Cronaca

Operarono latitante, medici assolti dalla Cassazione

NAPOLI, 21 SETTEMBRE 2015 – Operarono un camorrista ferito in un conflitto a fuoco durante un regolamento di conti, senza denunciarlo e senza redigere il referto. Oggi è arrivata l’assoluzione della Cassazione per i due medici campani che furono accusati di favoreggiamento. Le condanne, emesse in primo grado dal Tribunale di Torre Annunziata e confermate dalla Corte di Appello di Napoli nei confronti di Luigi A. e Mario T., sono state annullate senza rinvio in quanto per la Cassazione il diritto alla salute prevale sulle esigenze di giustizia: «nell'intersecarsi di esigenze tutte costituzionalmente correlate (il diritto alla salute per un verso, cui si contrappone l'interesse pubblico sotteso ad un puntuale esercizio dell'attività di amministrazione della giustizia ed all'accertamento di fatti penalmente sanzionati), i valori legati alla integrità fisica rendono necessariamente recessivi quelli contrapposti e finiscono per imporre comunque l'intervento sanitario». [MORE]

«In tema di favoreggiamento ascritto ad un soggetto esercente la professione sanitaria -prosegue la Suprema Corte- la situazione di illegalità in cui versa il soggetto che necessita di cure non può costituire in nessun caso ostacolo alla tutela della salute».
Inoltre, per la Cassazione, i giudici di merito hanno commesso un errore nel condannare i medici in quanto li hanno voluti punire non per aver aiutato il camorrista ad evitare le indagini, ma per «non aver favorito le ricerche dell'Autorità» rifiutandosi di eseguire l'intervento a domicilio e facendo sì che il ferito si rivolgesse a una ospedale pubblico.
«Non si può sanzionare il mancato aiuto alle indagini» che è «in aperto contrasto con la norma di riferimento», ha sottolineato la Suprema Corte. La condanna per favoreggiamento a carico di un medico si applica solo nel caso in cui il suo dovere professionale va oltre «il limite della diagnosi e quello della terapia». Il fatto che sia stato operato a domicilio un camorrista ferito, per la Cassazione, non costituisce il superamento di questo limite.

In merito all'obbligo del referto, la Corte ha affermato che il camice bianco ha la «prerogativa» di ometterlo «ogni qualvolta dalla sua redazione derivi la possibilità di esporre a procedimento penale la persona alla quale egli ha prestato assistenza». In questo caso il ferito non era stato solo soggetto "passivo" del regolamento di conti. Pertanto le condanne sono state annullate «perchè il fatto non sussiste».

[foto: rainews.it]

Antonella Sica