Illegittima la revisione della patente se non viene comunicata all'automobilista
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Illegittima la revisione della patente se non viene comunicata all'automobilista ogni singola decurtazione di punteggio. Importante sentenza del Giudice di Pace di Lecce
19 GENNAIO 2014 - Importante decisione del Giudice di Pace di Lecce in materia di patente a punti e illegittimità della revisione che Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” ritiene opportuno segnalare.
Il magistrato onorario avv. Eleonora Dell’Anna con recentissima sentenza n. 4468/13, depositata il 15 gennaio, ha, infatti, accolto il ricorso proposto da un automobilista, per il tramite degli avvocati Alfredo Matranga e Massimo Lai, per l’annullamento del provvedimento con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale della Motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre - ha disposto la revisione della patente di guida mediante nuovo esame di idoneità tecnica, in conseguenza dell’esaurimento dei 20 punti previsti dalla legge.
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Il Giudice ha in particolare riscontrato la violazione di legge, in relazione all’art. 126 bis del d.l.vo 1992 n. 285, in quanto la decurtazione del punteggio relativo alle diverse violazioni commesse non è mai stata comunicata dall’Anagrafe Nazionale all’abilitato alla guida.
Pertanto, il Giudice di Pace, confermando i richiami giurisprudenziali citati dai legali del ricorrente, ha ritenuto che la comunicazione delle singole variazioni di punteggio rilevi anche ai fini della partecipazione ai corsi che consentono di recuperare i punti decurtati in conseguenza delle violazioni commesse; corsi di aggiornamento che, in base al comma 4 dell’art. 126 bis, possono essere frequentati solo finché il punteggio non sia esaurito e che rappresentano, secondo il Giudice, la finalità ultima della normativa che è quella di riparare alla violazione commessa e allo stesso tempo alimentare il circuito educativo alla conoscenza ed al rispetto del Codice della Strada.
Da ciò deriva in capo all’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida l’obbligo di comunicare agli interessati ogni variazione di punteggio e a tale comunicazione si correla la possibilità per l’interessato di partecipare ai corsi di aggiornamento, che consentono il recupero dei punti decurtati, così da evitare la perdita integrale del punteggio dalla quale discende la necessaria sottoposizione dell’interessato ad un nuovo esame di idoneità tecnica alla guida.
Da qui il principio giurisprudenziale per cui in assenza di comunicazione delle decurtazioni di punteggio, il provvedimento di revisione della patente di guida mediante nuovo esame di idoneità
tecnica è illegittimo.
(notizia segnalata da giovanni d'agata)