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In caso di sinistro stradale, l'assenza del segnale di "Stop" non rende responsabile il Comune
VIBO VALENTIA, 22 GENNAIO – E’ esclusa l’ipotesi che l’ente locale debba risarcire le persone rimaste danneggiate dal sinistro, dal momento che i conducenti devono comunque adottare la massima prudenza quando impegnano un crocevia, a prescindere dalla presenza del segnale di “Stop”. Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sez. VI Civile - ordinanza n. 1103/2018, depositata il 18 gennaio). [MORE]
Il caso. Tizio e Caio convenivano, dinanzi al Giudice di pace competente, la società assicuratrice di Sempronio e il Comune, chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni patiti in conseguenza d'un sinistro stradale che aveva coinvolto il mezzo condotto da Caio, e sul quale viaggiava Tizio. Secondo gli attori, la responsabilità del sinistro andava ascritta sia a Sempronio (ed alla sua compagnia assicuratrice), per non avere rispettato l'obbligo di "Stop-dare la precedenza" dal quale era onerata, sia all'amministrazione comunale, per avere rimosso dall'area del sinistro il segnale di "Stop" ivi "da sempre" esistente. In corso di causa l'amministrazione comunale chiamava in giudizio il proprio assicuratore della responsabilità civile, al quale chiedeva di essere tenuto indenne in caso di accoglimento della domanda attorea; Caio veniva, altresì, autorizzato a chiamare in causa la società assicuratrice di Tizio.
Il Giudice di pace rigettava la domanda attorea, ritenendo che la responsabilità del sinistro andasse ascritta a Tizio, conducente del veicolo sul quale viaggiava Caio.
Avverso tale sentenza i soccombenti ricorrevano in appello. Il Tribunale competente accoglieva parzialmente il gravame e condannava in solido Sempronio e la sua compagnia assicuratrice al risarcimento dei danni in favore Tizio. Altresì, condannava la società, assicuratrice di Tizio, al risarcimento dei danni in favore di Caio. Infine, il Tribunale escludeva qualsiasi responsabilità dell'amministrazione comunale ritenendo che l'assenza del segnale di stop “non rappresentò fattore causale" del sinistro, giacché i conducenti dovevano comunque adottare la massima prudenza quando impegnavano un crocevia, vi fosse o non vi fosse un segnale di "Stop".
Avversa tale sentenza i soccombenti proponevano ricorso per cassazione ritenendo in particolare che l'amministrazione comunale fosse "custode" dei beni comunali, ai sensi dell'art. 2051 c.c. e, pertanto, aveva l'obbligo di vigilare sui beni affidati alla sua custodia. Nel caso di specie, il danno era stato causato dalla cosa in custodia, a causa d'un difetto di vigilanza; conseguentemente, il Comune doveva risponderne ai sensi dell'art. 2051 c.c.. Secondo i giudici di legittimità, il motivo era infondato, perché ignorava la ratio decidendi sottesa dalla sentenza impugnata; questa, infatti, aveva escluso che fosse stata la mancanza del segnale di "Stop" a provocare lo scontro tra i due veicoli, e la mancanza di nesso causale tra la cosa ed il danno rendeva inapplicabile l'art. 2051 c.c..
Per tali motivi la Corte di Cassazione rigettava il motivo di doglianza ritenendo che i conducenti dovevano comunque adottare la massima prudenza quando impegnavano un crocevia, a prescindere dalla presenza del segnale di “Stop”.
Avvocato Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express