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Covid. Ulteriori misure, ordinanza del presidente Santelli, del 21 giugno. Scarica Pdf

CATANZARO, 22 GIU -  La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, comporterà le conseguenze sanzionatorie come per Legge (Art. 650 c.p., se il fatto non costituisce più grave reato)

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni riguardanti limitazione agli spostamenti nei quartieri Pietrenere-Tonnara-Scinà del Comune di Palmi (RC)
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DI SEGUITO IL TESTO DELL'ORDINANZA
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE VISTI gli articoli 32 e 117 della Costituzione; VISTO lo Statuto della Regione Calabria, approvato con Legge Regionale n. 25 del 19 ottobre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni; VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. .833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale”e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territoriocomunale”;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; VISTI gli articoli 3 comma 6 bis e 4del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla Legge 5 marzo 2020, n. 13;

VISTI i DDPCM del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell’1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell’8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell’11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell’1 aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020 e del 17 maggio 2020; VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione emanate ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica per l’emergenza COVID-19 VISTA l’Ordinanza n. 4/2020 con la quale è stata costituita, tra l’altro l’Unità di crisi regionale, di cui fa parte il Gruppo Operativo formalizzato, da ultimo, con provvedimento dei Delegati del Soggetto Attuatore, di cui al DDG n. 3855 del 4 aprile 2020 e disposizione prot. 131965 del 9 aprile 2020; VISTI il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep. n. 631del 27.02.2020, con il quale il Presidente della Regione Calabria è stato nominato Soggetto Attuatore ai sensi della OCDPC n. 630/2020;

VISTA l’Ordinanza n. 50/2020 con la quale sono stati nominati i delegati del Soggetto Attuatore;

CONSIDERATO che - il Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35 (in G.U. 23/05/2020, n. 132) ha tra l’altro espressamente previsto che per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale, possono essere adottate, una o più misure limitative, quali ad esempio, gli spostamenti delle persone fisiche, la circolazione, la sospensione delle attività produttive; -il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, art. 1 comma 16 ha stabilito che, per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n.19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della 3 Salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle vigenti;

DATO ATTO che -in data 21 giugno 2020 la Commissione Straordinaria Prefettizia dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria ha comunicato che, fino alla mezzanotte del 20 giugno 2020, sono stati già individuati otto soggetti positivi a COVID-19 presso il Comune di Palmi (RC), residenti precisamente nei quartieri, tra loro adiacenti, Pietrenere-Tonnara-Scinà; -il focolaio è derivante da 2 soggetti SARS-CoV-2 positivi, rientrati in Calabria provenienti da altre Regione, per il quale il Dipartimento di Prevenzione dell’ASP ha in atto ulteriori accertamenti; -l’evolversi della situazione epidemiologica, legata al cosiddetto “contagio di ritorno” può peggiorare rapidamente, dando luogo ad altri focolai, non diversamente contenibili

RITENUTO NECESSARIO - onde evitare l’ulteriore diffusione del contagio sia all’interno che al di fuori dell’area summenzionata, adottare provvedimenti limitativi nei quartieri Pietrenere-Tonnara-Scinà del Comune di Palmi (RC); -disporre, in detta area, il divieto di allontanamento da parte di tutti gli individui ivi presenti, riducendo drasticamente ogni possibilità̀ di vicinanza fisica e limitando al massimo ogni spostamento, nonché il divieto di accesso, fatta salva la possibilità di transito in ingresso e in uscita dal territorio individuato per gli operatori sanitari e socio-sanitari, del personale impegnato nei controlli e nell'assistenza e nelle attività̀ riguardanti l’emergenza e delle forze dell’Ordine, Forze di Polizia, Forze Armate e al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco impiegati per le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 o in altri servizi d'istituto, dei servizi pubblici essenziali, per gli spostamenti connessi alle relative attività; -consentire unicamente gli spostamenti ritenuti essenziali, per come elencati in allegato 1 alla presente Ordinanza, già approvato con l’Ordinanza n. 29/2020, relative alle misure specifiche applicabili ai Comuni identificati come “zona rossa”, nei quali l’andamento epidemico aveva avuto una particolare evoluzione; -disporre altresì la sospensione di tutte le attività commerciali e produttive, ad eccezione di quelle ritenute “essenziali”, se presenti nell’area individuata, i cui elenchi sono rinvenibili negli allegati 1,2 e 3 del DPCM 10 aprile 2020; -potenziare l’attività di individuazione di eventuali altri soggetti positivi asintomatici e, al contempo, di valutare la reale incidenza della patologia nell’ambito dell’area di attuale diffusione del contagio, anche mediante l’installazione di una tensostruttura ove effettuare test diagnostici a favore di soggetti che segnalino eventuale sintomatologia, che ritengano di aver avuto contatti anche fugaci con soggetti positivi, agli operatori commerciali della zona e a tutti i soggetti attualmente presenti nelle aree interessate, fermo restando l’opportunità di adottare e ulteriori prescrizioni; -ribadire la necessità per tutte le persone presenti sul territorio interessato di mantenere comportamenti rispettosi dell’igiene, del distanziamento interpersonale con divieto di assembramenti e dell’uso di protezioni delle vie aeree, indispensabili a evitare nuove possibili fonti di contagio;

DATO ATTO che -SARS-CoV-2/COVID-19 rappresenta un rischio biologico per il quale occorre adottare misure che seguano la logica della precauzione oltre che le norme di legge e le prescrizioni delle Autorità sanitarie; -in base all’evoluzione dello scenario epidemiologico le misure indicate potranno essere rimodulate; VISTA la Circolare del Ministero della Salute n. 0018584-29/05/2020-DGPRE-DGPRE-P;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato in G.U. Serie Generale n.125 del 16-05-2020; VISTO il D. Lgs. n. 1/2018; 4

