Cultura e Spettacolo
La Fidapa di Lamezia discute del cinquantennio di evoluzione della legge sul divorzio del 70
LAMEZIA TERNE (CZ) 26 MARZO - Il cinquantennio di evoluzione della legge sul divorzio “ Fortuna –Baslini” del ’70 è stato il tema fortemente dibattuto nel corso di un incontro “ Assegno divorzile” promosso dalla Fidapa di Lamezia Terme, presieduta dall’avvocato Enza Galati. Dopo la breve introduzione della presidente dell’associazione, il giudice del Tribunale di Crotone Gaetano Negro ha messo in luce l’ assoluta novità della Cassazione del 10 maggio 2017, n. 11504, che ha riformulato l’interpretazione dell’articolo 5 della legge sul divorzio stabilendo che al coniuge più debole sia attribuito un assegno divorzile non più in base al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio , ma sufficiente a garantirgli un livello di vita dignitoso tanto quanto basta per essere sufficientemente indipendente. [MORE]
Questo parametro, basato sui principi di dignità e libertà, sancisce l’addio al tenore di vita del coniuge più debole ma non riguarda la separazione, né i figli, anche se maggiorenni, che devono essere mantenuti fino al raggiungimento dell’indipendenza economica permanendo gli obblighi genitoriali. La sentenza n. 11504/2017 segna una rivoluzione in quanto per la prima volta si usa il termine estenzione riferito al rapporto matrimoniale non solo sul piano personale ma anche economico-patrimoniale consentendo a ciascun coniuge di ritornare singolo e di rifarsi una nuova vita essendo eleminata totalmente una parte della sua esistenza. « Il momento più delicato del divorzio – ha affermato il magistrato Gaetano Negro – riguarda la questione economica. Come risulta dal dettato dell'art. 5, comma 6, legge n. 898/1970 nel valutare l'inadeguatezza dei mezzi a disposizione di uno dei due coniugi, si deve tener conto anche di una serie di elementi, tra i quali spiccano, da un lato, l'impossibilità di procurarseli per motivi di salute o per la difficoltà di spendere la propria qualificazione personale nel mercato del lavoro in quel dato momento storico e contesto sociale e, dall'altro lato, l'eventuale protrarsi di una convivenza more uxorio, dalla quale derivi un miglioramento delle condizioni economiche del coniuge più debole». Nella seconda parte dell’incontro è intervenuto l’avvocato Vincenzo Camposano, del Foro di Crotone, che si è soffermato sul modo di valutare la cosiddetta "autosufficienza economica" del coniuge economicamente più debole dopo l’emanazione della sentenza n. 11504/2017.
«A tal proposito – ha dichiarato Camposano - la Corte di Cassazione ha indicato quattro "indici di prova" per stabilire se il coniuge sia o meno autosufficiente: il possesso di redditi di qualsiasi specie,il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari e immobiliari, le capacità e le effettive possibilità di lavoro personale dell’ex coniuge, la stabile disponibilità di una casa di abitazione». Fermo restando che il diritto all’assegno divorzile spetta fin dal momento in cui questa passa in giudicato, è possibile richiedere al giudice di rideterminarlo in qualunque tempo, nel caso in cui sopravvengano apprezzabili modifiche dei rispettivi renditi e situazioni nuove come in presenza della formazione di una nuova famiglia con figli.
Essendo la questione divorzile alquanto complessa, il giudice, prima di arrivare alla sentenza di divorzio, tenta una riconciliazione oppure sostiene il coniuge più debole con un assegno almeno fino a quando questi non superi la fase traumatica del divorzio. In ogni modo il giudice deve valutare caso per caso per accertare l’an e il quantum dell’assegno divorzile al coniuge più debole con la possibilità di offrire un gratuito patrocinio in difesa dei meno abbienti con una somma di 11500 euro. «Il 70% dei divorzi , nella fase di approccio ai coniugi, – ha precisato Camposano - si conclude bene perché, se essi sono responsabili, trovano un assetto di accordi tali per cui i figli, specie se sono minorenni, vengono accompagnati in questa fase divorzile.Purtroppo c’è un 30% patologico per cui siamo costretti a dare l’ affidamento dei figli, a volte, non ai genitori ma a terze persone».
Foto: Negro Galati Camposano
Lina Latelli Nucifero