge della Regione Abruzzo n. 27 dell’11/08/2020, recante “Disposizioni in materia di assunzione di personale nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario regionale”;
la legge della Regione Abruzzo n. 28 del 12/08/2020, recante “Disciplina delle attività enoturistiche in Abruzzo”;
la legge della Regione Toscana n. 83 del 07/08/2020, recante “Accertamenti e indagini delle aziende unità sanitarie locali a favore dei privati. Modifiche alla l.r. 16/2000”;
la legge della Regione Lazio n. 10 del 12/08/2020, recante “Istituzione della giornata della memoria per gli appartenenti alle forze di polizia caduti nell’adempimento del dovere, vittime del terrorismo, della mafia e di ogni altra forma di criminalità. Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e all’articolo 81 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, relativo alla commissione speciale sui piani di zona per l’edilizia economica e popolare e successive modifiche”;
la legge della Regione Lazio n. 11 del 12/08/2020, recante “Legge di contabilità regionale”;
la legge della Regione Lazio n. 12 del 12/08/2020, recante “Riconoscimento di Ventotene come luogo della memoria e di riferimento ideale per la salvaguardia dei valori comuni ispiratori del processo di integrazione europea”;
la legge della Regione Sardegna n. 23 del 07/08/2020, recante “Disposizioni in materia di elezioni comunali per l’anno 2020. Modifiche alla legge regionale n. 13 del 2020”;
la legge della Provincia autonoma di Trento n. 7 del 07/08/2020, recante “Integrazione dell’articolo 23 della legge provinciale sugli impianti a fune 1987”;
la legge della Provincia autonoma di Trento n. 8 del 12/08/2020, recante “Disciplina della promozione territoriale e del marketing turistico in Trentino, e modificazioni della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, relative ai contratti pubblici”;
la legge della Regione Molise n. 9 del 10/08/2020, recante “Ratifica di variazione di bilancio 2020-2022 approvata dalla Giunta regionale ai sensi dell’art.109, comma 2 bis, del decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni, dalla legge n. 27/2020”;
la legge della Regione siciliana n. 18 dell’11/08/2020, recante “Disposizioni finanziarie”.