Politica
Mediazione civile: tra un colpo al cerchio e l'altro alla botte restituita dignità a mediazione
BARI, 22 GIUGNO 2013 - Con il decreto del “fare” approvato dal Consiglio dei Ministri in data 15/06/2013, oltre ad essere stata reintrodotta la mediazione obbligatoria , cassata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 272/2012, è stata restituita dignità al nuovo istituto della mediazione finalizzata alla conciliazione introdotto con D.lgs. 4/3/2010 n. 28 in attuazione della legge delega del 18 /6/2009 n.69; ai mediatori quali professionisti opportunamente formati in materia di mediazione e comunicazione secondo le vigenti disposizioni (D.M. 180/2010 e 145/ 2011); ai cittadini quali esseri liberi non già “ostaggi”di quanti, dichiarandosi“sconcertati”per la reintroduzione, ritengono che l’esercizio del “ministero di difesa” li renda “Signori incontrastati” del contenzioso.
Ebbene sì,a parte qualche formale “contentino”per i detrattori – emblematico il comma 4 bis dell’art. 16 “Gli avvocati iscritti all’albo sono di diritto mediatori”con il quale vengono “ graziati “delle 50 ore di frequenza al corso teorico/pratico di formazione (ovviamente a discapito della qualità del mediatore) , le modifiche apportate al D.lgs 28/2010 che apparentemente sembrano reintrodurre la mediazione obbligatoria, nella sostanza propongono un nuovo schema di mediazione.
L’obbligatorietà,infatti,non viene reintrodotta“sic et simpliciter”quale condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria bensì,trova concretezza e al contempo si esaurisce nell’incontro preliminare e di programmazione ove le parti, alla presenza del mediatore nominato dall’Organismo d’appartenenza esprimono il loro consenso a che si prosegua con il tentativo di mediazione.
Nella sostanza la procedura di mediazione viene posta in essere esclusivamente con il consenso delle parti.
Altre novità :
1.Dalle materie cui è fatto obbligo di incontro preliminare è stata esclusa la RC auto.
2.Il giudice può disporre che l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale (nel D.Lsg 28/2010 si parlava di "invito” ). Il provvedimento indica l’organismo di mediazione.
3. L'obbligatorietà non si applica nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all’articolo 696-bis del codice di procedura civile.
4. Ridotta da quattro a tre mesi la durata del procedimento di mediazione
5. Non si parla più di primo incontro ma di "incontro di programmazione" la cui durata non è più fissata in un massimo 15 giorni ma è stata allungata fino ad un massimo di trenta giorni
7. Il verbale d'accordo deve essere sottoscritto anche dagli avvocati assistenti (se nominati dalle parti);
8. Gli avvocati iscritti all’albo sono mediatori di diritto
9. Le riduzioni delle indennità vengono estese anche alla mediazione demandata dal giudice
10.Quando, all’esito del primo incontro di programmazione con il mediatore, il procedimento si conclude con un mancato accordo, l’importo massimo complessivo delle indennità di mediazione per ciascuna parte, comprensivo delle spese di avvio del procedimento, è di:
•80 euro, per le liti di valore sino a 1.000 euro;
•di 120 euro, per le liti di valore sino a 10.000 euro;
•di 200 euro, per le liti di valore sino a 50.000 euro;
•di 250 euro, per le liti di valore superiore.
Dott.ssa Caterina Catalfamo[MORE]
(notizia segnalata da Caterina Catalfamo)