Economia

Per i co.co.pro: salario base e assegno di disoccupazione

MILANO, 10 MAGGIO 2012- Le proposte di modifica sono contenute nel pacchetto di 16 emenadamenti presentati dai relatori al ddl lavoro, Tiziano Treu (Pd) e Maurizio Castro (Udc), presentano delle novità i cosidetti lavoratori a progetto: salario di base per i co.co.pro e assegno di disoccupazione.

Come evidenzia nell'emendamento, "Il compenso dei lavoratori a progetto deve essere adeguato alla quantità e qualità del lavoro eseguito e non può comunque essere inferiore, in proporzioni di durata del contratto, all'importo annuale determinato periodicamente con decreto del ministero del Lavoro". A tal proposito, come punto di riferimento verrano presi, da un lato gli emolumenti minimi del lavoro autonomo e dall'altro nel settore privato. In questo modo, lo stipendio sara' dato della media dei due risultati.

Invece, in riferimento l'assegno di disoccupazione, secondo i relatori, per un disoccupato che ha lavorato per 6-12 mesi l'una tantum dovrebbe essere di circa 6.000 euro nell'anno successivo. Il suddetto provvedimento dovrebbe essere sperimentale, per il prossimo triennio. Secondo Treu, "Ai cocopro che hanno visto aumentare il carico retributivo di sei punti non solo garantiamo il salario di base, per cui non ci perdano, ma e' prevista anche qualcosa se perdono lavoro. Il nostro obiettivo era arrivare subito alla mini Aspi". Tuttavia, aggiunge Treu, "Al momento non e' possibile e quindi ci saranno due fasi: nella prima si rafforza molto l'attuale 'una tantum', per la disoccupazione".  [MORE]

Con il vecchio sistema, sottolinea il relatore, "si prevede poco ed era molto difficile'' accedere all'assegno. Con la nuova norma ''se uno lavora da sei mesi a un anno dovrebbe prendere 6.000 euro. Alla fine dei tre anni, di sperimentazione, si fara' una verifica e prospettiamo la trasformazione della una tantum in mini Aspi".

A ciò si aggiunge anche l'introduzione del tetto che mette al sicuro dalle false partite iva, fissato a 18.000 euro di reddito lordo annuo. Evidenzia Castro, "Abbiamo lievemente emendato le misure e le caratteristiche degli indici di rischio previsti". Prosegue il relatore, "Nella formulazione prevista dal ddl, ricorda il relatore, si prevede che le partite iva vengono considerate collaborazioni coordinate e continuative nei casi in cui sussistano sue dei tre seguenti presupposti: collaborazione con durata superiore ai sei mesi nell'arco di un anno, corrispettivo derivante dalla collaborazione superiore al 75% del reddito totale annuo, postazione di lavoro presso la sede del committente. Con la proposta di modifica si passa a otto mesi e 80%".

Conclude Castro, "nel caso in cui vi sia un percorso formativo o professionale significativo, in presenza di un reddito complessivo da lavoro autonomo annuo lordo non inferiore a 18.000 euro, vengono escluse tutte le presunzioni".

Rosy Merola