Precarieta' lavorativa: Assegno di mantenimento figli e moglie
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05 NOVEMBRE 2015. Preliminarmente occorre far presente che l'assegno di mantenimento è un provvedimento economico che viene assunto dal giudice (ma può anche essere rimesso ad accordi liberamente sottoscritti dai coniugi) in sede di separazione tra i coniugi e consiste nel versamento di una somma di denaro o voci di spesa (ad es. il canone di affitto, le spese condominiali, etc), suscettibile di revisione nel tempo, al coniuge economicamente debole e/o ai figli. [MORE]
Nel caso dell’assegno di mantenimento ai figli, il nostro legislatore dispone che ciascun genitore è obbligato al mantenimento dei figli, in misura proporzionale al proprio reddito e, pertanto, in caso di separazione, il giudice dispone l’obbligo di corresponsione di un assegno di mantenimento, tenendo conto delle attuali esigenze del figlio, del tenore di vita tenuto dal minore in costanza di convivenza con entrambi i genitori, della permanenza presso ciascun genitore, della situazione reddituale dei genitori e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nel caso in cui i genitori non abbiano i mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di vicinanza di grado, sono tenuti a fornire ai genitori i mezzi necessari per adempiere ai loro obblighi nei confronti dei figli. È possibile chiedere la revisione dell’assegno di mantenimento nel caso in cui vi sia un provato e obiettivo mutamento della situazione di fatto accertata al momento della pronuncia del provvedimento.
Orbene, recentemente, la Corte di Cassazione, sez. VI Penale, con sentenza n. 39851/15, depositata il 2 ottobre, ha stabilito “ Precarietà lavorativa e reddito incostante: ciò non giustifica l’omesso mantenimento a moglie e figli”. Nel caso di specie, un uomo, a causa della sua situazione economica difficile (lavoro precario e conseguentemente reddito a singhiozzo), non aveva provveduto a versare, per nove mesi, l’assegno di mantenimento alla coniuge e ai figli minori. A nulla sono valsi i tentativi dell’uomo di far presente la sua difficile situazione economica.
La Suprema Corte ha stabilito che la difficile situazione economica, testimoniata dalle difficoltà lavorative, non rendeva meno grave la condotta dell’uomo che per diversi mesi aveva omesso di versare l’assegno di mantenimento alla moglie e ai figli Mantenimento figli e moglieAssegno
Mantenimento figli e moglie
minori e, pertanto, lo ha condannato a tre mesi di reclusione, 260 euro di multa e risarcimento a favore della coniuge.
Avv. Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express