Invalidità della multa con autovelox per l'assenza di agenti in loco
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LECCE, 06 APRILE 2011 - Il fatto che la rilevazione sia stata effettuata da un’apparecchiatura elettronica è di per sé sufficiente a ritenere certo il compimento dell’illecito?
Giovanni D’Agata componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di IDV e fondatore dello “Sportello Dei Diritti”, vuole richiamare l’attenzione di consumatori e degli utenti sulla questione delle multe con apparecchiatura autovelox sulla pronuncia di oggi 05 aprile 2011 della seconda sezione civile della Cassazione.[MORE]
In assenza di agenti in loco la multa è invalidata, per eccesso di velocità se, presso l'autovelox gestito e installato da un'azienda privata, non c'era il vigile. Una signora era stata multata a Bolzano per eccesso di velocità. Aveva impugnato il verbale contestando la taratura degli apparecchi e il fatto che l’infrazione era stata “immortalata” senza la presenza degli agenti.
A questa importante decisione è giunta la Corte di cassazione che ha respinto il ricorso di della Polizia Municipale che aveva multato un automobilista per eccesso di velocità con un autovelox installato e gestito da una ditta privata.
Il Comune aveva affidato l’installazione e la gestione degli apparecchi interamente a una ditta privata mentre la PM si era limitata a vigilare soltanto sulla fase di installazione (non di gestione) dell’apparecchio e non si era fermata in quella di accertamento dell’infrazione.
Per tale motivo il Tribunale aveva annullato il verbale motivando che il verbale di accertamento era viziato “perché l’amministrazione si era avvalsa di una ditta privata per la gestione degli apparecchi di rilevamento e aveva affermato che l’attività di quest’ultima era stata svolta sotto la supervisione della Polizia Municipale, senza specificare in cosa consistesse la supervisione e senza indicare certamente come fosse stato organizzato il collegamento tra l’attività di rilevamento delle infrazioni ed il soggetto preposto al servizio di polizia”.
Avverso tale decisione il comune ha presentato ricorso in Cassazione ma invano poichè l’automobilista non pagherà la multa con la motivazione “dal verbale di accertamento non emergeva adeguatamente che il rilevamento, cioè l’elaborazione della rilevazione, avveniva ad opera di un agente preposto al servizio di polizia stradale, unico abilitato ad attribuire fede privilegiata all’accertamento”.
(notizia segnalata da giovanni d'agata)