VISTA la legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GURI n.132 del 23-5-2020);

VISTO l’art. 117 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il DPCM 11 giugno 2020 pubblicato nella GURI n.147 dell’11-6-2020 ed in particolare gli allegati dall’8 al 16;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità e urgente necessità di tutela della salute pubblica;

RITENUTO, altresì, necessario conformare le misure limitative di prerogative costituzionali al rischio effettivamente presente nel territorio della regione Calabria, in virtù dei principi di proporzionalità e adeguatezza, espressamente richiamati dall’art. 1, co. 2, del D.L. 25 marzo 2020, n. 19;

ORDINA

per quanto riportato in premessa, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, nel territorio del Comune di Palmi (RC) e precisamente nei quartieri dell’area costiera, Pietrenere-Tonnara-Scinà con decorrenza dalle ore 00,00 del 22 giugno 2020 e fino alle ore 14,00 del 26 giugno 2020, sono adottate le seguenti misure: 1.

E’ disposto il divieto di allontanamento da parte di tutti gli individui ivi presenti, riducendo drasticamente ogni possibilità̀ di vicinanza fisica e limitando al massimo ogni spostamento. 2. E’ disposto il divieto di accesso, fatta salva la possibilità di transito in ingresso e in uscita dal territorio individuato per gli operatori sanitari e socio-sanitari, del personale impegnato nei controlli e nell'assistenza e nelle attività̀riguardanti l’emergenza e delle forze dell’Ordine, Forze di Polizia, Forze Armate e al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco impiegati per le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 o in altri servizi d'istituto, dei servizi pubblici essenziali, per gli spostamenti connessi alle relative attività; 3. Sono consentiti unicamente gli spostamenti ritenuti essenziali, per come elencati in allegato 1 in allegato 1 alla presente Ordinanza, già approvato con l’Ordinanza n. 29/2020, relative alle misure specifiche applicabili ai Comuni identificati come “zona rossa”, nei quali l’andamento epidemico aveva avuto una particolare evoluzione. 4. Sono sospese tutte le attività commerciali e produttive, ad eccezione di quelle ritenute “essenziali”, se presenti nell’area individuata, i cui elenchi sono rinvenibili negli allegati 1,2 e 3 del DPCM 10 aprile 2020. 5. Si dispone che gli esercenti le attività consentite sul territorio interessato, ai sensi della presente Ordinanza e quelle strettamente strumentali alle stesse, che debbano spostarsi dal territorio individuato come zona rossa, in entrata e in uscita, dovranno dimostrare alle Autorità Competenti che detto spostamento è strettamente indispensabile e non differibile. Tutte le attività consentite e indifferibili, devono sempre essere svolte con l’utilizzo delle precauzioni di distanziamento previste, le misure igieniche indicate e con l’utilizzo dei dispositivi di protezione. 6.

E’ disposto il potenziamento dell’attività di individuazione di eventuali altri soggetti positivi  5 asintomatici e, al contempo, di valutare la reale incidenza della patologia nell’ambito dell’area di attuale diffusione del contagio, anche mediante l’installazione di una tensostruttura ove effettuare a cura dell’Azienda Sanitaria Provinciale competente, test diagnostici a favore di soggetti che segnalino eventuale sintomatologia, che ritengano di aver avuto contatti anche fugaci con soggetti positivi, agli operatori commerciali della zona e a tutti i soggetti attualmente presenti nelle aree interessate, ferma restando l’opportunità di adottare ulteriori prescrizioni. 7. E’ ribadita la necessità per tutte le persone presenti sul territorio interessato di mantenere comportamenti rispettosi dell’igiene, del distanziamento interpersonale con divieto di assembramenti e dell’uso di protezioni delle vie aeree, indispensabili a evitare nuove possibili fonti di contagio. Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

Sono esentati dall’obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie, i bambini sotto i sei anni e i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina, ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. 8. In base all’evoluzione dello scenario epidemiologico e agli esiti dello screening, le misure indicate potranno essere rimodulate. 9. Resta fermo il divieto di spostamento alle persone sottoposte, alla misura dell’isolamento domiciliare per provvedimento dell’Autorità Sanitaria, in quanto risultate positive al SARSCoV-2/COVID-19, ovvero alla quarantena domiciliare precauzionale. Il divieto vige anche per i soggetti con infezione respiratoria in atto e con febbre (temperatura maggiore di 37,5° C), i quali devono rimanere presso il proprio domicilio, prendendo contatto con il proprio medico curante. 10. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. 11.

Per l’accertamento delle violazioni ed il pagamento in misura ridotta si applica l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. 12. Per l’applicazione delle sanzioni di competenza della Regione, nella qualità di Autorità Competente all’irrogazione e a ricevere il rapporto, si applica quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 281/2007, con riferimento alla Legge 689/81 e ss.mm.ii. All’atto dell’accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. 13. Salvo che il fatto costituisca violazione dell’articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura definita al punto 10 della presente Ordinanza, in relazione all’articolo 1, comma 6, del Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33, punita ai sensi dell’articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. 14.

Restano vigenti altresì le misure previste nelle precedenti Ordinanze del Presidente della Regione emanate per l’emergenza COVID-19, ove non in contrasto con la presente, o da questa modificate. La presente Ordinanza potrà essere aggiornata ove si rendesse necessario a seguito della  6 valutazione circa la situazione epidemiologica locale e regionale. La presente Ordinanza, per gli adempimenti di legge, con preventiva comunicazione, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Prefetto di Reggio Calabria, alla Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, al Sindaco di Palmi. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione. Il Presidente On. Avv. Jole Santelli (F.to digitalmente)