Cronaca
Mediazione civile ordinanza del Tar stiamo ai fatti e non all'esaltazione
Roma, 15 aprile, 2011 - Il TAR Lazio del 12 aprile 2011 ha emesso un’ordinanza
"interlocutoria" che non, ha valore definitivo, è servita, soltanto a
tenere aperto il dialogo tra coloro che hanno proposto il ricorso e i
cittadini. L’ordinanza emessa può essere suscettibile [MORE]di
cambiamenti e sviluppi, ma, l’ossatura della legge resta ed è
quella stabilita nell’art. 60 della Legge 69/2009, nel D. Leg.vo
28/2010 e nel D.M. 180/2010.(L’aver dichiarato rilevante e non
manifestamente infondata, in relazione agli artt. 24 e 77 della
Costituzione, la questione di legittimità costituzionale di alcuni
commi dell’art. 5 , non ha fatto altro che rafforzare l’istituto
della mediazione civile, che comunque resta vigente così come
pubblicata. Salvo che la Corte Costituzionale non smentisca se stessa
a proposito di procedibilità di alcune controversie civili,
(sentenze: cfr. Corte Cost. 13 luglio 2000, n. 276; Corte Cost. 4
marzo 1992, n. 82 e, in relazione al giusto processo, Corte Cost. 19
dicembre 2006, n. 436 - n. 47 del 1964, nn. 56, 83, 113 del 1963, n.
40 del 1962 - n. 46 del 1974 -).
La Corte Costituzionale, ha sempre
affermato che lo scopo deflattivo dei procedimenti civili connaturati
al tentativo di conciliazione obbligatoria, rappresentano certamente
un interesse generale, anche in considerazione dei tempi ristretti nei
quali si deve concludere la procedura di mediazione (quattro mesi) e
del costo ragionevolmente contenuto per le parti che vi ricorrono, non
si vede ora per quale motivi dovrebbe andare contro corrente e contro
l'U.E. A tal proposito, dice il presidente Pecoraro, dell'Associazione
Nazionale per l'Arbitrato e la Conciliazione, tutti hanno detto e
parlato di tariffe applicabili alla mediazione ma NESSUNO, ha mai
fatto un raffronto serio tra quello che costa - anche in termine di
tempo - un giudizio ordinario e una conciliazione. Faccio un esempio,
continua Pecoraro - Un giudizio per un valore di causa di euro
516.501, che parte dalla difesa stragiudiziale costerà quanto in
appresso:
* difesa stragiudiziale euro 5.653,21 per parte; * giudizio di primo
grado 23.788,67 per parte.
Dopo la sentenza la parte che ha avuto ragione nel giudizio deve
attivarsi per recuperare quanto deciso dal giudice e dunque
l’avvocato deve introdurre una nuova procedura per l’esecuzione
della sentenza, che se passata in giudicato, assomma ulteriori
compensi per l’avvocato pari ad euro 3.065,00 per il decreto
ingiuntivo più euro 956,12 per il precetto. Il soccombente non paga?
L’avvocato pone in essere ulteriori procedure (esecuzione mobiliare
euro 2.846,61, esecuzione immobiliare: euro 5.284,66 - esecuzioni
presso terzi euro 3.761,32). Per concludere: dopo circa 10 anni di
durata del processo le parti hanno speso: l’attore, euro 45.355,59
la controparte euro 29.441,88. Viceversa con la conciliazione
avrebbero speso per l’indennità al conciliatore la mo! dica cifra
di 1.333, 33 euro per parte.
Da questi compensi sono esclusi quelli per
eventuale appello e cassazione. Questo è il vero motivo per cui la
Corte Costituzionale e la Corte di Giustizia Europea hanno deciso a
favore dell’obbligatorietà dell’esperimento del tentativo di
conciliazione in materia di mediazione civile e commerciale. Appare
chiaro dunque, che il TAR LAZIO, ha agito alla "Ponzio Pilato," ,
lavandosi le mani e trasferendo alla Corte Costituzionale la quale con
le tante sentenze sopra richiamate ha già dichiarato costituzionali
sia l'art. 24 che il 77. Pienamente d’accordo,invece, è il
presidente Pecoraro, su una rivisitazione dell’articolo 16 del D.
Leg.vo 28/2010, richiamato nell'ordinanza "interlocutoria", in merito
ad una migliore regolamentazione degli organismi di conciliazione
pubblici o privati. Avevo colto da tempo, continua Pecoraro, che
saremmo giunti a questo stato di cose, sia per la formazione dei
mediatori professionali che il proliferare di organismi "fatti in
casa", senza valore aggiunto. E' lontano il tempo che facevo presente
al Ministro che a gestire il procedimento di mediazione dovevano
essere gli ordini professionali, le camere di commercio, e quegli enti
privati con un minimo di anzianità almeno quinquennale di
operatività nei sistemi A.D.R. (Alternative Dispute Resolution).
Giornalista ABOVE