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Covid. Nuova ordinanza: ulteriori misure del presidente della Regione Santelli. (Scarica Pdf)

CATANZARO, 9 AGO -  Disposizioni attuative del DPCM 7 agosto 2020. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.


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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 

VISTI gli articoli 32 e 117 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Calabria, approvato con Legge Regionale n. 25 del 19 ottobre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. .833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale”e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”; 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.190 del 30 luglio 2020, con la quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI i Decreti Legge del 23 febbraio 2020, n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, n.13, 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n.35, 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n. 74, 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n.  77, 16 luglio 2020, n.76; 

VISTI i DDPCM del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell’1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell’8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell’11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell’1 aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020 e del 17 maggio 2020; 

VISTI in particolare il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020, recante

“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 11 giugno 2020, n. 147 ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 14 luglio 2020, n. 176, che ha prorogato, sino al 31 luglio 2020, le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020, nonché le disposizioni contenute nelle Ordinanze del Ministro della salute 30 giugno 2020 e 9 luglio 2020; 

VISTE le vigenti Ordinanze del Presidente della Regione, emanate ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica per l’emergenza COVID19 ed in particolare l’Ordinanza n. 43 del 17 maggio 2020 “Disposizioni riguardanti la ripresa delle attività economiche, produttive, sociali e sanitarie”, l’Ordinanza n. 51 del 13 giugno 2020 “Disposizioni riguardanti la riapertura nel territorio regionale, delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative e disposizioni riguardanti l’attività di screening per SARS-CoV-2” , l’Ordinanza n. 55 del 16 luglio 2020 “Disposizioni attuative del DPCM 14 luglio 2020”, l’Ordinanza n. 57 del 24 luglio 2020 “Ulteriori disposizioni in materia di trasporto pubblico” e l’Ordinanza n. 58 del 6 agosto 2020 “Integrazioni allegato A Ordinanza n. 55/2020”;

VISTA l’Ordinanza n. 4/2020 con la quale è stata costituita, tra l’altro l’Unità di crisi regionale, di cui fa parte il Gruppo Operativo formalizzato, da ultimo, con provvedimento dei Delegati del Soggetto Attuatore, di cui al DDG n. 3855 del 4 aprile 2020 e disposizione prot. 131965 del 9 aprile 2020;

VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep.n.631del 27.02.2020, con il quale il Presidente della Regione Calabria è stato nominato Soggetto Attuatore ai sensi della OCDPC n. 630/2020;

VISTO CHE il Decreto Legge 30 luglio 2020 n. 83 ha modificato l’art. 1 comma 1 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, estendendo la possibilità di adottare misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 a tutto il 15 ottobre 2020, nonché l’art. 3 comma 1 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, fissando l’applicazione delle misure previste a tutto il 15 ottobre 2020;

VISTA l’Ordinanza n. 50/2020 con la quale sono stati nominati i delegati del Soggetto Attuatore;

 

CONSIDERATO che 

-le disposizioni di cui all’art. 1 comma 5 del Decreto Legge 30 luglio 2020 n. 83, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2020 n. 190, hanno stabilito - nelle  more dell'adozione dei decreti  del  Presidente del Consiglio dei  Ministri  ai  sensi  dell'articolo  2, comma  1, del decreto-legge n. 19 del 2020 - che continua  ad  applicarsi per non oltre 10 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto medesimo, il DPCM 14 luglio 2020, pubblicato in GU Serie Generale n.176 del 14 luglio 2020;

-i Report settimanali del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità, relativi alla valorizzazione degli indicatori di cui al D.M. del 30 aprile 2020, concernente i criteri per il monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 e, da ultimo, il report n. 12 riferito alla settimana 27 luglio – 2 agosto, hanno posizionato la regione Calabria ad un livello di rischio basso;

-dal monitoraggio realizzato dal competente Settore del Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Sociali e Socio Sanitari, le variabili analizzate forniscono indicazioni favorevoli dell’andamento epidemiologico regionale, che registra casi sporadici prevalentemente asintomatici e non autoctoni;

 

ALLA LUCE del DPCM 7 agosto 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 dell’8 agosto 2020;

 

DATO ATTO che

le “linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’11 giugno 2020, che sono state aggiornate in data 6 agosto 2020 con documento n. 20/151/CR10a/COV19 relativamente alle schede della “Ristorazione”, “Attività ricettive”, “Servizi alla persona”, “Strutture termali e centri benessere”, “Musei, archivi e biblioteche” e costituiscono l’allegato 9, del DPCM 7 agosto 2020, devono intendersi sostitutive dell’allegato A all’Ordinanza n. 55/2020;

deve ritenersi comunque confermata l’integrazione alle Linee Guida di cui sopra, approvate nell’allegato 1 all’Ordinanza n.58/2020 e le misure ivi contenute pienamente applicabili nei settori di riferimento;  

l’Ordinanza n. 51/2020 ha fatto salve le Circolari del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche

