L'esperto risponde

Diritto a "scomparire" da internet : informazione o tutela della privacy?

Roma, 5 luglio 2012  Il "diritto all’oblio" in internet è il diritto che ognuno ha di non far apparire a tempo indeterminato dei fatti di natura negativa di cui si sia occupata in passato la cronaca delle pubblicazioni online.

Chi ha per esempio commesso un reato, ben può pretendere che la diffusione di tale notizia non venga divulgata dai canali di informazione oltre i tempi fisiologici del diritto di cronaca. Con il passare del tempo, infatti, il diritto di informazione dei cittadini per un determinato accadimento inizia a scemare e l'informazione relativa ad esso diviene assoggettabile alle normali cautele in materia di riservatezza dei dati personali. La notizia, a ben vedere, da pubblica si trasforma in qualcosa di più vicino alla sfera del privato.

Accade invece spesso digitando un nome e cognome su di un motore di ricerca riaffiorino dagli archivi storici notizie anche molto remote. In passato, l'Autorità Garante della Privacy aveva espresso il seguente principio:“Trascorso un congruo periodo di tempo, occorre che si provveda a collocare le notizie di vari anni or sono in una pagina accessibile solo dall’indirizzo web". Tale pagina, ricercabile nel motore interno al sito, dovrà essere esclusa, invece, dalla diretta reperibilità nel caso si consulti un comune motore di ricerca.[MORE]

Ora proprio di recente la Corte di Cassazione ha ripreso in maniera decisa tali principi. In una sua sentenza ha infatti affermato che qualora un indagato sia stato successivamente prosciolto da un'accusa che sia stata pubblicizzata in una pubblicazione online, quest'ultima debba cancellare la pagina contenente il nome dell’interessato. La Cassazione ha precisato che il quotidiano o rivista online non potrebbero semplicemente far carico di tale obbligo ad un motore di ricerca, in quanto quest’ultimo è neutrale e non responsabile per la condotta dei singoli siti. In sostanza, se una persona ha degli "scheletri nell'armadio", la normativa vigente tutela questa persona affinchè la chiave dell'armadio possa essere gettata via, una volta soddisfatto l'irrinunciabile diritto all'informazione.

Raffaele Basile