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Avvocato A&T: Licenziamento: Ecco le Novita' legislative e tutela del lavoratore
l licenziamento è quell’ istituto giuridico con cui il datore di lavoro mette fine ad un rapporto di lavoro e si contrappone al recesso unilaterale, c.d. dimissioni, dal contratto di lavoro da parte del dipendente. Nel nostro ordinamento la normativa che regola il licenziamento è contenuta nella Legge n. 604/1966 e nell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori (L. n. 300/1970), che tutelano i lavoratori licenziati illegittimamente, ai quali si sono aggiunte, negli ultimi anni, la Legge n. 92/2012 ed il D.lgs. n. 23/2015. [MORE]
La Legge 92/2012, sostituendo il disposto normativo dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, ha previsto
1) una graduazione delle sanzioni in relazione alla gravità dei vizi del licenziamento illegittimo.
2) In caso di licenziamento intimato per ragioni economiche da parte dei datori di lavoro rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 18 della L. 300/1970 (e cioè i datori di lavoro con più di 15 dipendenti nell’unità produttiva o nell’ambito comunale - 5 dipendenti se imprenditori agricoli - o più di 60 dipendenti nell’ambito nazionale), una procedura di conciliazione obbligatoria, preventiva al licenziamento, contenuta nel novellato art. 7 della Legge 604/1966 da attivarsi innanzi alla Direzione Territoriale del lavoro.
3) l’obbligo di comunicare, nella lettera di licenziamento, le ragioni che hanno determinato la volontà di recedere, a pena di inefficacia del licenziamento.
4) La possibilità, per il datore di lavoro, di revocare il licenziamento entro 15 giorni dal momento in cui ha ricevuto la comunicazione dell’impugnazione da parte del dipendente.
Il licenziamento dovrà essere impugnato a pena di decadenza. entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione con qualunque atto scritto, anche extragiudiziale, dal quali sia evincibile la volontà del lavoratore.
Il D.Lgs. 23/2015 prevede, invece, una nuova disciplina sul licenziamento applicabile ai lavoratori assunti dopo la data del 7 marzo 2015, introducendo un nuovo regime di tutele che privilegia la tutela indennitaria rispetto a quella reintegratoria in caso di illegittimo licenziamento dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato (c.d. contratto a tutele crescenti).
Nel dettaglio il lavoratore, nel caso in cui il licenziamento per giustificato motivo oggettivo o soggettivo o per giusta causa sia dichiarato dal giudice ingiustificato, dovrà essere risarcito con il pagamento di una indennità da
4 a 24 mensilità, che varia a seconda all’anzianità di servizio.
Tuttavia, resta applicabile la tutela reintegratoria qualora il datore di lavoro abbia licenziato un dipendente per ragioni discriminatorie e negli altri casi di nullità stabiliti espressamente dalla legge, oppure, se il licenziamento sia stato intimato in forma orale o se al lavoratore sia contestato un fatto materiale di cui sia dimostrata l’insussistenza. Inoltre, la reintegrazione è prevista anche in caso di licenziamento illegittimo per difetto del motivo consistente nella disabilità fisica o psichica del lavoratore.
In questi casi il risarcimento deve essere in misura non inferiore a cinque mensilità dell’ultima retribuzione dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
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Avv. Antonio Afeltra & Avv. Daniela Tassone