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È sufficiente il verbale generico se l’automobilista contesta sul posto la violazione?

COSENZA, 06 OTTOBRE – Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento. Questo è quanto stabilito dalla Cassazione Civile, sez. II, ordinanza del 30 settembre 2021, n. 26560.

Il caso. Un’automobilista veniva sanzionata dalla Polizia stradale sia per avere circolato contromano sia per eccesso di velocità. La donna impugnava il verbale elevato dalla Polizia stradale. Il Giudice di prime cure accoglieva parzialmente l'opposizione e annullava il verbale de quo solo relativamente alla violazione dell’art. 141 C.d.S. (mancato rispetto del limite di velocità).

Avverso tale sentenza la donna interponeva appello e otteneva in secondo grado l’annullamento anche in merito alla  contestata violazione dell’art. 143 C.d.S., comma 12, (per aver circolato contromano). Secondo il Giudice di seconde cure “il verbale doveva reputarsi nullo a causa della genericità della descrizione della condotta, posto che la fede privilegiata di cui beneficia il verbale in questione non comporta il venir meno dell'onere della prova, in capo all'organo accertante, dei fatti costitutivi del comportamento illecito";  in particolare il Giudice addebitava al verbale, il quale affermava la circolazione contromano, di "non avere descritto il fatto in maniera sufficientemente specifica", quanto a provenienza dell'autovettura, quanto al punto della rotatoria nella quale sarebbe stata commessa la violazione, in cosa fosse consistita la limitata visibilità; si trattava, in definitiva, di "un grave difetto di motivazione", che aveva procurato "vulnus" difensivo e non consentiva al giudice una compiuta valutazione dei fatti.

Avverso tale sentenza il Ministero dell'Interno e la Prefettura proponevano ricorso per cassazione contestando duramente le valutazioni compiute dal Giudice di secondo grado. Secondo i ricorrenti “il verbale redatto per circolazione del Codice della Strada fa fede fino a querela di falso, anche in ordine alla contestata assenza di una particolareggiata descrizione” e che, “il verbale era comunque pienamente descrittivo, stante che in esso era riportata la rotatoria interessata…alla luce di quanto disposto dal combinato disposto dell’art. 200 C.d.S., comma 2, e art. 383 reg. att., comma 1, nel mentre solo laddove la contestazione non avvenga nell'immediatezza l’art. 201 C.d.S., comma 1, impone che il verbale notificato al trasgressore debba riportare "gli estremi precisi e dettagliati della violazione", per contro nel caso in esame la contestazione si era avuta nell'immediatezza”, così facendo venire meno “l'ipotizzato difetto di contraddittorio”. Inoltre, i ricorrenti affermavano che “gli elementi che il Tribunale ipotizza avrebbero dovuto essere annotati, oltre che congetturali e astratti, imporrebbero una descrizione di circostanze esorbitanti, in contrasto con l’art. 143 C.d.S., comma 12”. Queste osservazioni avevano, per il Supremo Collegio, un solido fondamento. Precisava, infatti, che <>. Nel caso in esame non è controverso che “la contestazione si ebbe nell'immediatezza, con raccolta delle dichiarazioni della conducente”. Di conseguenza, secondo gli Ermellini, “resiste il verbale di contestazione fino a querela di falso, anche in relazione alla mancanza o inesatta indicazione di particolari del fatto che si reputino decisivi”. Altresì, “è da escludere il paventato vulnus difensivo”. Ciò per la basilare ragione che “non si è in presenza di contestazioni a sorpresa, ma di fatti ben noti alla conducente, proprio perché contestati nell'immediatezza e ben compresi dalla medesima, tanto da rilasciare dichiarazione a verbale”. Evidente, infine, “il ben diverso onere descrittivo nel caso in cui non si versi in presenza di contestazione immediata, diversità che non avrebbe ragion d'esistere ove anche fosse richiesta al verbalizzante la indicazione degli estremi precisi e dettagliati della violazione”. Infine, la Corte di  Cassazione censurava anche l'osservazione del giudice di secondo grado, osservazione secondo cui “una maggiore analiticità nella descrizione del fatto sarebbe stata necessaria onde consentirgli di valutare compiutamente l'eventuale consumazione del contestato illecito, avendo costui ipotizzato che la sommaria descrizione dell'accaduto impedisse il suo sindacato”. Su tale fronte, invece, valeva una diversa regola iuris, ovvero “fino a querela di falso, il fatto deve reputarsi quello contestato e in relazione a esso il giudice è chiamato ad accertare la conformità a diritto della contestazione”.


Per tali motivi la Corte di Cassazione, cassava la sentenza impugnata e rinviava al Tribunale competente.


Avvocato Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express


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