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L'automobilista investe motociclista: deve tornare a scuola guida
CROTONE, 08 GENNAIO - L'automobilista che svoltando evita di concedere la precedenza al conducente di un veicolo a due ruote che proviene dal senso opposto di marcia procurandogli lesioni deve essere sottoposto alla revisione cautelare della patente. Non importa se gli organi di vigilanza intervenuti per i rilievi del sinistro non hanno considerato nel dettaglio anche la condotta di guida dell'infortunato. La revisione della licenza di guida, disposta ai sensi dell'art. 128 del C.d.S., ha solo natura cautelare e, all'esito delle verifiche tecniche, il conducente può tornare a circolare se in possesso dei requisiti prescritti per la guida del veicolo. Ciò è quanto stabilito dal Consiglio di Stato, sez. I, parere n. 50/2018, pubblicato il 3 gennaio. [MORE]
Il caso. Un automobilista mentre era alla guida di un’utilitaria rimaneva coinvolto in un incidente stradale che provocava lesioni gravissime. Tale conseguenza, secondo il rapporto del Comando della Polizia Locale, vera stata causata dal fatto che l’automobilista, mentre percorreva una strada comunale urbana a doppio senso di marcia, giunto ad intersezione stradale, effettuava una manovra di svolta a sinistra omettendo di dare la precedenza al motoveicolo che sopraggiungeva dall'opposto senso di marcia. Il conducente del motoveicolo, nonostante la manovre poste in essere, non riusciva ad evitare l'impatto e, più tardi, trasportato in ospedale con elisoccorso, veniva ricoverato in prognosi riservata. All’automobilista veniva contestata la violazione dell'art. 145/2°c. del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (C.d.S.).
Con provvedimento, l'Ufficio della Motorizzazione Locale, in applicazione dell'art. 128 del C.d.S, disponeva la revisione della patente di guida in possesso dell’automobilista, finalizzata alla verifica della persistenza dei requisiti di idoneità tecnica alla guida.
Al ricevimento del provvedimento di revisione della patente di guida adottato ai sensi dell'art. 128 C.d.S. l'interessato proponeva ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, senza successo, con due motivi. Con il primo il ricorrente lamentava l’illegittimità per falsa interpretazione di legge e il travisamento dei presupposti in violazione degli artt. 128, 222 e 223 del D.Lgs. n.285/92; con il secondo l’illegittimità per eccesso di potere, sotto il profilo sintomatico del difetto di motivazione, di imparzialità e di trasparenza in violazione degli artt.1 e 3 della L. n. 241/90.
Secondo il Collegio interessato della vicenda, i motivi dedotti non meritavano condivisione. Infatti, il provvedimento di revisione della patente di guida disposta ex art. 128 del codice della strada (D.Lgs. 285/92) non aveva, al contrario di quanto sembrava assumere il ricorrente, alcuna finalità sanzionatoria. Aveva invece soltanto finalità cautelare, in relazione alla necessità che il destinatario, soprattutto, ma non solo, se coinvolto in un incidente di una certa gravità, desse la dimostrazione di possedere ancora i requisiti prescritti per la guida del veicolo. Era soltanto l'accertamento dell'avvenuta perdita di tali requisiti a produrre la conseguenza della revoca della patente di guida ovvero soltanto la sospensione, qualora fossero venuti meno i soli requisiti psicofisici e fosse ipotizzabile il recupero degli stessi. Conseguentemente il primo motivo di doglianza veniva ritenuto infondato dal momento che il verbale della Polizia locale aveva evidenziato la gravità dell’infrazione alle norme del codice della strada commessa dal ricorrente, al punto da far dubitare della sua idoneità tecnica alla guida che era alla base dell’impugnato provvedimento di revisione della patente di guida. Esito che non veniva neutralizzato né dall’opinata marginalità dell’infrazione commessa, né dalla necessità di attendere l’esito del procedimento penale che ne era scaturito. Inoltre, poiché il rapporto della Polizia Locale veniva richiamato nel provvedimento impugnato, si era in presenza di una motivazione per relationem del provvedimento impugnato, della cui legittimità non si doveva dubitare secondo il fermo orientamento del giudice amministrativo al riguardo, e dalla quale emergeva chiaramente una valutazione della responsabilità nel sinistro, ricondotta al comportamento negligente dello stesso ricorrente. Era evidente poi che rispetto al provvedimento della revisione della patente, poiché preordinato ad assicurare il prevalente fine della tutela della sicurezza della circolazione stradale, alcun rilievo potevano avere le esigenze personali del conducente al quale tale revisione veniva imposta. Pertanto, anche il secondo motivo veniva considerato infondato.
Per tali motivi il ricorso veniva respinto con il conseguente assorbimento della domanda cautelare.
Avvocato Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express