Societa'
La Chiesa apre alla cremazione
CROTONE, 25 OTTOBRE 2016 - Dopo un lungo dibattito dottrinale, la Congregazione della Dottrina della Fede ha annunciato il suo "si" alla cremazione dei defunti purchè avvenga a determinate condizioni, "a meno che questa non sia stata scelta per ragioni contrarie alla dottrina cristiana". [MORE]
Con la decisione pubblicata oggi, è stata resa definitiva anche la proibizione della dispersione delle ceneri dei defunti o il loro utilizzo per oggetti commemorativi, come ad esempio gioielli o altri accessori per le vedove. Tale precisazione corregge una decisione presa dalla Cei nell'Assemblea di Assisi del 9 novembre 2009, che autorizzava la dispersione delle ceneri, norma successivamente espunta dall'ex Sant'Uffizio. Qualora la pratica della cremazione violi tali precetti, il testo stabilisce la proibizione dei funerali religiosi.
"Laddove ragioni di tipo igienico, economico o sociale portino a scegliere la cremazione, scelta che non deve essere contraria alla volontà esplicita o ragionevolmente presunta del fedele defunto, la Chiesa - sottolinea il documento vaticano - non scorge ragioni dottrinali per impedire tale prassi, poichè la cremazione del cadavere non tocca l'anima e non impedisce all'onnipotenza divina di risuscitare il corpo e quindi non contiene l'oggettiva negazione della dottrina cristiana sull'immortalità dell'anima e la risurrezione dei corpi"
Nonostante l'apertura, afferma la Congregazione, "la Chiesa continua a preferire la sepoltura dei corpi poichè con essa si mostra una maggiore stima verso i defunti".
Sempre per garantire il rispetto dei morti, "le ceneri del defunto devono essere conservate di regola in un luogo sacro, cioè nel cimitero o, se è il caso, in una chiesa o in un'area appositamente dedicata a tale scopo dalla competente autorità ecclesiastica".
Vietata, quindi, la conservazione delle ceneri a casa. "Soltanto in caso di circostanze gravi ed eccezionali, dipendenti da condizioni culturali di carattere locale, l'Ordinario, in accordo con la Conferenza Episcopale o il Sinodo dei Vescovi delle Chiese Orientali, può concedere il permesso per la conservazione delle ceneri nell'abitazione domestica. Le ceneri, tuttavia, non possono essere divise tra i vari nuclei familiari e vanno sempre assicurati il rispetto e le adeguate condizioni di conservazione".
In Italia, la cremazione dei defunti e la dispersione delle ceneri sono autorizzate e disciplinate dalla legge 130 del 30 marzo 2001, la quale sancisce che "non costituisce reato la dispersione delle ceneri di cadavere autorizzata dall'ufficiale dello stato civile sulla base di espressa volontà del defunto".
Al contrario, "la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale dello stato civile, o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, è punita con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da lire cinque milioni a lire venticinque milioni".
Inoltre, la legge puntualizza che sono legittimati alla dispersione delle ceneri solo il coniuge o un altro familiare avente diritto, l'esecutore testamentario o il rappresentante legale dell'associazione cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal Comune.
Daniele Basili
immagine da lastampa.it