Sanitarie inerenti le attività produttive;

deve ritenersi vigente l’Ordinanza n. 57/2020 e il relativo allegato 1;

l’allegato B all’Ordinanza n. 55/2020 che ha integrato le disposizioni fissate nella circolare del Ministero della Salute n. 011408-01/06/2020-DGPROGS-MDS-P definendo le “Misure per la piena riattivazione delle attività sanitarie nelle strutture di diagnosi e cura” deve ritenersi confermato definendo gli indirizzi e le procedure per la gestione delle attività di screening;

 

RITENUTO NECESSARIO  

-garantire lo svolgimento delle attività Economiche e Produttive di cui all’allegato 9 del DPCM 7 agosto 2020 fermo restando il rispetto delle misure fissate nel documento n. 20/151/CR10a/COV19, per come integrate dall’allegato 1 dell’Ordinanza n. 58/2020, e l’opportunità di adottare soluzioni di efficacia superiore e l’applicazione delle ulteriori prescrizioni previste a livello regionale e nazionale; -garantire la piena ripresa di tutte le attività sociali, sanitarie e ricreative, mantenendo, nel contempo, un livello di attenzione e precauzione elevati, in relazione alle attività consentite, adottando strategie preventive atte a scongiurare l’instaurarsi di potenziali contagi;

-prevedere la ripresa in presenza dei corsi di accompagnamento alla nascita, rispettando le misure di distanziamento interpersonale, di igiene e con l’uso dei dispositivi di protezione individuale, secondo gli indirizzi forniti dal competente Settore regionale;

-ribadire la necessità per tutti i cittadini, di mantenere comportamenti rispettosi dell’igiene, del distanziamento interpersonale con divieto di assembramenti e dell’uso di protezioni delle vie aeree, ogni qualvolta le indicazioni lo prevedano;

-rafforzare il coordinamento con l’Ufficio Scolastico Regionale per le attività di screening previste a livello nazionale e per il monitoraggio delle misure finalizzate alla ripresa delle attività scolastiche di ogni ordine e grado, in sicurezza; -confermare:

l’obbligo del censimento delle persone fisiche in entrata nel territorio regionale per come stabilito nelle Ordinanze n. 49/2020 e n. 51/2020;

il divieto di ingresso e spostamento nel territorio regionale alle persone sottoposte alla misura dell’isolamento domiciliare per provvedimento dell’Autorità Sanitaria, o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata, in quanto risultate positive al SARS-CoV-2/COVID19, fino all’accertamento della guarigione. Il divieto vige anche per i soggetti con infezione respiratoria in atto o con febbre (maggiore di 37,5° C), i quali devono rimanere presso il proprio domicilio, prendendo contatto con il proprio medico curante;

il divieto di spostamento, d'ingresso e il transito nel territorio regionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato nei Paesi individuati ai sensi dell’articolo 4 del DPCM 7 agosto 2020 e alle eventuali ulteriori modifiche ed integrazioni agli allegati di riferimento;

4.le limitazioni e le misure di cui agli articoli 5 e 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, da adottarsi nei confronti delle persone fisiche provenienti da Stati o territori esteri di cui agli elenchi C, D, E ed F dell’allegato 20 al DPCM stesso; 

l'obbligo di isolamento fiduciario/quarantena domiciliare precauzionale con sorveglianza sanitaria a cura dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Provinciali territorialmente competenti, secondo le modalità fissate dalla regolamentazione regionale vigente, nonché con particolare riferimento agli articoli 4 5 e 6 del DPCM  7 agosto 2020, prevedendo l’esecuzione del tampone rino-faringeo alle persone fisiche interessate;

lo screening da proporre quale attività preventiva ad un congruo numero di soggetti censiti sul portale www.rcovid19.it raggiungibile anche dalla pagina emergenzacovid.regione.calabria.it, sulla base delle evidenze acquisite dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Provinciali, nonché lo screening propedeutico alle attività di ricovero, alle pratiche anestesiologiche in sedazione profonda e/o a procedure invasive anche non chirurgiche, secondo gli indirizzi operativi in allegato 2 alla presente Ordinanza, per diventarne parte integrante e sostanziale;

 

PRESO ATTO che in base all’evoluzione dello scenario epidemiologico, le misure indicate potranno essere rimodulate, anche in senso più restrittivo;

