L'Avvocato INFOrma
Legge: omicidio stradale
"Reato di omicidio stradale: legge necessaria, ma aderente ai principi della Costituzione e dell’ Europa"
16 OTTOBRE 2015 - Com’è noto il Senato ha già dato il via libera al c.d. reato di omicidio stradale e il testo legislativo è ora all’esame dell’altro ramo del Parlamento: la Camera dei deputati (proposta di legge n. 146 presentata il 30.09.2013 che prevede “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di omicidio e di lesioni personali commessi a causa della guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope”). [MORE]
Si legge nella presentazione del testo: “Si desidera sanare la frattura creatasi, in dottrina e in giurisprudenza, intorno al diverso atteggiamento dell’elemento soggettivo, con riferimento alle figure contigue della colpa cosciente e del dolo eventuale. Nella nuova fattispecie il porsi alla guida di un autoveicolo nelle situazioni descritte individua l’elemento soggettivo nella sua accezione di dolo indiretto ovvero eventuale” . I punti salienti del ddl. sono la previsione di un carcere certo e lungo (teoricamente si potrebbe perfino arrivare a 27 anni ma la fattispecie non esiste), ritiro della patente fino a 30 anni. Arresto in flagranza di reato. Pene più severe per chi fugge. Di recente la Prima Sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 37606/15, è tornata ad occuparsi della questione del dolo eventuale.
Il caso riguardava un uomo che si poneva alla guida dell’autovettura del fratello in stato di ubriachezza e, conseguentemente alla sua condotta di guida gravemente imprudente, alcuni agenti di polizia gli intimavano l’alt. Anziché fermarsi l’uomo accelerava e gli agenti si ponevano al suo inseguimento. Durante la fuga, l’uomo investiva un pedone che stava attraversando la strada. La corte di merito confermava la qualificazione del reato nei termini dell’omicidio volontario sostenuto da dolo eventuale e di conseguenza confermava la decisione del giudice di prime cure. Investiti del ricorso, gli Ermellini sono tornati ad occuparsi della questione del dolo eventuale ed hanno precisato che il dolo eventuale, nell’ambito dell’elemento psicologico del reato, segna la linea di confine tra il dolo e la colpa, che nel suo aspetto più vicino al primo si atteggia come colpa cosciente. Le Sezioni Unite della Corte (sentenza n. 33343/14) sono recentemente tornate sul tema del dolo eventuale stabilendo che «in tema di elemento soggettivo del reato, il dolo eventuale ricorre quando l’agente si sia chiaramente rappresentata la significativa possibilità di verificazione dell’evento concreto e ciò nonostante, dopo aver considerato il fine perseguito e l’eventuale prezzo da pagare, si sia determinato ad agire comunque, anche a costo di causare l’evento lesivo, aderendo ad esso, per il caso in cui si verifichi».
La Suprema Corte di Cassazione, quindi, nel respingere il ricorso dell’imputato ha affermato la sua colpevolezza.
Pur comprendendo le motivazioni di coloro che spingono per l'introduzione della fattispecie criminosa nuova, nella fattispecie si punta a far passare le pene per chi uccide guidando sotto effetto di alcol o droga da 3-10 anni a un minimo di 8 a un massimo di 18 anni, non possiamo non far nostre alcune perplessità di ordine giuridico prospettate in Commissione Trasporti della Camera non molto tempo addietro.
E' ovvio che il fenomeno di chi uccide alla guida non può essere “tollerata” ma in merito al reato di omicidio stradale si rende opportuna una riflessione, sia in relazione ad una comparazione con quanto accade in ambito europeo - tenuto conto che un divieto assoluto di riconseguire la patente di guida, ovvero il divieto di circolazione alla guida di autoveicoli e motocicli sul territorio nazionale, appare unica nel suo genere in tutto il territorio UE e potrebbe risolversi in pregiudizio della libertà di circolazione - sia in relazione al puntuale criterio di delega che fa riferimento espresso ai "princìpi di ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione nell'ambito dell'Unione europea". Ma vi è di più. Quanto al profilo della eventuale previsione dell'obbligatorietà della custodia in carcere nei confronti dei responsabili di tali reati, la Corte Costituzionale, con ripetute ed anche recentissime pronunce (da ultimo la n. 232 del 16 luglio 2013), ha affermato l'illegittimità costituzionale di previsioni normative - ad eccezione del delitto di associazione di tipo mafioso - volte ad ancorare l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere a criteri di mera automaticità.
In altri termini qualsiasi norma, in relazione a qualsiasi tipologia di reato, che imporrebbe l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere verrebbe dubitata, in riferimento agli articoli 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, di illegittimità costituzionale. Spesso, sull'onda dell'emozione, la politica tenta di dare - giustamente - una risposta ma bisogna sempre avere presente i parametri costituzionali che poi, di fatto, annullano l'effetto perseguito. Il problema non è varare una legge, nel caso in discussione quella di omicidio stradale, bensì quello della sua "resistenza" ai principi di diritto e ai cardini del nostro ordinamento giuridico. Non basta proporre e promulgare una buona legge, bisogna renderla permeabile alle eccezioni di incostituzionalità e renderla armoniosa con tutti gli altri principi europei.
Avv. Luigi Ciambrone
Avvocato Express, Fondatore e Chairman