Cronaca

Infortuni in itinere, niente indennizzo se il lavoratore si reca sul posto di lavoro con il motorino

Il componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del consumatore” di Italia dei Valori Giovanni D’AGATA, ritiene opportuno riportare l’attenzione sulla sentenza della Suprema Corte n° 17752 del 29 luglio 2010 che in materia di infortunio sul lavoro, ha stabilito che non spetta indennizzo per infortunio in itinere al lavoratore che sceglie il motorino al posto dei mezzi pubblici per esigenze familiari.[MORE]
La decisione in esame ha statuito che” Il lavoratore che si reca a lavoro usando un mezzo proprio per dimezzare i tempi di percorrenza e bilanciare così le sue esigenze lavorative con quelle familiari, quando invece potrebbe usare i mezzi pubblici, non ha diritto all’indennizzo per infortunio in itinere “.
E’ quanto ha stabilito la Suprema Corte che, respingendo il ricorso di un lavoratore contro l’Inail per ottenere l’indennizzo per infortunio in itinere.

L’uomo aveva fatto un incidente con il motorino mentre si recava dalla propria abitazione alla sede in cui lavorava.  L’indennizzo gli era stato negato perché non vi era necessità da parte sua di usare un mezzo proprio, avrebbe infatti potuto prendere l’autobus che passava a breve distanza dalla sua abitazione. Il lavoratore sottolineava che l’autobus ci metteva più di 50 minuti ad arrivare, e, facendo molte ore di straordinario, era costretto a prendere il motorino per poter conciliare le esigenze lavorative con quelle della sua famiglia.
La sezione lavoro ha respinto la sua tesi difensiva, richiamando molti precedenti giurisprudenziali per cui, ai fini del riconoscimento dell’indennizzo, gli spostamenti con un mezzo proprio del lavoratore devono essere necessari, e la valutazione deve prescindere dall’esigenza di bilanciare gli interessi lavorativi con quelli familiari.

Infatti, “in materia di indennizzabilità dell'infortunio "in itinere" occorso al lavoratore che utilizzi il mezzo di trasporto privato, non possono farsi rientrare nel rischio coperto dalle garanzie previste dalla normativa sugli infortuni sul lavoro situazioni che senza rivestire carattere di necessità – perché volte a conciliare in un'ottica di bilanciamento di interessi le esigenze del lavoro con quelle familiari proprie del lavoratore – rispondano, invece, ad aspettative che, seppure legittime per accreditare condotte di vita quotidiana improntate a maggiore comodità o a minori disagi, non hanno carattere solidaristico a carico della collettività”.


(notizia segnalata da Giovanni D'Agata)