 

RITENUTO NECESSARIO altresì dare mandato ai Delegati del Soggetto Attuatore di cui all’Ordinanza n. 50/2020 per:

definire, alla luce della proroga dello Stato d’emergenza a tutto il 15 ottobre 2020, una riorganizzazione regionale dell’Unità di Crisi, senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione Regionale, da approvarsi con successiva disposizione, finalizzata a rafforzare la governance dell’emergenza;

-rafforzare le azioni di controllo sul territorio per il rispetto delle misure anti COVID-19 nelle attività produttive, commerciali e nei luoghi di lavoro, nonché per il rispetto del divieto di assembramento, del distanziamento interpersonale e dell’uso delle mascherine o altra protezione a copertura di naso e bocca, in tutti i luoghi chiusi e all’aperto, nelle circostanze in cui la distanza interpersonale non possa essere rispettata;

-garantire il coordinamento con l’Ufficio Scolastico Regionale per le misure da attuarsi per la ripresa delle attività scolastiche;

 

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato in G.U. Serie Generale n.125 del 16-052020; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 1/2018;

 

VISTA la legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge

25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GURI n.132 del 23-5-2020);

 

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, , recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020” e, in particolare, l’articolo 1, comma 1, lettera a), e comma 5, che ha prorogato sino al 15 ottobre 2020 lo stato di emergenza, nonché l’efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio

2020 e, pertanto, delle richiamate ordinanze del Ministro della Salute 30 giugno 2020 e 9 luglio 2020;

 

VISTO l’art. 117 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 

 

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

 

VISTI, gli allegati al DPCM 7 agosto 2020 ed, in particolare, gli allegati dall’8 al 20;

 

RITENUTO, altresì, necessario conformare le misure limitative di prerogative costituzionali al rischio effettivamente presente nel territorio della regione Calabria, in virtù dei principi di proporzionalità e adeguatezza, espressamente richiamati dall’art. 1, co. 2, del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 convertito con la legge 22 maggio 2020, n. 35 sopra richiamata;

 

ORDINA

per quanto in premessa, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, nel territorio regionale, con decorrenza immediata e fino al 7 settembre 2020, sono adottate le seguenti misure:

 

E’ consentito lo svolgimento delle attività Economiche e Produttive di cui all’allegato 9 del

DPCM 7 agosto 2020, nel rispetto delle misure fissate nel documento n. 20/151/CR10a/COV19 della Conferenza delle Regioni e Province Autonome, per come integrate dall’allegato 1 dell’Ordinanza n. 58/2020, ferma restando l’opportunità di adottare soluzioni di efficacia superiore e l’applicazione delle ulteriori prescrizioni previste a livello regionale e nazionale. Sono fatte salve le Circolari del Dipartimento Tutela della Salute inerenti le attività produttive, già richiamate nell’Ordinanza n. 51/2020;

Per tutte le attività, continuano ad applicarsi le misure previste nei protocolli e linee guida nazionali, riportate in particolare, negli allegati dall’8 al 20 al DPCM 7 agosto 2020, integrati dalle disposizioni regionali vigenti alla data di approvazione della presente Ordinanza.

Restano efficaci e vigenti le disposizioni fissate nell’Ordinanza n. 57/2020 e il relativo allegato 1 “Ulteriori disposizioni in materia di trasporto pubblico”.

Resta vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. È fatto obbligo del rispetto delle misure igieniche, delle norme sulla distanza interpersonale e dell’uso delle mascherine o altra protezione a copertura di naso e bocca, in tutti i luoghi chiusi e nei luoghi all’aperto nelle circostanze in cui la distanza interpersonale non possa essere rispettata. Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. Sono esentati dall’obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie, i bambini sotto i sei anni e i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina, ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

Sono confermati:

l’obbligo del censimento delle persone fisiche in entrata nel territorio regionale per come stabilito nelle Ordinanze n. 49/2020, n. 51/2020 e 55/2020;

il divieto di ingresso e spostamento nel territorio regionale alle persone sottoposte, alla misura dell’isolamento domiciliare per provvedimento dell’Autorità Sanitaria, o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata, in quanto risultate positive al SARS-CoV-2/COVID-19, fino all’accertamento della guarigione. Il divieto vige anche per i soggetti con infezione respiratoria in atto o con febbre (maggiore di 37,5° C), i quali devono rimanere presso il proprio domicilio, prendendo contatto con il proprio medico curante;

il divieto di spostamento, d'ingresso e il transito nel territorio regionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato nei Paesi individuati ai sensi dell’articolo 4 del DPCM 7 agosto 2020 e alle eventuali ulteriori modifiche ed integrazioni agli allegati di riferimento;

le limitazioni e le misure di cui agli articoli 5 e 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, da adottarsi nei confronti delle persone fisiche provenienti da

