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Omicidio stradale: E' sufficiente una piccola distrazione per andare rischiare il carcere?
14 MARZO 2016. Come tutte le nuove disposizioni normative, anche l’ultima legge approvata dal Senato, che introduce nel nostro ordinamento il reato l’omicidio stradale non è estranea alle polemiche. [MORE]
Molti la considerano la giusta risposta alla lotta alla pirateria stradale, per altri al contrario rappresenterebbe un decadimento del diritto penale, a causa dell’eccessivo inasprimento delle pene, che non risulterebbe conforme al principio di proporzionalità tra illecito e sanzione, soprattutto nei confronti di chi infrange il Codice della Strada, per semplice distrazione.
La legge prevede condanne molto severe (fino a 18 anni di carcere), oltre alla sanzione accessoria della revoca della patente e all'arresto in flagranza di reato nei casi più gravi, non solo per chi si mette alla guida sotto effetto di sostanze stupefacenti o in stato di ebbrezza da alcool, ma anche per chi effettua manovre pericolose.
Secondo il nuovo art. 589-bis c.p., chiunque cagiona per colpa la morte di una persona, sia ponendosi alla guida in stato di ebbrezza alcolica media (cioè con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l ma non superiore a 1,5 g/l), sia effettuando manovre pericolose, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Nella guida pericolosa sanzionata rientrano:
- l'eccesso di velocità (pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h nei centri urbani; di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, nelle strade extraurbane);
- l'attraversamento di un'intersezione col semaforo rosso;
- la circolazione contromano;
- l'inversione di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi;
- il sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua.
Sono previste aggravanti per chi non ha la patente o gira con veicolo sprovvisto di assicurazione, ovvero se l'evento cagiona la morte di più persone (fino al triplo della pena), nonché attenuanti se il fatto non è esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del conducente (fino alla metà della pena).
Alla condanna segue comunque la sanzione accessoria della revoca della patente di guida.
Il nuovo art. 590-bis c.p. prevede che chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da 3 mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per quelle gravissime.
Per chi guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti la pena è aumentata da 3 a cinque anni di carcere per le lesioni gravi e da quattro a sette per le lesioni gravissime.
Per chi si trova in stato di ebbrezza lieve o pone in essere una guida pericolosa (eccesso di velocità, inversione di marcia, ecc) invece la pena è la reclusione da un anno e mezzo a tre (lesioni gravi) e da due a quattro anni (lesioni gravissime).
Anche in tal caso la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona senza patente o assicurazione e se il conducente cagioni lesioni a più persone.
In conclusione il DDL ha assimilato condotto dovute a distrazione a condotte di coloro che si mettono alla guida del veicolo con la consapevolezza di aver alzato troppo il gomito o con la mente annebbiata dalla droga.
Avv Miriam Muscolo Staff Giuridico Avvocato Express.