L'Avvocato INFOrma
Il proprietario del veicolo non ricorda chi guidava al momento dell'infrazione: Nessuna sanzione.
07 DICEMBRE 2015. Il proprietario dell'autovettura che comunica di non ricordare chi c'era alla guida del veicolo il giorno dell'accertamento dell'infrazione, evita la sanzione amministrativa. [MORE]
E’ questo il caso sottoposto al Giudice di Pace di Campobasso, che si trova a dover decidere su un’opposizione al verbale di accertamento per violazione dell’art 126 del Codice della Strada.
L'opponente deduceva di aver correttamente adempiuto al suo obbligo, ovvero quello della comunicazione del conducente dell'autovettura, manifestando l'oggettiva impossibilità di fornire il nominativo della persona fisica che il giorno dell'accertamento dell'infrazione era alla guida del veicolo. Chiedeva, pertanto, l'annullamento del provvedimento impugnato, con tutte le conseguenze di legge, anche in merito al pagamento delle spese di giudizio.
Il Comune nel costituirsi in giudizio, eccepiva l'infondatezza dell'opposizione chiedendone l'integrale rigetto.
Il Giudice osservava che nell'applicazione dell'art. 126 bis, comma 2 del CdS, emerge la necessità di distinguere il comportamento di chi si disinteressi della richiesta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, non ottemperando così in alcun modo all'invito rivoltigli, contegno per ciò solo meritevole di sanzione, e la condotta di chi abbia fornito una dichiarazione sia pure di contenuto negativo.
Nel caso in esame, il ricorrente ha fornito al Comune una dichiarazione, affermando di non essere in grado di indicare con certezza il conducente del veicolo al momento dell'infrazione, visto il notevole lasso di tempo intercorso dalla data di rilevazione dell'infrazione alla data di notifica della stessa, sottolineando che l’autovettura è intestata alla società e pertanto è a disposizione dell'intero nucleo aziendale.
Nulla può rimproverarsi a colui che in buona fede, a distanza di tempo dall'accertamento, non sia in grado di ricordare a chi aveva consentito l'uso della propria autovettura, circostanza di per sé idonea a costituire valida esimente, vista l'assenza di colpa come requisito dell'illecito amministrativo.
Se, in conclusione, appare evidente che il proprietario dell'autovettura, non presente al momento della violazione, in buona fede, non ricorda chi fosse alla guida dell'autovettura con la quale è stata commessa la presunta violazione al CdS, in base al suddetto principio non può sottostare ad alcuna sanzione amministrativa commessa in conseguenza dell'azione di altri, sia essa dolosa o colposa, in quanto lo stesso proprietario ha adempiuto, come nel caso di specie, all'invito dell'autorità, inviando al Comando la dichiarazione ex art. 126 bis".
Avv Miriam Muscolo Staff Giuridico Avvocato Express.