Stati o territori esteri di cui agli elenchi C, D, E ed F dell’allegato 20 al DPCM stesso; 

l'obbligo di isolamento fiduciario/quarantena domiciliare precauzionale con sorveglianza sanitaria a cura dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Provinciali territorialmente competenti, nelle situazioni e con le modalità fissate dalla regolamentazione regionale vigente, nonché con particolare riferimento agli articoli 4, 5 e 6 del DPCM  7 agosto 2020, prevedendo l’esecuzione del tampone rino-faringeo alle persone fisiche interessate;

lo screening da proporre quale attività preventiva ad un congruo numero di soggetti censiti

sul portale www.rcovid19.it, raggiungibile anche dalla pagina emergenzacovid.regione.calabria.it, inclusi coloro che abbiano espresso la volontà di aderire in sede di censimento per l’arrivo in regione Calabria, da effettuarsi sulla base delle evidenze acquisite dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Provinciali, nonché lo screening propedeutico alle attività di ricovero, alle pratiche anestesiologiche in sedazione profonda e/o a procedure invasive anche non chirurgiche, secondo gli indirizzi operativi in allegato 1 alla presente Ordinanza, per diventarne parte integrante e sostanziale.

E’ consentita la ripresa in presenza dei corsi di accompagnamento alla nascita, rispettando le misure di distanziamento interpersonale, di igiene e con l’uso dei dispositivi di protezione individuale, secondo gli indirizzi forniti dal competente Settore regionale;

È dato mandato ai Delegati del Soggetto Attuatore di cui all’Ordinanza n. 50/2020 per:

definire, alla luce della proroga dello Stato d’emergenza a tutto il 15 ottobre 2020, una riorganizzazione regionale dell’Unità di Crisi, senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione Regionale, da approvarsi con successiva disposizione, finalizzata a rafforzare la governance dell’emergenza;

rafforzare le azioni di controllo sul territorio per il puntuale rispetto delle misure anti COVID-

19 e l’adozione dei conseguenti provvedimenti nelle attività produttive, commerciali e nei luoghi di lavoro, nonché per il rispetto del divieto di assembramento, del distanziamento interpersonale e dell’uso delle mascherine o altra protezione a copertura di naso e bocca, in tutti i luoghi chiusi e all’aperto, nelle circostanze in cui la distanza interpersonale non possa essere rispettata;

-garantire il coordinamento con l’Ufficio Scolastico Regionale per le attività di screening previste a livello nazionale e per il monitoraggio delle misure finalizzate alla ripresa delle attività scolastiche di ogni ordine e grado, in sicurezza.

Il mancato rispetto delle misure contenute nella presente Ordinanza, oltre che nelle ulteriori disposizioni nazionali e regionali, determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, ferma restando l’applicazione delle sanzioni di legge.

In base all’evoluzione dello scenario epidemiologico le misure indicate potranno essere rimodulate.

Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.

Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena applicata dal Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale, perché risultate positive al virus è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con la legge 22 maggio 2020, n. 35.

Per l’accertamento delle violazioni ed il pagamento in misura ridotta si applica l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Per l’applicazione delle sanzioni di competenza della Regione, nella qualità di Autorità Competente all’irrogazione e a ricevere il rapporto, si applica quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 281/2007, con riferimento alla Legge 689/81 e ss.mm.ii. All’atto dell’accertamento delle violazioni, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

Per quanto non espressamente richiamato nella presente Ordinanza, si applica quanto previsto nel DPCM 7 agosto 2020 e nei relativi allegati.

Restano vigenti altresì le misure previste nelle precedenti Ordinanze del Presidente della Regione emanate per l’emergenza COVID-19, ove non in contrasto con la presente, o da questa modificate.  

La presente Ordinanza potrà essere aggiornata ove si rendesse necessario a seguito della valutazione circa la situazione epidemiologica regionale, ovvero alla luce dell’emanazione di nuovi provvedimenti nazionali, ovvero a seguito approvazione di linee guida con aggiornamenti della letteratura scientifica.

La presente Ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti delle Province della Calabria, alle Aziende Sanitarie Provinciali, alle Aziende Ospedaliere del SSR, all’ANCI per la comunicazione a tutti i Sindaci dei Comuni calabresi.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

 

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.

 

 Il Presidente

On. Avv. Jole Santelli