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Incidente stradale: Unica Azione Giudiziaria per danni a cose e persone
23 NOVEMBRE 2015. Il soggetto che subisce un danno a cose e a persone come causa di un incidente stradale deve agire con un’unica azione giudiziaria.
E’ questo il caso di un centauro che conveniva in giudizio, davanti al Tribunale, il Comune in cui risiedeva chiedendone la condanna al risarcimento dei danni alla sua persona subiti a seguito di incidente stradale, in cui aveva riportato oltre al danno materiale al proprio ciclomotore anche lesioni personali. [MORE]
Nel ricorso faceva presente di aver già convenuto il Comune davanti al Giudice di Pace, competente per il risarcimento dei danni materiali, riservandosi di promuovere separato giudizio per ottenere risarcimento per lesioni riportate.
La sentenza del Giudice di Pace, che riconosceva la responsabilità del Comune convenuto, con la conseguente condanna al risarcimento dei danni, nelle more, passava in giudicato.
Il Tribunale adito rigettava la domanda del danneggiato e alla stessa conclusione perveniva la Corte di Appello.
Il centauro proponeva così ricorso in Cassazione resistendo in controricorso il Comune convenuto.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte nella sentenza n° 23726 del 15 Novembre 2007 confermano che il principio del Divieto di Parcellizzazione del Credito va esteso anche ai danni da sinistro stradale.
In sostanza il creditore di un’obbligazione pecuniaria che trae origine da un unico rapporto obbligatorio, non può frazione il proprio credito mediante diverse azioni giudiziarie, con le quali si chiedono adempimenti parziali.
Di conseguente in tema di risarcimento dei danni da responsabilità civile, non è consentito al danneggiato, in presenza di un danno derivante da un unico fatto illecito, riferito alle cose ed alla persona di frazionare la tutela giurisdizionale mediante la proposizione di distinte domande, parcellizzando l'azione extracontrattuale davanti al giudice (di pace ed al tribunale in ragione delle rispettive competenze per valore), e ciò neppure mediante riserva di far valere ulteriori e diverse voci di danno in altro procedimento, in quanto tale disarticolazione dell'unitario rapporto sostanziale nascente dallo stesso fatto illecito, è lesiva del generale dovere di correttezza e buona fede e si risolve anche in un abuso dello strumento processuale, con un ulteriore aggravio della posizione del debitore.
In conclusione, qualora in conseguenza del sinistro stradale derivino danni a cose (si pensi al ciclomotore) e alla persona (lesioni alla salute), non risulta possibile avviare due distinte azioni giudiziarie, una per i beni materiali ed una per i danni fisici.
Avv Miriam Muscolo Staff Giuridico Avvocato Express.