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Roma, 21 luglio 2011 - Sono indicate nel decreto ministeriale 329 del 1999 e dalle sue modificazioni le esenzioni dai ticket per le malattie croniche. Lo precisa il ministero della Salute, dopo la richiesta di chiarimento da parte di Federanziani. Per essere incluse nell'elenco allegato al decreto, le malattie devono presentare caratteristiche rispondenti ai criteri generali definiti dal d.lgs. 124/98: gravita' clinica, grado di invalidita' e onerosita' della quota di partecipazione derivante dal costo del relativo trattamento.[MORE]
Per valutare l'onerosita' del trattamento si prende in considerazione il ticket richiesto per l'esecuzione delle prestazioni e la frequenza con la quale esse devono essere effettuate. Il provvedimento, ricorda il ministero, prevede il diritto all'esenzione per le prestazioni individuate tra quelle incluse nei livelli essenziali e uniformi di assistenza, nonche' assoggettate alla partecipazione al costo ai sensi della normativa vigente (ad esempio, non viene presa in considerazione l'assistenza farmaceutica che, a livello nazionale, non e' assoggettata a ticket). Le prestazioni erogabili in esenzione rispondono ai criteri di appropriatezza ai fini del monitoraggio dell'evoluzione della malattia e di efficacia ai fini della prevenzione degli ulteriori aggravamenti.
In particolare, il decreto definisce per ogni malattia e condizione cronica ed invalidante l'insieme di prestazioni esenti, tenendo conto delle necessita' di prevenire gli ulteriori aggravamenti e le complicanze piu' frequenti e monitorare gli effetti collaterali del trattamento. L'esenzione deve essere richiesta all'Azienda USL di residenza, presentando un certificato medico che attesti la presenza di una o piu' malattie incluse nel decreto. Il certificato deve essere rilasciato da un presidio ospedaliero o ambulatoriale pubblico.