Economia
Piacenza, legge regionale sull'edilizia: semplificata la fase di fine lavori
PIACENZA, 22 GENNAIO 2014 - Lo Sportello Sueap del Comune di Piacenza rende noto che sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2014, con l’ultima finanziaria approvata nel dicembre scorso dall’assemblea dell’Emilia Romagna, alcune modifiche alla legge regionale n. 15 del 2013 in materia di edilizia. In particolare, sono state apportate alcune variazioni agli articoli 7, 12, 23, 24, 26 e 55.
E’ stata semplificata la fase di fine lavori, per ridurre gli oneri amministrativi posti a carico dei cittadini e delle imprese, nonché per esigenze di uniformità rispetto ai principi dell’ordinamento statale. In particolare, è stato cancellato l’obbligo di allegare, all’istanza del certificato di conformità edilizia e di agibilità, la scheda tecnica descrittiva del manufatto edilizio realizzato. Quest’ultima può essere sostituita da una sintetica asseverazione del tecnico abilitato, in merito alla conformità tra l’opera realizzata e il progetto originario e all’osservanza dei requisiti tecnico-edilizi.[MORE]
Con altra modifica legislativa è stato chiarito che la norma di favore per il frazionamento dei fabbricati adibiti ad esercizio di impresa, prevista dall’articolo 55, non si applica alle strutture adibite ad uso ricettivo (alberghi e residenze turistico- alberghiere), le quali rimangono sottoposte all’apposita normativa regionale che ne definisce le caratteristiche minime, i vincoli di destinazione e il divieto di frazionamento.
Infine è stato precisato che l’entrata in vigore, dal prossimo 28 gennaio 2014, delle definizioni tecniche uniformi (contenute nella delibera dell’assemblea regionale n. 279 del 2010), che hanno prevalenza sulle definizioni contenute negli strumenti urbanistici, non penalizza i titoli edilizi già presentati e quelli già richiesti prima di tale data, per i quali continuano ad applicarsi i parametri e le modalità di calcolo in base ai quali è stata elaborata la relativa progettazione edilizia.
Pertanto, gli interventi edilizi per i quali entro il 27 gennaio prossimo sia presentata la Cil o Scia, ovvero la domanda per il rilascio del permesso di costruire, secondo quanto richiesto dalla legge regionale 15 del 2013, sono interamente regolati dalla normativa sulle definizioni e sulle modalità di calcolo previsti dal vigente Regolamento edilizio e dalle note tecniche del Prg in vigore. Viceversa, per i titoli edilizi presentati o richiesti dal 28 gennaio in poi, dovranno essere applicate le definizioni e le modalità di calcolo stabiliti dalla delibera n. 279 del 2010.
Giovanni Cristiano