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VIBO VALENTIA, 31 LUGLIO - In tema di giuoco e scommesse, il reato di cui all’art. 4, comma 1, L. n. 401/1989, recante “Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa”, si configura ogni qual volta venga esercitata la lotteria ad estrazione istantanea senza previa autorizzata dall’Azienda Autonoma dei Monopoli di Stato. Ciò è quanto sancito dalla Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza n. 36102/2017, depositata il 21 luglio. [MORE]
Il caso. L’imputata proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello che confermava la sentenza di condanna resa dal Tribunale per i reati di cui all’art. 4 L. n. 401/1989 recante “Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa” e all’art. 640, comma 2, c.p., ovvero per truffa. In particolare, in quanto titolare della ditta individuale avente ad oggetto il commercio al dettaglio di prodotti non alimentari, le veniva contestato di aver esercitato una lotteria istantanea vendendo biglietti del tipo "gratta e vinci", senza autorizzazione dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato una lotteria istantanea, nonché di aver ingannato numerosi clienti camuffando la lotteria come concorso a premi, eludendo l’obbligo di corrispondere all’Amministrazione di settore i diritti economici alla stessa spettanti sulle lotterie. Alla stregua della ricostruzione dei fatti posta a fondamento del giudizio di condanna, i biglietti gratta e vinci, privi del simbolo dell’amministrazione dei Monopoli, erano stati posti in vendita senza il necessario abbinamento a cartoline illustrate o a ricariche telefoniche, nemmeno presenti nell’esercizio al momento dell’accertamento di polizia; molti riportavano una data di scadenza già trascorsa e tutti indicavano fantomatiche vincite in Euro. All’interno dell’esercizio della ricorrente era stato, peraltro, affisso un cartello che pubblicizzava una precedente vincita di mille Euro; la ben più limitata combinazione dei biglietti con cartoline illustrate o ricariche telefoniche era oggetto di una dicitura stampigliata a piccole lettere.
Secondo la difesa dell’imputata, in relazione al reato di “Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa”, la Corte di merito non aveva tenuto conto della provata regolarità dell’acquisto dei biglietti da parte della ricorrente; non rispondeva al vero che la ricorrente non deteneva all’interno del proprio esercizio le cartoline illustrate e le ricariche telefoniche da abbinare ai biglietti; i concorsi a premi, non erano vietati, se lo scopo promozionale non veniva distorto, e non necessitavano invariabilmente della preventiva autorizzazione dell’amministrazione dei Monopoli. Il prezzo di vendita dei biglietti doveva ritenersi congruo. In relazione al reato di truffa, la Corte d’Appello non aveva tenuto conto, ai fini della valutazione dell’elemento soggettivo del reato, della oggettiva complessità della normativa di settore; e non aveva considerato l’incomprensibilità del riferimento, nel capo di imputazione, al danno erariale, nessuno degli acquirenti avendo peraltro mai eccepito alcunché.
La Suprema Corte riteneva opportuno ribadire l’ormai consolidato principio giurisprudenziale secondo cui, in tema di giuoco e scommesse, è configurabile il reato di cui all’art. 4, comma 1, L. n. 401/1989, nel caso di lotteria ad estrazione istantanea non autorizzata dall’Azienda Autonoma dei Monopoli di Stato. Con tale reato, confinava l’illecito ammnistrativo previsto all’art. 113-bis r.d.l. del 19 ottobre 1938 relativo ai “giochi di sorte di scarsa rilevanza economica, quali lotterie, tombole, riffe, pesche o banchi di beneficienza, gestiti al di fuori dei casi consentiti”.
Secondo i giudici di legittimità, non vi era dubbio che, nel caso di specie, tale reato era stato configurato, mancando l’autorizzazione prevista e, pure, l’elemento truffaldino nei confronti dell’Amministrazione dei Monopoli, in quanto l’acquisto dei biglietti tramite modalità apparentemente legittime era in realtà fraudolento, ovvero finalizzato ad un impiego distorto, elusivo dei diritti economici dell’Amministrazione sulle lotterie istantanee.
Per tali motivi, la Suprema Corte dichiarava inammissibile il ricorso e condannava la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Avvocato Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express