Cronaca

Garante, raccolta rifiuti Covid rispetti la privacy. Faq ai Comuni, tutelate le persone contagiate

ROMA, 11 DIC - Per gestire il servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti Covid i Comuni dovranno individuare adeguate soluzioni organizzative volte a evitare che vengano identificate le persone contagiate o in isolamento.
Lo ha chiarito il Garante per la protezione dei dati personali nella Faq sulle problematiche connesse all'emergenza Coronavirus riguardo alla raccolta dei rifiuti urbani, disponibile da oggi sul sito dell'Autorità www.garanteprivacy.it. La Faq, che contiene indicazioni di carattere generale, sarà inviata all'Anci affinché sia diffusa a tutti i Comuni d'Italia.

Per quanto non rientri nella stretta competenza dell'Autorità l'indicazione delle esatte modalità differenziate di raccolta dei rifiuti prodotti da persone positive o in isolamento - spiega una nota - il Garante invita, in ogni caso, i Comuni ad effettuare scelte organizzative tenendo nella dovuta considerazione l'esigenza di rispettare la riservatezza degli interessati, in un'ottica di proporzionalità e minimizzazione del potenziale impatto su di loro.

Tenuto conto delle dimensioni territoriali, delle risorse disponibili, del numero dei contagi, nonché delle modalità ordinarie di raccolta dei rifiuti (cassonetti stradali o condominiali, porta a porta o sistema misto), le scelte organizzative dei Comuni - spiega ancora l'Autorità - dovranno adeguatamente bilanciare le esigenze sanitarie con il diritto alla riservatezza.

Il Garante suggerisce, tra le possibili modalità per una raccolta dei rifiuti Covid rispettosa della riservatezza, l'adozione di un preavviso telefonico prima del passaggio degli addetti alla raccolta; la previsione di brevi finestre temporali per il ritiro o il ritiro in orari notturni; l'individuazione, ove possibile, di punti di raccolta isolati.

Da parte nostra ci limitiamo a riportare, in maniera generale e non per Veglie in particolare, alcune norme e alcuni principi che regolamentano questo campo.

- Una delle prime regole che sono state messe in chiaro dal Garante della Privacy è che “I sacchetti trasparenti che in alcuni comuni si chiede di usare ai singoli cittadini per controllare il rispetto della raccolta differenziata violano la privacy dei cittadini”. Pertanto per la raccolta della plastica e dell’indifferenziata possono essere usati i classici sacchi neri o colorati non trasparenti.

- Riguardo il controllo per risalire a chi ha conferito rifiuti violando le regole, il Garante della Pricacy ha stabilito che: “Agli organi addetti al controllo è riconosciuta la possibilità di procedere a ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora per accertare le violazioni di rispettiva competenza. Tale facoltà deve essere esercitata selettivamente nei soli casi in cui il soggetto, che abbia conferito i rifiuti con modalità difformi da quelle consentite, non sia in altro modo identificabile.” Risulterebbe, quindi, invasiva la pratica di ispezioni generalizzate, da parte del personale incaricato (agenti di polizia municipale, dipendenti di aziende municipalizzate), del contenuto dei sacchetti al fine di trovare elementi informativi in grado di identificare, presuntivamente, il conferente. Qualora siano utilizzati sacchetti dotati di microchip, di codici a barre o, eventualmente, di “RFID”, (dispositivo Radio frequency identification) non è quindi necessario procedere ad ispezioni al fine di individuare il conferente. Gli organi addetti ai controlli possono procedere ad ispezioni selettive solo nei casi in cui abbiamo ragione di ritenere che i rifiuti siano stati lasciati senza osservare le norme in materia di raccolta differenziata e il cittadino non sia identificabile in altro modo. Inoltre i soggetti preposti alla verifica dell’omogeneità dei materiali inseriti sono tenuti al rispetto della riservatezza.

- È corretto l’uso di codici a barre, microchip o Rfid. Questi dispositivi consentono di delimitare l’identificabilità della persona solo nel caso in cui sia accertata la violazione delle norme sulla raccolta differenziata. In questo modo gli operatori che verificano l’omogeneità del contenuto del sacchetto non vengono a conoscenza dell’identità della persona, che rimane riservata fino alla decodifica dei codice a barre o del microchip da parte dei soggetti che applicano la sanzione. In pratica, i soggetti preposti alla verifica dell’omogeneità dei materiali conferiti, al momento dell’apertura dei sacchetti, nel rispetto della riservatezza degli utenti, vengono prima a conoscenza del contenuto e non anche dei dati identificativi del soggetto conferente. Solo successivamente, i responsabili dell’irrogazione delle previste sanzioni, mediante la decodifica del codice a barre o del microchip, potranno accertare i dati personali identificativi del soggetto cui il sacchetto si riferisce. (*** questa procedura risulta efficace in una grande città. Lo è meno in paesi piccoli dove tutti conoscono tutti e si può facilmente risalire a chi ha conferito in un determinato contenitore posizionato davanti casa.)

Restiamo in attesa di un chiarimento che possa dipanare ogni dubbio sulla corretta gestione della privacy dei cittadini riguardo le modalità di controllo del “Secco Residuo” (e in futuro di altre tipologie di differenziata) annunciato da AXA.

In ogni modo resta comunque il fatto che dovremmo essere proprio noi cittadini i primi a rispettare i metodi per fare una corretta raccolta differenziata. In primo luogo per non violare le regole del Comune ma soprattutto perché è un dovere civico nei nostri confronti e nei confronti delle generazioni future.