I comunisti, sebbene separati, a volte devono contribuire alle spese condominiali
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22 FEBBRAIO - Secondo la Corte di cassazione, sez. I Civile, sentenza n. 2195/2016, depositata il 4 febbraio, separarsi a volte non basta per evitare le spese condominiali. A tutti i comunisti incombe l’obbligo di partecipare alla contribuzione delle spese relativa alle parti comuni di un bene. Quindi, tutti i comproprietari devono contribuire alle spese necessarie per garantire l’utilizzazione del bene comune. [MORE]
Il caso: Una moglie si era rivolta al giudice di pace chiedendo la condanna dell’ex coniuge al pagamento dell’importo di euro 2.040,00 a titolo di rimborso delle spese straordinarie sostenute per la sistemazione del giardino e la sostituzione della basculante del box dell’appartamento, assegnato alla moglie in sede di separazione.
A tale richiesta si era opposto il marito facendo presente che le condizioni di separazione prevedessero, a suo carico, solo l’onere delle spese condominiali straordinarie.
Il Tribunale, riformando la decisione del giudice di pace, condannava il convenuto al pagamento di quanto richiesto dalla ex moglie, rilevando che le condizioni di separazione non incidono sull’applicabilità nella concreta fattispecie dell’art. 1110 c.c. in relazione al diritto di rimborso delle spese sostenute da un comproprietario per la conservazione della cosa comune qualora tale intervento sia stato reso necessario dalla trascuranza degli altri comproprietari.
L’ex coniuge ricorreva in Cassazione sostenendo che le parti, al momento di stabilire, nelle condizioni di separazione, l’obbligo del marito al pagamento delle sole spese condominiali straordinarie, avevano con ciò espressamente escluso ogni altro obbligo di contribuzione, a carico del marito, che aveva lasciato la casa coniugale, relativo all’immobile.
La Cassazione rigettava tale richiesta confermando la sentenza ed il ragionamento del Tribunale. Secondo gli Ermellini, le spese condominiali straordinarie, sulle quali valeva quanto previsto nelle condizioni di separazione, sono diverse dalle spese di conservazione del bene (che la moglie aveva richiesto al marito con la citazione), disciplinate dall’art. 1110 c. c., che appunto prevede l’obbligo dei partecipanti alla comunione di partecipare pro quota al relativo pagamento. Pertanto, l’ex marito è obbligato sia al pagamento delle spese condominiali straordinarie poste a suo carico dalle condizioni di separazione dei coniugi, sia al pagamento di quelle (la cui disciplina è appunto prevista dall’art. 1110 c. c.) relative alla conservazione del bene e al suo mantenimento in condizioni tali da permetterne l’utilizzo a tutti i comunisti.
Avv. Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express