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Parma 19 aprile 2011 - Scandalo Parmalat, quasi dieci anni di udienze risultato? Tutte le
banche assolte. Cosa c’è sotto? Come si sa il fallimento della
Parmalat è costato l’azzeramento del patrimonio azionario ai
piccoli azionisti, mentre i risparmiatori [MORE]che avevano investito in
“bond” secondo la sentenza difficilmente potranno recuperare
quanto perso.
Questo è il messaggio che sta passando. Così non è,
afferma Pecoraro, presidente dell'Organismo Internazionale di
Conciliazione & Arbitrato dell’ANPAR. “C’è una positiva
speranza di recuperare buona parte di quanto perso”. Come? Con la
mediazione civile, visto che la materia bancaria è una di quelle il
cui esperimento del tentativo di conciliazione è obbligatorio. E’
vero, dice Pecoraro, che questa è una sentenza che tende
all’aggravamento dei conflitti sociali, fosse stata già in vigore
l’obbligatorietà alla mediazione civile tutto questo, forse non
sarebbe successo.
La mediazione che si pone al di sopra delle parti avrebbe incarnato
sicuramente la concordia dei risparmiatori e delle banche, con un
accordo reciprocamente soddisfacente. L’aspro scontro tra i
rappresentanti dei risparmiatori e delle banche secondo – Pecoraio -
ha portato a questa soluzione.
Alla base del grave provvedimento c’è un fatto molto importante la
lungaggine del processo che ha estinto per prescrizione la
responsabilità civile delle banche. Sappiamo tutti che ci sono
grovigli di interessi in questa vicenda. Come uscirne?
Pecoraro lancia una proposta, l’avvio di procedure conciliativa
attraverso organismi di conciliazione presenti con uffici di
conciliazione e delegazioni sull’intero territorio nazionale, dal
Trentino alla Sicilia, che hanno al proprio interno mediatori
altamente professionali e competenti nella materia da mediare.
Da che cosa nasce questa certezza di recuperare ciò che una sentenza
di primo grado ha già deciso? semplice - afferma il presidente
Pecoraro - forse non tutti sanno, che una sentenza non definitiva,
consente l’applicazione della mediazione civile e commerciale e che
il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura
della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle
parti, può invitare le stesse a procedere alla mediazione. L’invito
deve essere rivolto alle parti prima dell’udienza di precisazione
delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima
della discussione della causa. Dunque, da quanto detto, continua
Pecoraro, la procedura può avviarsi anche prima dell’appello e/o
durante la causa di appello. Il consiglio è quello di avviare le
procedure da subito.
Ricordo ai delusi della sentenza che tentare la mediazione non costa
nulla.
A.N.P.A.R. (Associazione Nazionale per l'Arbitrato & la
Conciliazione)