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È tempestivo l’appello proposto a mezzo pec entro le 24:00 dell’ultimo giorno utile
CATANZARO, 07 SETTEMBRE – È tempestiva la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21:00 ed entro le ore 24:00. Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza n. 18235/2020, depositata il 2 settembre.
Il caso. La Corte d’Appello distrettuale dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’appellante in quanto ritenuto tardivo. In particolare, l’impugnazione veniva notificata a mezzo posta elettronica alle 23:37 dell’ultimo giorno utile ed essendosi la notificazione perfezionata, ai sensi dell’art. 16 del D.L. n. 179 del 2012, alle ore 7:00 del giorno successivo, risultava (secondo il Giudice) ormai decorso il termine per proporre l’appello.
Avverso tale sentenza l’appellante soccombente proponeva ricorso per cassazione. La Suprema Corte, richiamando la sentenza n. 75/2019, depositata in data 9 aprile 2019, con cui la Corte Costituzionale aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.L. n. 179 del 2012, art. 16-septies (conv. in L. n. 221 del 2012) nella parte in cui prevedeva che "la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta", riteneva tempestivo l’appello proposto dal ricorrente in quanto notificato entro le ore 24:00 dell’ultimo giorno utile. Altresì, richiamava il principio secondo cui "l’efficacia retroattiva delle pronunce di accoglimento emesse dalla Corte costituzionale incontra un limite nelle situazioni consolidate per effetto di intervenute decadenze; tale limite, tuttavia, non opera quando la dichiarazione di illegittimità costituzionale investe proprio la norma che avrebbe dovuto rendere operante la decadenza" (Cass. n. 1644/2019; n. 5240/2000).
Per tali motivi la Corte di Cassazione accoglieva ricorso, cassava la sentenza e rinviava alla Corte d’Appello distrettuale in diversa composizione anche per le spese.
Avv. Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express