Economia

730. Ecco tutte le detrazioni "salute, abitazioni, caldaie, mobili, immobili. frequenza scolastica"

Riceviamo e pubblichiamo
09 MARZO 2016 - Arrivano, in vista della compilazione del modello 730, gli ultimi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate (circolare n. 3/E/2016).

SALUTE – Le spese relative ai trattamenti di mesoterapia ed ozonoterapia sono ammesse in detrazione in quanto ascrivibili a trattamenti di natura sanitaria. Ai fini della detraibilità però è necessario che le spese siano correlate a una prescrizione medica. Per ciò che riguarda invece i trattamenti di ‘haloterapia’ o Grotte di sale le spese non sono allo stato detraibili. Non sono detraibili neanche le spese sostenute per le prestazioni rese da un pedagogista. L’agenzia precisa anche per l’individuazione dei sordi destinatari delle agevolazioni fiscali si ritiene corretto il richiamo alla legge n. 381 del 1970. [MORE]

PERTINENZA ABITAZIONE PRINCIPALE – L’Agenzia chiarisce che ogni comproprietario può dedurre la quota di rendita della pertinenza, adibita a servizio dell’abitazione principale, pari alla percentuale di possesso della pertinenza stessa. Riguardo agli interventi di recupero del patrimonio edilizio abitativo effettuati su una pertinenza comune a due abitazioni, per individuare il limite di spesa su cui calcolare la detrazione è necessario tener conto del numero delle unità immobiliari abitative servite dalla pertinenza stessa. Il limite massimo di spesa è 96.000 euro.

SOSTITUZIONE CALDAIA E ‘BONUS MOBILI’ – La sostituzione della caldaia, in quanto intervento diretto a sostituire una componente essenziale dell’impianto di riscaldamento e come tale qualificabile intervento di “manutenzione straordinaria”, consente l’accesso al bonus arredi, in presenza di risparmi energetici conseguiti rispetto alla situazione preesistente.

SPESE PER SOSTITUZIONE SANITARI – In base alle indicazioni fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’Agenzia ritiene che l’intervento di sostituzione della vasca da bagno con altra vasca con sportello apribile o con box doccia non siano agevolabili con detrazioni in quanto inquadrati tra gli interventi di manutenzione ordinaria. Si ritiene, inoltre che, l’intervento di sostituzione della vasca da bagno con altra vasca con sportello apribile o con box doccia non sia agevolabile neanche come intervento diretto alla eliminazione delle barriere architettoniche, anche se in grado di ridurre, almeno in parte, gli ostacoli fisici fonti di disagio per la mobilità di chiunque e di migliorare la sicura utilizzazione delle attrezzature sanitarie. Resta fermo che la sostituzione della vasca e dei sanitari in generale, può considerarsi agevolabile se la sostituzione sia integrata o correlata ad interventi maggiori, come nel caso, ad esempio, del rifacimento integrale degli impianti idraulici del bagno, con innovazione dei materiali, che comporti anche la sostituzione dei sanitari.

ACQUISTO IMMOBILI DA AFFITTARE – In relazione alla deducibilità del costo d’acquisto di immobili abitativi destinati alla locazione il limite di 300.00 euro costituisce l’ammontare massimo di spesa complessiva su cui calcolare la deduzione, per l’intero periodo di vigenza dell’agevolazione, sia con riferimento alla abitazione che al contribuente. La circolare precisa anche che le modalità di calcolo dell’importo degli interessi passivi deducibili per l’acquisto dell’immobile da destinare alla locazione sono in linea con quelli pagati per l’acquisto di abitazione da destinare ad abitazione principale. La deduzione pari al 20 per cento del prezzo di acquisto delle unità immobiliari residenziali, destinate alla locazione è subordinata tra l’altro alla durata del contratto.

SPESE PER LA FREQUENZA SCOLASTICA – I contributi volontari consistenti in erogazioni liberali finalizzate all’innovazione tecnologica (es. acquisto di cartucce stampanti), all’edilizia scolastica (es. pagamento piccoli e urgenti lavori di manutenzione o di riparazione), all’ampliamento dell’offerta formativa (es. acquisto di fotocopie per verifiche o approfondimenti) rientrano nell’ambito di applicazione della detrazione del 19 per cento. Invece, le tasse, i contributi obbligatori, nonché i contributi volontari e le altre erogazioni liberali, deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica rientrano nella detrazione delle spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente. Tra queste ci sono la tassa di iscrizione, la tassa di frequenza e le spesa per la mensa scolastica. Rimane, in ogni caso, escluso dalla detrazione l’acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado.

Notizia segnalata da( giornale partite iva)