Politica
La provincia di Catanzaro approva il decreto di classificazione delle strade. (Scarica tabella)
CATANZARO, 2 GIU - La Provincia di Catanzaro ha approvato il decreto di classificazione delle strade, ai sensi del codice della strada d.lgs 285/92. L’atto amministrativo, redatto dal settore Viabilità e trasporti diretto dall’ingegnere Floriano Siniscalco, che ha importanti riflessi su tutte le procedure tecniche, gestionali e autorizzative riguardanti la rete stradale, giunge a conclusione di un lavoro di regolamentazione che è stato avviato sotto la guida del presidente Sergio Abramo.
Le strade – come si legge nel documento - sono classificate in base alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali e possono essere: autostrade; strade extraurbane principali; strade extraurbane secondarie; strade urbane di scorrimento; strade urbane di quartiere; strade locali; itinerari ciclopedonali. A ogni tipologia di strada corrispondono determinate caratteristiche e si distinguono in strade "statali", "regionali", "provinciali" e "comunali". Enti proprietari delle dette strade sono rispettivamente lo Stato, la Regione, la Provincia o il Comune. Le strade extraurbane si distinguono in
- Statali, quando: a) costituiscono le grandi direttrici del traffico nazionale; b) congiungono la rete viabile principale dello Stato con quelle degli Stati limitrofi; c) congiungono tra loro i capoluoghi di regione o i capoluoghi di provincia situati in regioni diverse, ovvero costituiscono diretti ed importanti collegamenti tra strade statali; d) allacciano alla rete delle strade statali i porti marittimi, gli aeroporti, i centri di particolare importanza industriale, turistica e climatica; e) servono traffici interregionali o presentano particolare interesse per l'economia di vaste zone del territorio nazionale.
- Regionali, quando allacciano i capoluoghi di provincia della stessa regione tra loro o con il capoluogo di regione ovvero allacciano i capoluoghi di provincia o i comuni con la rete statale se ciò è particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.
- Provinciali, quando allacciano al capoluogo di provincia capoluoghi dei singoli comuni della rispettiva provincia o più capoluoghi di comuni tra loro ovvero quando allacciano alla rete statale o regionale i capoluoghi di comune, se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.
- Comunali, quando congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni fra loro, ovvero congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un aeroporto o porto marittimo, lacuale o fluviale, con interporti o nodi di scambio intermodale o con le località che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettività comunale.
Le strade così classificate sono iscritte nell'archivio nazionale delle strade previsto dall'art. 226. Quando le strade non corrispondono più all'uso e alle tipologie di collegamento previste, sono declassificate dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e dalle Regioni, secondo le rispettive competenze. I casi e la procedura per tale declassificazione sono indicati dal regolamento.
Gli enti proprietari delle strade sono obbligati ad istituire e a tenere aggiornata la cartografia, il catasto delle strade e le loro pertinenze secondo le modalità stabilite con apposito decreto dal ministro delle Infrastrutture e dei trasporti. Nel catasto dovranno essere compresi anche gli impianti e i servizi permanenti connessi alle esigenze della circolazione stradale. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti ad effettuare rilevazioni del traffico per l'acquisizione di dati che abbiano validità temporale riferita all'anno nonché per adempiere agli obblighi assunti dall'Italia in sede internazionale.
Per le strade non statali, i decreti di classificazione amministrativa relativi a strade esistenti e di nuova costruzione di interesse regionale sono emanati dagli organi regionali competenti. Il presidente della Regione procede alla trasmissione del decreto di classificazione entro un mese dalla pubblicazione nel bollettino regionale al ministero dei Lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, che provvede all'aggiornamento dell'archivio nazionale. La classificazione amministrativa delle strade provinciali, esistenti e di nuova costruzione, è effettuata dagli organi regionali competenti. La classificazione amministrativa delle strade comunali, esistenti e di nuova costruzione, è effettuata dagli organi regionali competenti. I provvedimenti di classificazione hanno effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello in cui vengono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e, negli altri casi, nel bollettino regionale.