Deposito telematico: la seconda PEC determina un perfezionamento “provvisorio”
L'Avvocato INFOrma Calabria Crotone

Deposito telematico: la seconda PEC determina un perfezionamento “provvisorio”

lunedì 1 febbraio, 2021

CROTONE, 01 FEB - Se il momento perfezionativo del deposito telematico va cronologicamente ricondotto alla ricezione della ricevuta di accettazione (cd. seconda PEC), lo stesso è subordinato all’esito positivo dei controlli automatici (terza PEC) e manuali (quarta PEC). Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, sentenza n. 1956/21, depositata il 28 gennaio.

Il caso. La Corte d’Appello distrettuale dichiarava inammissibile il reclamo spiegato da una s.r.l. nei confronti della sentenza dichiarativa di fallimento.

Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione lamentando la violazione dell’art. 16-bis del D.L. n. 179/2012, così come modificato dal D.L. n. 90 del 2014, art. 51, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto tardivo il deposito dell’atto di reclamo avverso sentenza dichiarativa di fallimento sul rilievo che la società reclamante non avesse prodotto la c.d. terza pec. Secondo gli Ermellini, le Sezioni Unite di questa Corte avevano confermato il principio, già più volte affermato, secondo cui, “allorquando sia denunciato un error in procedendo, la Corte di Cassazione è anche giudice del fatto ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa; tuttavia è necessario che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il "fatto processuale" di cui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari ad individuare la dedotta violazione processuale. Infatti, il potere-dovere della Corte di esaminare direttamente gli atti processuali non significa che la medesima debba ricercarli autonomamente, spettando, invece, alla parte indicarli (Cass., Sez. Un., 26 febbraio 2019, n. 5640).”

Tuttavia, la parte ricorrente doveva indicare gli elementi individuanti il fatto processuale di cui si domandava il riesame. In merito al perfezionamento del deposito telematico, la Suprema Corte  affermava che “va cronologicamente fissato al momento della seconda pec, come stabilisce l’invocato art. 16 bis, ma altrettanto vero è che detto perfezionamento è subordinato all’esito positivo dei successivi controlli automatici  (terza PEC) e manuali (quarta PEC), ben potendo accadere che i controlli automatici riportino un errore, ed in particolare un errore bloccante, riguardo al quale la cancelleria non può forzare il deposito, trattandosi di eccezioni non gestite o non gestibili che inibiscono materialmente l’accettazione, e, dunque, l’entrata dell’atto o del documento nel fascicolo processuale”.

Per tali motivi la Corte di Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso.

Avvocato Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express


Autore
https://www.infooggi.it - Il Diritto Di Sapere

Entra nel nostro Canale Telegram!

Ricevi tutte le notizie in tempo reale direttamente sul tuo smartphone!

Esplora la categoria
L'Avvocato INFOrma.